F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 205/TFN – SD del 30 Marzo 2026 (motivazioni) – Gianluca Rossini ed altri – Reg. Prot. 143/TFNSD

Decisione/0205/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0148/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Valentina Ramella – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Monica De Vergori – Componente

Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)

Leopoldo Di Bonito – Componente

Claudio Sottoriva - Componente aggiunto (Relatore)

Ermando Bozza - Componente aggiunto (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 marzo 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17562/156pf25-26/GC/PN/fm del 14 gennaio 2026 e depositato il 16 gennaio 2026, nei confronti dei sigg.ri Gianpiero Zaffiri, Enea D’Alonzo, Vittorio Sirolli, Marika Coppa e della società A.S.D. Real Dem Calcio A 5, la seguente

DECISIONE

La fase istruttoria

La Procura Federale provvedeva a svolgere accertamenti inerenti il procedimento citato con oggetto “ trasmissione atti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara in ordine al coinvolgimento delle società A.S.D. Real Dem Calcio a 5 e A.S.D. Nobel Boys Calcio a 5 in un sistema di sponsorizzazioni fittizie”.

A seguito della comunicazione inoltrata dal Nucleo P.E.F della Guardia di Finanza di Pescara con nota di prot. n. 0113963/2025 del 24.7.2025. sono state eseguite plurime attività istruttorie. Tra le quali si segnalano l’acquisizione dal C.R. Abruzzo dei fogli di censimento della società A.S.D. Nobel Boys Calcio a 5, lo storico della stessa, la posizione di tesseramento dei signori Zaffiri, Sirolli, Marika Coppa e Norma Rosa di Pentima (quest’ultima risultata non tesserata ed estranea alla dirigenza delle due società), indicati come soggetti che avevano posto in essere le condotte illecite contestate unitamente al signor Enea D’Alonzo, rilevando con tale sodalizio era decaduta dall’affiliazione avendo cessato tutte le sue attività in data 30.6.2020 (salvo riprendere a tornare attiva fiscalmente e finanziariamente nell’anno 2023, senza peraltro svolgere attività sportiva sino al 12.3.2025, data nella quale è stata iscritta al Registro Nazionale delle società Sportive Dilettantistiche, con legale rappresentante il signor Enea D’Alonzo). Inoltre sempre dal foglio di censimento acquisito emergeva che la società Real Dem Calcio a 5, con Presidente il signor Gianpiero Zaffiri e socio delegato ai rapporti bancari il signor Enea D’Alonzo, nella stagione 2024-2025 aveva partecipato al campionato della Divisione Calcia a 5 Serie B Nazionale, poi retrocessa al campionato regionale, senza peraltro presentare alcuna domanda di iscrizione (si è poi iscritta al campionato di calcio a 5 di Serie D). L’attività era proseguita chiedendo al P.M. di Pescare copia degli atti del procedimento penale n. 910/2025 necessario per l’esercizio dell’azione disciplinare che veniva autorizzata e cui seguiva la richiesta di proroga per la conclusione delle indagini al Procuratore Generale dello Sport, che l’autorizzava.

Dal fascicolo penale ricevuto risultava che i finanzieri si erano concentrati sull’anomalia operativa dei rapporti intestati alle due citate società dilettantistiche di calcio a 5 che erano destinatarie di numerosi bonifici ricevuti a titolo di sponsorizzazione, anche per importi elevati e, inoltre, dai propri conti correnti, si registravano molteplici prelievi in contanti presso lo sportello automatico ATM o altri sportelli per centinaia di migliaia di Euro (operazioni talmente sospette che avevano poi indotto la Banca BPER a chiudere i rapporti con Real Dem Calcio a 5). L’esito degli accertamento faceva emergere gravi indizi in ordine alla commissione dei reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000) e auto-riciclaggio (art. 648 ter, 1 c.p.).

La verifica sui conti correnti delle società, compreso quello recentemente aperto da A.S.D. Real Dem Calcio a 5 presso la BCC Abruzzese di Cappelle sul Tavo (Pe), filiale di Montesilvano nel mese di marzo 2025 in sostituzione del precedente chiuso, consentiva di rilevare movimentazioni dal vecchio conto BPER, nel biennio 2023-2024 per un totale in uscita di Euro 980.585.09= ed in entrata di Euro 1.167.936,80=. I bonifici in accredito  disposti da vari soggetti giuridici, recavano la causale “pagamento vs fattura n. __” o “sponsorizzazione fatt. n. ___”. Inoltre ai bonifici in accredito ricevuti dagli sponsor sul conto corrente di Real Dem Calcio a 5, erano quasi sempre seguiti in date prossime dei prelevamenti spesso in contanti dallo stesso conto.

Venivano esaminati al dettaglio anche i movimenti dei conti correnti dei signori D’Alonzo e della moglie, signora Marika Coppa.

Era poi posta in evidenza la normativa fiscale agevolativa prevista per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (in termini di forfettizzazione ires ed iva) ed i benefici  alle aziende che seguono sponsorizzazioni sportive ai sensi dell’art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 in termini di risparmio fiscale.

A seguito di attività di intercettazioni telefoniche e telematiche i finanzieri hanno poi ritenuto configurata l’ipotesi delittuosa di false ovvero gonfiate fatturazioni. In particolare era emerso che le fatture A.S.D. Real Dem Calcio a 5 e A.S.D. Nobel Boys Calcio a 5 venivano emesse con un rapporto di 1 a 4, che stava a significare che per una sponsorizzazione di Ero 40.000,00= solo Euro 10.000,00= (25%) erano destinati alle A.S.D., mentre la restante somma di Euro 30.000,00= (75%) veniva anticipata/restituita agli sponsor in contanti “sotto traccia”. Peraltro gli inquirenti rilevavano anche che buona parte degli importi che finivano e restavano nelle casse sociali erano poi destinati al godimento personale del signor D’Alonzo e della sua famiglia (la signora Marika Coppa) e soprattutto in investimenti in attività finanziarie presso Mediolanum.

L’intervento di fatturazioni di A.S.D. Nobel Boys Calcio a 5 iniziava solo quando quelle di A.S.D. Real Dem Calcio a 5 raggiungevano il tetto annuale di Euro 400.000.00= previsto dalla L. n. 398/1991, sotto pena della decadenza del regime agevolato.

Tra le intercettazioni va segnalata quella a carico del signor Sirolli (del 5.7.2025), tesserato quale tecnico di Real Dem Calcio a 5 solo nella stagione sportiva 2024-2025 che, nel parlare dello sponsor Coalpi s.r.l., dallo stesso apportato, fa riferimento anche alla sponsorizzazione dell’anno precedente per Euro 19.520,00=, confermando il rapporto 1 a 4 già sopra riferito, a conoscenza del metodo fraudolento anche per le intercettazioni telefoniche relative ai mancati introiti dallo sponsor Marco Masciangelo, dallo stesso apportato nella stagione 2024-2025, sostituito solo parzialmente da altro sponsor (tale La Mandrakata” di Pescara) e da altra somma di Coalpi s.r.l.. Peraltro emergeva anche da altra intercettazione, alla quale non partecipava, che il signor Sirolli avrebbe percepito personalmente dei soldi dal signor D’Alonzo in ragione delle sponsorizzazioni procurate.

Proprio la movimentazione di denaro contante al di sopra della soglia di Euro 999,00= prevista dalla L. n. 398/1991 per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, contestata a A.S.D. Real Dem Calcio a 5 per le annualità 2022 e 2023 al termine della verifica conclusasi il 15.3.2025, aveva comportato la perdita del regime fiscale agevolato. Tale superamento era cagionato dalle metodologie operative adottate per procurarsi contanti e cioè nel gonfiare le certificazioni uniche dei compensi o rimborso spese versati con bonifici o assegni ai calciatori e nel versare compensi o rimborso a soggetti tesserati che non ne avevano titolo (con restituzione in contanti dei maggiori compensi percepiti o con restituzione degli interi compensi per i presunti collaboratori) e nell’ottenere l’emissione di fatture da titolari di attività commerciali (ristoranti, distributori ecc.) per importi notevolmente superiori alle spese realmente sostenute, pagate con carte di credito collegate ai conti correnti delle due società, con restituzione delle eccedenze al signor D’Alonzo, il tenore di vita di quest’ultimo e della sua famiglia del tutto incompatibile con i redditi dichiarati, i compensi sportivi dallo stesso prelevati dai conti correnti delle società e gli investimenti personali eseguiti con tale provvista.

Per l’effetto di queste risultanze il P.M. ha emesso un decreto di sequestro preventivo d’urgenza a carico di 15 soggetti, tra i quali i signori D’Alonzo, Zaffiri, Sirolli e Coppa in data 14.7.2025, poi convalidato dal GIP, oltre ad un decreto di perquisizione locale e personale.

Successivamente alla comunicazione della conclusione delle indagini di cui al prot, 14814/156pf25-26/GC/PN/fm il signor Zaffiri ha chiesto di essere audito come da verbale in atti con produzione di un documento.

Il deferimento

Con atto del giorno 14 gennaio 2026, depositato lo stesso giorno e rubricato da quest’Ufficio al n. 0148/TFNSD/2025-2026, Il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

1) il signor Gianpiero Zaffiri, all’epoca dei fatti presidente munito dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Dem Calcio a 5, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per avere lo stesso, in concorso con i sig.ri Enea D’Alonzo, Vittorio Sirolli e Marika Coppa, nel corso delle stagioni sportive 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, per il tramite della società A.S.D. Real Dem Calcio a 5, promosso, organizzato e diretto, con sistema finalizzato alla creazione e gestione di sponsorizzazioni fittizie e/o comunque non rispondenti alla reale causale sportiva, con successiva retrocessione a favore degli eroganti di parte delle somme ricevute, anche mediante movimentazioni in contante e operazioni su conti riferibili alla società e/o a soggetti ad essa stabilmente collegati; il tutto al fine di procurare un ingiusto vantaggio economico e di alterare la corretta rappresentazione delle poste economiche-finanziarie pertinenti all’attività della società A.S.D. Real Dem Calcio a 5. In particolare, l’operazione fraudolenta, a fronte di ricavi per sponsorizzazioni pari a Euro 923.160,00=, iva inclusa, di cui Euro 523.498,00= iva inclusa per l’anno d’imposta 2023 e Euro 399.662,00= iva inclusa per l’anno di imposta 2024, permetteva la restituzione a terzi di un importo complessivo pari a circa Euro 734.985,00=. Con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) del C.G.S. per avere agito abusando dei poteri connessi alla sua funzione di legale rappresentante della società, e all’art. 14, comma 1, lett. b) del C.G.S. per aver creato un danno patrimoniale rilevante alle casse erariali;

2) il signor Enea D’Alonzo, all’epoca dei fatti tecnico iscritto ai ruoli del Settore Tecnico, tesserato per le stagioni sportive 2022, 2023-2024, 2024-2025 per la società A.S.D. Real Dem Calcio a 5 e che in ogni caso svolgeva, per la stagione sportiva 2023-2024, attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del C.G.S. nell’ambito e nell’interesse della società A.S.D. Real Dem Calcio a 5, della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, intercorso con i sig.ri Gianpiero Zaffiri, Vittorio Sirolli e Marika Coppa, nel corso delle stagioni sportive 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, per il tramite della società A.S.D. Real Dem Calcio a 5, promosso, organizzato e diretto, con sistema finalizzato alla creazione e gestione di sponsorizzazioni fittizie e/o comunque non rispondenti alla reale causale sportiva, con successiva retrocessione a favore degli eroganti di parte delle somme ricevute, anche mediante movimentazioni in contante e operazioni su conti riferibili alla società e/o a soggetti ad essa stabilmente collegati; il tutto al fine di procurare un ingiusto vantaggio economico e di alterare la corretta rappresentazione delle poste economiche.finanziarie pertinenti all’attività della società A.S.D. Real Dem Calcio a 5. In particolare, l’operazione fraudolenta, a fronte di ricavi per sponsorizzazioni pari a Euro 923.160,00=, iva inclusa, di cui Euro 523.498,00= iva inclusa per l’anno d’imposta 2023 e Euro 399.662,00= iva inclusa per l’anno di imposta 2024, permetteva la restituzione a terzi di un importo complessivo pari a circa Euro 734.985,00=. Con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. b) del C.G.S. per aver creato un danno patrimoniale rilevante alle casse erariali;

3) il signor Vittorio Sirolli, all’epoca dei fatti tecnico iscritto ai ruoli del Settore Tecnico e tesserato per la società A.S.D. Real Dem Calcio a 5 nella stagione sportiva 2024-2025, non tesserato per la società A.S.D. Real Dem Calcio a 5 per le stagioni sportive 2022-2023, 2023-2024 e che in ogni caso svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del C.G.S. nell’ambito e nell’interesse della società A.S.D. Real Dem Calcio a 5, della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, intercorso con i sig.ri Gianpiero Zaffiri, Enea D’Alonzo e Marika Coppa, nel corso delle stagioni sportive 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, per il tramite della società A.S.D. Real Dem Calcio a 5, promosso, organizzato e diretto, con sistema finalizzato alla creazione e gestione di sponsorizzazioni fittizie e/o comunque non rispondenti alla reale causale sportiva, con successiva retrocessione a favore degli eroganti di parte delle somme ricevute, anche mediante movimentazioni in contante e operazioni su conti riferibili alla società e/o a soggetti ad essa stabilmente collegati; il tutto al fine di procurare un ingiusto vantaggio economico e di alterare la corretta rappresentazione delle poste economiche.finanziarie pertinenti all’attività della società A.S.D. Real Dem Calcio a 5. In particolare, l’operazione fraudolenta, a fronte di ricavi per sponsorizzazioni pari a Euro 923.160,00=, iva inclusa, di cui Euro 523.498,00= iva inclusa per l’anno d’imposta 2023 e Euro 399.662,00= iva inclusa per l’anno di imposta 2024, permetteva la restituzione a terzi di un importo complessivo pari a circa Euro 734.985,00=. Con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. b) del C.G.S. per aver creato un danno patrimoniale rilevante alle casse erariali;

4) la signora Marika Coppa, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Real Dem Calcio a 5, della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per avere la stessa, in concorso con i sig.ri Gianpiero Zaffiri, Enea D’Alonzo e Vittorio Sirolli, nel corso delle stagioni sportive 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, per il tramite della società A.S.D. Real Dem Calcio a 5, promosso, organizzato e diretto, con sistema finalizzato alla creazione e gestione di sponsorizzazioni fittizie e/o comunque non rispondenti alla reale causale sportiva, con successiva retrocessione a favore degli eroganti di parte delle somme ricevute, anche mediante movimentazioni in contante e operazioni su conti riferibili alla società e/o a soggetti ad essa stabilmente collegati; il tutto al fine di procurare un ingiusto vantaggio economico e di alterare la corretta rappresentazione delle poste economiche.finanziarie pertinenti all’attività della società A.S.D. Real Dem Calcio a 5. In particolare, l’operazione fraudolenta, a fronte di ricavi per sponsorizzazioni pari a Euro 923.160,00=, iva inclusa, di cui Euro 523.498,00= iva inclusa per l’anno d’imposta 2023 e Euro 399.662,00= iva inclusa per l’anno di imposta 2024, permetteva la restituzione a terzi di un importo complessivo pari a circa Euro 734.985,00=. Con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. b) del C.G.S. per aver creato un danno patrimoniale rilevante alle casse erariali;

5) la società A.S.D. Real Dem Calcio a 5, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai signori Gianpiro Zaffiri, Enea D’Alonzo, Vittorio Sirolli e Marika Coppa così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase predibattimentale

A seguito della convocazione dell’originaria udienza del 5 febbraio 2026 risultava depositata nei termini la memoria difensiva 2.2.2026 redatta dall’avv. Maria Sirolli,  nell’interesse del deferito signor Vittorio Sirolli.

Il dibattimento

Alla citata udienza erano presenti gli avv.ti Francesco Keller e Andrea Sterlicchio De Carli in rappresentanza della Procura Federale e l’avv. Maria Sirolli per conto del deferito signor Vittorio Sirolli.

Nessuno per le restanti parti deferite.

L’avv. Keller ha formulato istanza di remissione in termini per la notifica dell’atto di deferimento al signor Enea D’Alonzo avendo quest’ultimo ricevuto la comunicazione di conclusione delle indagini solo in data 21 gennaio 2026, data non compatibile con il rispetto dei termini a difesa, chiedendo un rinvio della trattazione. L’avv. Sirolli si è associata alla richiesta.

Il Collegio con ordinanza emessa in pari data ha accolto l’istanza della Procura Federale, rinviando la trattazione all’odierna udienza del 26 marzo 2026, con abbreviazione dei termini di comparizione a dieci giorni liberi e con salvezza dei diritti di prima udienza, dando termine alla Procura Federale per la rinnovazione della notifica dell’atto di deferimento sino al 12 febbraio 2026.

Successivamente la Procura Federale ha depositato la prova del rinnovo della notificazione dell’atto di deferimento al signor Enea D’Alonso tramite inoltro dell’11.2.2026 alla pec di Real Dem Calcio a 5 con relativa accettazione e ricezione nonché la prova che l’atto, inviato anche alla residenza del signor Enea D’Alonso, è stato ritirato il 26 febbraio 2026.

L’avv. Sirolli ha inviato una lettera pec in data 24.3.2026 con richiesta di differimento dell’orario, con allegata giustificazione per un concorrente impegno professionale.

All’odierna udienza risultano presenti l’avv. Alessandro D’Oria per la Procura Federale nonché personalmente i signori Gianpiero Zaffiri e Enea D’Alonzo.

Il Collegio si è ritirato in camera di consiglio per la disamina dell’istanza preliminare di differimento proposta dall’avv. Sirolli rigettandola con apposita ordinanza non risultando depositata sul PST e comunque non essendo compatibile un differimento di orario con gli impegni odierni del Collegio.

Il Rappresentante della Procura Federale, richiamati il deferimento e le attività di indagini espletate, eccepisce che non si è a fronte di mere irregolarità contabili ma di un sistema ideato, organizzato, reiterato di frode nelle sponsorizzazioni per finalità di lucro estranee all’ambito sportivo ed ha concluso chiedendo l’irrogazione delle seguenti  sanzioni:

al signor Gianpiero Zaffiri, anni tre (3) di inibizione;

al signor Enea D’Alonzo, anni tre (3) di inibizione e squalifica;

al signor Vittorio Sirolli, anni due (2) di inibizione e squalifica;

alla signora Maria Coppa, anni due (2) di inibizione;

ad A.S.D. Real Dem Calcio a 5, punti sei (6) di penalizzazione in classifica da scontare nella presente stagione sportiva e Euro 30.000,00= di ammenda.

E’ intervenuto il signor Gianpiero Zaffiri che ha segnalato che le indagini penali non sono ancora concluse, che A.S.D. Real Dem Calcio a 5 opera da trentanni con svariati successi all’interno dell’organizzazione federale, che il sodalizio ha già patito effetti punitivi non avendo potuto iscriversi al campionato di C1 per il sequestro dei conti correnti, con perdita del titolo sportivo e svincolo dei calciatori, al punto di essersi iscritta al campionato di Serie D. Da ultimo ed in via subordinata al proscioglimento, il presidente ha riferito che A.S.D. Real Dem Calcio a 5 non potrebbe pagare alcuna ammenda e chiede che l’eventuale sanzione non interferisca con la continuità della società.

E’ infine intervenuto il signor Enea D’Alonzo che ha sottolineato come nonostante il tempo già intercorso il procedimento penale non sia ancora concluso e che le accuse sollevate nei suoi confronti sarebbero infondate.

I motivi della decisione

1. Ritiene il Collegio di dover preliminarmente scrutinare l’istanza proposta nella memoria difensiva del signor Sirolli di sospendere il presente procedimento in attesa dell’emissione dell’avviso di conclusioni delle indagini ex art. 415 bis c.p.c. al fine di consentire all’odierno indagato di avere accesso pieno agli atti dell’indagine penale. Essa è inammissibile e comunque infondata.

1.1. E’ pacifico il principio dell’autonomia del giudizio sportivo che consente la trattazione separata del giudizio disciplinare rispetto ad analoga vicenda processuale di carattere penale, anche al fine di assicurare il rispetto delle esigenze di una celere e rapida definizione del primo. Ed invero, come più volte uniformemente statuito, l’art. 39, ult. c., Codice della Giustizia Sportiva del Coni (e l’art. 111, ult. c., CGS) dispone che “in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia già stata proposta davanti all’Autorità Giudiziaria”. Fattispecie quivi non ricorrente. L’indipendenza assoluta tra i due procedimenti, oltre a fondarsi su specifiche disposizioni, appare del tutto logica, atteso che se in pendenza di un processo penale il tesserato potesse in qualche modo sottrarsi alle responsabilità nascenti dal suo vincolo di affiliazione sportiva, l’intero sistema della giustizia endofederale e di quella presso il Coni perderebbe significato (Coll. Gar. Dec. n. 11/2016 e n. 37/2017, CFA Dec. n. 032 del 18.9.2018).

1.2. Gli Organi di giustizia sportiva possono fra l’altro valutare in assoluta libertà gli atti istruttori raccolti in sede penale quali meri elementi probatori ai fini del raggiungimento del convincimento in ordine non alla sussistenza di responsabilità penale, bensì di quella specifica responsabilità rilevante ai fini sportivi, indipendentemente anche  dal rilievo penale dei fatti rappresentati o dal fatto che ci sia stata sentenza di condanna penale, essendo consentito alla Procura Federale l’acquisizione degli atti ex art. 2, comma 3, L. 401/1989.

1.3. Per quanto attiene all’istanza di sospensione del presente procedimento sotto il limitato profilo della necessità di acquisire tutti gli atti di indagine del procedimento penale, non ancora concluso con la comunicazione  ex art. 415 bis c.p.c., non essendo bastevoli quelli ad oggi acquisiti sull’informativa della Procura della Repubblica che ha emesso provvedimenti cautelari quali il decreto di perquisizione personale e locale degli indagati con contestuale decreto di sequestro delle fonti di prova rinvenende, il Collegio osserva che l’incolpazione del signor Vittorio Sirolli trova fondamento sui mezzi di prova validamente già acquisiti e conosciuti dal deferito stesso, non ritenendo neppure opportuna una sospensione del presente procedimento.

2. Passando al merito del deferimento, risultano acquisiti in fase di indagine atti e documenti dal procedimento penale pendente utili per ritenere fondato il quadro accusatorio. Particolarmente significativi in proposito sono il contenuto dell’informativa di Polizia Giudiziaria prot. 106787 del Nucleo di Polizia Economica- finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara dell’11.7.2025, il decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Pescara in data 14.7.2025, il decreto di perquisizione locale e personale emesso dalla Procura della Repubblica di Pescara in data 14.7.2025 ed il decreto di convalida del sequestro preventivo n. 1408/2025 emesso dal Tribunale di Pescara in data 21,7.2025 nell’ambito del procedimento penale n. 910/2025 RGNR/mod. 21.

Del pari rilevanti sono le altre fonti di prova consistenti in accertamenti bancari, nelle risultanze delle intercettazioni telefoniche/telematiche e negli ulteriori strumenti investigativi (quali interrogazione AS400 relativa alla società A.S.D. Nobel Boys Calcio a 5, il foglio di censimento della società A.S.D. Real Dem Calcio a 5, gli estratti storici dei tesseramenti dei soggetti interessati) che hanno reso possibile la ricostruzione del disegno illecito.

2.1. A tal proposito merita introdurre un sintetico cenno alla normativa fiscale in materia di sponsorizzazioni per le società sportive dilettantistiche. (A.S.D.) Queste ultime, per effetto delle agevolazioni, pagano soltanto le imposte sui redditi percepiti, ovvero quelli classificabili come redditi di impresa, applicando un coefficiente del 3% su tutti i proventi ed i componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo, escluse le plusvalenze patrimoniali. In altri termini, oltre a godere della determinazione dell’iva forfettaria con liquidazione al 50% incassata per ricavi commerciali, pagano l’Ires (24%) soltanto sul 3% della totalità dei ricavi e questo trattamento alimenta il sistema della detassazione degli utili girati ad una società sportiva dilettantistica. Infatti l’azienda che intende operare una sponsorizzazione sportiva si avvale dell’art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 in forza della quale versa il corrispettivo in denaro o in natura in favore di dette società all’interno delle Federazioni sportive nazionali o di enti di promozione sportiva, che costituisce per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo di Euro 200.000,00= spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti dell’azienda mediante una specifica attività del beneficiario. In sostanza la spesa pubblicitaria è interamente deducibile dal reddito d’impresa nell’anno di competenza sino a Euro 200.000,00=, realizzando un risparmio fiscale di tutta evidenza (e godendo di un’opportunità per gli effetti benefici anche di immagine derivanti dalla sponsorizzazione in relazione al proprio marchio, ai propri prodotti ecc.).

2.2. L’opportunità del risparmio fiscale per le aziende che realizzano utili è così di tutta evidenza ed è la ragione per la quale si alimentano le sponsorizzazioni verso le società dilettantistiche.

Senonché è in questo meccanismo che possano alimentarsi frodi come quella scoperta dalla Guardia di Finanza e segnalata alla Procura della Repubblica, ideata e promossa dal signor Enea D’Alonzo, avvalendosi di altri sodali, il quale ha procurato sponsorizzazioni a favore di A.S.D. Real Dem Calcio a 5 (e per non superare il limite massimo di Euro 400.000,00= annui, a favore di A.S.D.  Nobel Boys Calcio a 5, società di cui era stato Presidente, che aveva cessato l’attività al termine della stagione 2019/2020, per questo ritenuta “una cartiera”). Costui direttamente o tramite suoi compartecipi, sollecitava le aziende che ne avevano interesse a versare una sponsorizzazione della quale era trattenuta solo una parte mentre la restante parte veniva restituita in contanti all’azienda in un rapporto solitamente di 1 a 4 (a fronte di una sponsorizzazione apparente di Euro 40.000,00= regolarmente fatturata, l’A.S.D. ne restituiva Euro 30.000,00= in contanti, trattenendone solo 10.000,00=). Al fine di procurarsi la provvista per la restituzione l’A.S.D. ricorreva al prelievo dal conto corrente per rimborsi sportivi dilettantistici sia ai calciatori che ai tesserati collaboratori gonfiando le note spese (ad esempio: a fronte di un rimborso spese effettivo di Euro 1.500,00=, veniva emessa una nota spese di Euro 10.000,00= cui corrispondeva il bonifico o un prelievo in contanti, ma il beneficiario riconsegnava all’A.S.D. la somma di Euro 8.500,00=). A ciò si sono aggiunti ulteriori prelievi sulle somme trattenute per l’effettiva sponsorizzazione per realizzare vantaggi personali e familiari al soggetto apicale (signor Enea D’Alonzo ed a sua moglie), anche mediante successivi investimenti finanziari.

2.3. La prova emerge anche dalle attività investigative fondate su dati oggettivi, quali gli accertamenti bancari, i flussi in contanti ed i riscontri tecnici.

In particolare i flussi finanziari sui conti correnti di A.S.D. Real Dem Calcio a 5 palesano numerosi prelievi di contante per importi e modalità non fisiologici rispetto alla gestione ordinaria di un sodalizio sportivo dilettantistico perché reiterati, frazionati e temporalmente collegabili con gli incassi da sponsorizzazione, oltre che per importi ingenti

Inoltre il sistema delle false sponsorizzazioni ovvero delle sponsorizzazioni gonfiate vede coinvolti nel ruolo di sponsor delle A.S.D. riconducibili al signor D’Alonzo diverse realtà imprenditoriali locali, alcune ubicate anche fuori dal nucleo urbano e che in alcuni caso svolgono attività commerciali (esempio, farmacia) caratterizzate da una forte incidenza sul territorio e con una scarsa o nulla convenienza economica nella sponsorizzazione, non certo in grado di apportare clientela.

Per di più buona parte della provvista sul conto corrente del signor Enea D’Alonzo proviene da bonifici ricevuti da A.S.D. Real Dem Calcio a 5 e da A.S.D. Nobel Boys, con causale rimborsi sportivi ed altra provvista dalle due società perviene sul conto di deposito della moglie, signora Marika Coppa.

Il descritto meccanismo di sponsorizzazioni gonfiate, la retrocessione in contanti di gran parte delle stesse mediante rimborsi spese superiori ai dovuti a favore di calciatori e collaboratori tesserati, al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio economico a favore di A.S.D. Real Dem Calcio a 5, anche a discapito delle società concorrenti (che non impiegando il sistema fraudolento non riescono ragionevolmente ad ottenere eguali importi di sponsorizzazione), alterando la corretta rappresentazione delle poste economichefinanziarie, ha certamente violato gli obblighi di lealtà, di correttezza e di probità da intrattenere in tutti i rapporti comune riferibili all’attività sportiva di cui all’art. 4, comma 1, CGS ma anche per gli iscritti al Settore Tecnico, signori D’Alonzo e Sirolli, l’obbligo di rispettare tutte le norme federali e di essere esempi di disciplina e di correttezza sportiva di cui all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento Settore Tecnico.

2.4. Fin dall’avviso di comunicazione di conclusione delle indagini la Procura Federale ha quantificato che, nel periodo verificato, a fronte di ricavi complessi per sponsorizzazioni pari a Euro 923.160,00=, iva inclusa, (dei quali Euro 523.498,0== per l’anno di imposta 2023 ed Euro 399.662,00= per l’anno di imposta 2024) era stata operata la restituzione a terzi di un importo complessivo pari a Euro 734.985,00=, ponendo in essere operazioni di sistematica alterazione della corretta rappresentazione delle poste economiche-finanziarie del sodalizio.

A fronte delle suddette risultanze probatorie e della loro qualificazione ai fini disciplinari, nessuno dei deferiti ha saputo replicare in alcun modo, nonostante nel possesso di tutti gli atti di indagine.

2.5. Il solo deferito signor Gianpiero Zaffiri, dopo la ricezione della comunicazione di avviso di conclusione di indagini, ha chiesto tramite il suo difensore di essere audito dalla Procura Federale. Durante la stessa, avvenuta il 28.12.2025,  ha prodotto un processo verbale di contestazione elevato in data 31.2.2025 dalla Guardia di Finanza di Pescara a seguito di verifica nei confronti di ASD Real Dem Calco a 5,  che riscontrava, nei periodi di imposta sottoposti a verifica, una serie di violazioni a carattere formale e sostanziale, quali l’omessa presentazione della dichiarazione annuale iva per l’anno 2022 per la perdita dei benefici del regime forfettario con violazione dell’obbligo di versamento Iva per Euro 31.767,0= oltre sanzioni al 120%, la presentazione di una dichiarazione annuale infedele in materia di imposta sui redditi, corrispondenti nell’anno 2022 ad operazioni attive pari a Euro 340.500,00=  che ha comportato elementi negativi di reddito non deducibili pari a Euro 47.904,00= oltre la sanzione al 70% dell’imposta dovuta, oltre a violazioni in materia di irap, dell’obbligo di riscossione di ritenute alla fonte e così via per gli anni 2023 e 2024 per importi diversi in quanto la Guardia di Finanza non avrebbe rilevato l’inesistenza di operazioni contabili ma solo un’errata contabilizzazione sulla base della normativa applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche. Il deferito ha sostenuto che si sarebbe mosso per ottenere una definizione agevolata di detti debiti tributari promettendo di depositare l’accordo, peraltro mai documentato. Aggiungeva che a seguito della retrocessione dalla serie B alla C1 il sodalizio non si sarebbe potuto iscrivere a tale campionato per effetto del sequestro dei conti correnti, con conseguente perdita del titolo e dei calciatori per effetto dello svincolo per decadenza, così da dover ripartire dal campionato di Serie D, come peraltro riferito anche nell’odierno intervento senza coglierne l’irrilevanza di queste vicende nel presente procedimento disciplinare.

Peraltro il pvc della Guardia di Finanza, anche se fosse stato seguito dal non documentato accordo con il fisco, non sarebbe in grado di scalfire la fondatezza degli addebiti mossi dalla Procura Federale sulla scorta degli atti di indagine raccolti in sede di procedimento penale, mai contestati nel merito.

3. Ritenuta pertanto la fondatezza del deferimento e passando alla sanzione applicabile, pare coerente distinguere la misura della responsabilità sulla base dei ruoli svolti dai singoli deferiti.

3.1. In particolare il signor Enea D’Alonzo, all’epoca dei fatti tecnico iscritto nei ruoli  e tesserato per le stagioni sportive 20222023 3e 2024-2025 per la società Real Dem Calcio a 5 e che nella stagione 2023-2024 svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ex art. 2, comma 2, CGS nell’ambito e nell’interesse di A.S.D. Real Dem Calcio a 5, risulta essere l’ideatore del su censurato sistema delle sponsorizzazioni parzialmente fittizie, dallo stesso diretto, governandone anche i flussi economici in entrata ed in uscita anche per il tramite del signor Zaffiri e della moglie signora Coppa, traendone anche il maggior vantaggio prelevando dai conti correnti delle società sportive gran parte della provvista residua ed utilizzandola a fini personali e familiari. L’assoluta gravità delle condotte, anche con riguardo al lungo tempo della loro realizzazione ed alla rilevante entità dei flussi movimentati, ai riflessi sotto il profilo della totale inattendibilità delle poste contabili societarie ed all’alterazione alla par condicio nelle manifestazioni sportive, connotata dall’aggravante ex art. 14, comma 1, lett. B, CGS di aver cagionato un danno patrimoniale alla società, legittima l’irrogazione della sanzione di anni tre e mesi sei di inibizione e di squalifica visto i ruoli di amministratore di fatto del sodalizio e quello specifico di tecnico.

3.2. Il signor Gianpiero Zaffiri, all’epoca dei fatti presidente con poteri di rappresentanza di A.S.D. Real Dem Calcio a 5, risulta il necessario terminale per consentire le illecite operazioni di cui è il fedele e silente esecutore, al punto di aver anche autorizzato il signor D’Alonzo ad operare direttamente sui conti correnti societari tramite apposita delega, perfettamente consapevole di quanto sarebbe poi accaduto, senza mai porre alcun freno ai prelievi, neppure a quelli personali, venendo anche schernito in una intercettazione telefonica dalla quale emerge tutta la sua sudditanza. Anche le sue condotte vanno qualificate come gravi sia per la consapevolezza sul piano soggettivo delle stesse sia per l’oggettiva compartecipazione, aggravata nel suo caso sia dalla violazione dei doveri conseguenti al suo ruolo di legale rappresentante del sodalizio, oltre che dall’aver concorso a cagionare un rilevante danno patrimoniale. Per queste ragioni lo stesso è meritevole della sanzione di anni tre di inibizione, come richiesta dalla Procura Federale.

3.3. Il signor Vittorio Sirolli, all’epoca dei fatti tecnico iscritto ai ruoli e tesserato per la società A.S.D. Real DEM Calcio a 5 per la stagione sportiva 2024-2025 e che in ogni caso svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, CGS ha certamente concorso, anche in via autonoma, con i signori D’Alonzo e Zaffiri al sistema delle sponsorizzazioni fittizie a favore di A.S.D. Real Dem Calcio a 5, anche se il suo apporto va ricondotto solo alle stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025, non sussistendo agli atti elementi probatori convincenti utili ad estendere la sua responsabilità nelle annate precedenti, pure contestate.

In particolare è emerso dalla registrazione dell’intercettazione telefonica del 5.7.205 intercorsa con il signor Zaffiri che non solo era a conoscenza delle sponsorizzazione gonfiate (con modalità di fatturazione 1 a 4) ma che svolgeva anche un ruolo di procacciatore delle stesse. Il riferimento è allo sponsor Coalpi s.r.l. del quale riferisce che avrebbe indotto ad aumentare l’importo della sponsorizzazione rispetto all’anno precedente (di Euro 1.000,00=), in rapporto rapporto 20 a 5, invitando l’interlocutore ad organizzare a breve un incontro, vedendosi in due sedute e non chiudendo subito immediatamente. Il giorno dopo seguiva uno scambio di messaggi tra il signor D’Alonzo e il signor Bernava, rappresentante di Coalpi s.r.l., per fissare l’incontro a tavola, accordandosi per invitare anche mister Sirolli. Inoltre quest’ultimo è citato in altre telefonate intercettate inerenti la posizione del signor Marco Mastrangelo, suo amico personale, che gli aveva promesso di procurare sponsor per Euro 40.000,00= netti, cioè destinati a restare nelle casse della A.S.D., senza però adempiervi se non parzialmente e in altre nelle quali si da conto che era riuscito a procacciare altre sponsorizzazioni (esempio, Mandrake). Nella telefonata intercettata intercorsa tra i signori D’Alonzo e Sirolli in data 7.5.2025 si ribadisce l’inadempimento del signor Mastrangelo, che si sarebbe limitato a portare un solo sponsor Matribar per Euro 6.000.00= (con emissione di fattura di Euro 30.000,00=, oltre iva, in un rapporto 1 a 5). Successivamente il signor Sirolli avrebbe procacciato altri due sponsor: La Mandrakata per Euro 10.000,00= e Coalpi s.r.l. per Euro 4.000,00=, cui ha fatto seguito l’emissione di due fatture rispettivamente di Euro 40.000,00= e di Euro 16.000,00=, nel pieno rispetto del rapporto 1 a 4)

Così delineati i profili di responsabilità nel tempo e nell’attività allo stesso direttamente ascrivibile e ritenuta applicabile allo stesso l’aggravante dell’aver cagionato un danno alle casse sociali, allo stesso va applicata la sanzione di anni uno di inibizione e di squalifica visto lo specifico ruolo di tecnico.

3.4. La signora Marika Coppa, moglie del signor D’Alonso, consapevole del sistema delle sponsorizzazione gonfiate ideato e perseguito dal coniuge, vi ha partecipato anche direttamente con un ruolo funzionale agendo quale soggetto destinatario di molti dei prelievi sui conti corrente, traendone anche un vantaggio personale documentato. La stessa, pur dirigente del sodalizio, ha partecipato attivamente al disegno illecito, con l’aggravante di aver recato un danno patrimoniale allo stesso. A fronte di tale responsabilità va applicata la sanzione di anni due e mesi sei di inibizione.

3.5. A.S.D. Real Dem Calcio a 5 assume nel contesto descritto sia la responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS per l’operato del suo presidente signor Gianpiero Zaffiri sia la responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, CGS per i comportamenti realizzati dai signori Enea D’Alonzo, Vittorio Sirolli e Marika Coppa, dovendosi graduare la sanzione alla luce delle gravi responsabilità agli stessi ascritte.

Per l’effetto va applicata la sanzione della penalizzazione di sei punti in classifica da scontare nella presente stagione sportiva nonché la sanzione dell’ammenda che è determinata in Euro 20.000,00= in ragione della natura dilettantistica del sodalizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Gianpiero Zaffiri, anni 3 (tre) di inibizione;

- al sig. Enea D'Alonzo, anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) di inibizione e squalifica;

- al sig. Vittorio Sirolli, anni 1 (uno) di inibizione e squalifica;

- alla sig.ra Marika Coppa, anni 2 (due) e mesi 6 (sei) di inibizione;

- alla società ASD Real Dem Calcio a 5, punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Maurizio Lascioli                                                               Valentina Ramella

Claudio Sottoriva

Ermando Bozza    

 

Depositato in data 30 marzo 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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