F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 206/TFN – SD del 1 Aprile 2026 (motivazioni) – Alessandro Ricci, Siracusa Calcio 1924 Srl – 193/TFNSD
Decisione/0206/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0193/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Gaetano Berretta - Componente (Relatore)
Ignazio Castellucci – Componente
Monica De Vergori - Componente (Relatore)
Nicola Ruggiero – Componente
Ermando Bozza - Componente aggiunto (Relatore)
Claudio Sottoriva - Componente aggiunto
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 marzo 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23281/848pf25-26/GC/gb del 5 marzo 2026 e depositato il 5 marzo 2026, nei confronti del sig. Alessandro Ricci e della società Siracusa Calcio 1924 Srl, il seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 5 marzo 2026 (notificato e depositato in pari dati), il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:
1. il sig. Alessandro RICCI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Siracusa Calcio 1924 s.r.l.;
2. la società SIRACUSA CALCIO 1924. s.r.l.;
per rispondere:
«. il sig. Alessandro RICCI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Siracusa Calcio 1924 s.r.l.: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. c), delle N.O.I.F. per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 febbraio 2026, al versamento dei contributi INPS per un importo pari a circa euro 133.827,00 e delle ritenute IRPEF per un importo di euro 83.331,00, entrambi relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2025;
con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate al sig. Alessandro Ricci nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 648pf25-26, definito con dispositivo n. 147/TFNSD-2025-2026 del 26.2.2026 del Tribunale Federale Nazionale; la società SIRACUSA CALCIO 1924. s.r.l.:
a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alessandro Ricci, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Siracusa Calcio 1924 s.r.l., così come descritti nel precedente capo di incolpazione;
b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4 lett. d) del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. c), delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto;
con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate alla società Siracusa Calcio 1924 s.r.l. nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 648pf25-26, definito con dispositivo n. 147/TFNSD-2025-2026 del 26.2.2026 del Tribunale Federale Nazionale.»
La fase istruttoria
Con comunicazione del 27 febbraio 2026, la Segreteria Generale FIGC trasmetteva alla Procura Federale il Parere prot. n.100/2026 della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche relativo all’analisi degli adempimenti previsti dalle disposizioni federali per la scadenza del 16 febbraio 2026 ed inerente, in particolare, alla posizione della società Siracusa Calcio 1924 S.r.l..
All’esito delle verifiche effettuate dall’ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo, sarebbe emerso il mancato versamento, da parte della società Siracusa Calcio 1924 S.r.l., entro il termine federale del 16 febbraio 2026, dei contributi INPS per un importo pari a circa euro 133.827,00 e delle ritenute IRPEF per un importo di euro 83.331,00, entrambi relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2025; il tutto in violazione dell’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. c), delle N.O.I.F..
L’indagine della Procura Federale, espletata sulla base degli accertamenti istruttori elaborati dalla Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche e previa acquisizione dei Fogli censimento acquisiti dalla Lega Pro via e-mail in data 27 febbraio 2026 e della Visura Camerale della società sportiva aggiornata al 12 febbraio 2026, si concludeva in data 27 febbraio 2026 con l’emersione di un’ipotesi di responsabilità a carico del sig. Alessandro RICCI, all’epoca dei fatti Presidente della società calcistica (violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. c), delle N.O.I.F.) e a carico della Siracusa Calcio 1924 S.r.l. (responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. e responsabilità propria secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 4 lett. d) del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. c), delle N.O.I.F.).
A seguito della notifica della Comunicazione di conclusione delle indagini in data 27 febbraio 2026, i soggetti incolpati , tramite il patrocinio dell’Avv. Monica Fiorillo del Foro di Napoli, acquisivano copia degli atti del procedimento disciplinare, senza dare tuttavia corso allo svolgimento di attività difensive e senza avvalersi delle facoltà previste dall’art. 123 comma 3 del C.G.S.
La Procura Federale, pertanto, trascorso il termine utile per l’esercizio delle suddette facoltà, ha promosso alla luce degli accertamenti istruttori, il deferimento sia della società sportiva, sia del suo Presidente legale rappresentante con atto notificato e depositato in data 5 marzo 2026.
La fase predibattimentale
Il giudizio veniva chiamato per l’udienza di trattazione del 26 marzo 2026.
Il contraddittorio processuale risulta regolarmente incardinato. Sia l’atto di deferimento, sia l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione risultano regolarmente portati a conoscenza delle parti deferite con avviso recapitato via “pec” presso il domicilio digitale eletto successivamente alla comunicazione di conclusione indagini, come da documentazione agli atti del fascicolo d’ufficio.
I soggetti deferiti, successivamente alla ricezione dell’atto di deferimento e dell’avviso di fissazione dell’udienza, non hanno svolto attività difensiva.
Il dibattimento
All’udienza del 26 marzo 2026 sono comparsi il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Alessandro D’Oria e l’Avv. Monica Fiorillo in rappresentanza sia della Siracusa Calcio 1924 S.r.l., sia del Presidente Alessandro RICCI.
Il rappresentante della Procura Federale si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso domandando l’irrogazione, nei confronti della Siracusa Calcio 1924 S.r.l, della sanzione di punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva e nei confronti del sig. Alessandro RICCI, della sanzione dell’inibizione per mesi 7 (sette).
Il difensore delle parti deferite ha preso atto delle richieste formulate dalla Procura Federale e non ha sollevato contestazioni in merito alla ricostruzione della vicenda disciplinare.
La decisione
Il Tribunale ritiene di dover affermare la responsabilità del sig. Alessandro Ricci e della società Siracusa Calcio 1924 S.r.l., atteso che le violazioni contestate risultano documentalmente provate e, peraltro, pacificamente ammesse dalla società stessa.
Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale, ed in particolare le risultanze dell’attività di controllo della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche compendiate nel parere del 26 febbraio 2026, è obiettivamente emerso che la Società Siracusa Calcio 1924 S.r.l. non ha provveduto, per il terzo bimestre della stagione sportiva 2025/26 (1° novembre-31 dicembre), al versamento dei contributi INPS per un importo pari a circa euro 133.827,00 e delle ritenute IRPEF per un importo di euro 83.331,00, entrambi relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2025, in violazione dell’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. c), delle N.O.I.F..
I fatti, nella loro materialità, risultano comprovati dalle evidenze documentali agli atti del fascicolo processuale e non hanno formato oggetto di contestazione da parte dei soggetti deferiti, neppure in sede di udienza.
Il Tribunale accerta conseguentemente l’intervenuta violazione dell’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1), lett. c), delle NOIF, a mente del quale «Le società devono documentare alla Commissione secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite, di aver assolto….entro il 16 febbraio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;».
La condotta accertata, documentalmente comprovata e sostanzialmente non contestata dai deferiti, integra una violazione delle disposizioni in materia gestionale ed economica di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, lett. d) del Codice di Giustizia Sportiva, concernenti le infrazioni relative agli emolumenti, agli incentivi all’esodo, nonché agli obblighi di versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera. In particolare, risulta violato l’obbligo di provvedere al puntuale pagamento di tali competenze nei termini stabiliti dalle disposizioni federali, come specificamente disciplinato dall’art. 85 delle N.O.I.F.
Pertanto, a fronte del pacifico accertamento del mancato versamento, entro il termine federale del 16 febbraio 2026, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità del terzo bimestre della stagione sportiva 2025/2026, deve ritenersi integrata la violazione dell’art. 85, lett. C), par. VI, punto 1), lett. c), delle N.O.I.F., che impone alle società l’adempimento di tali obbligazioni entro la predetta scadenza.Quale conseguenza della violazione della richiamata disposizione NOIF, l’art.33, comma 4, lett. d) CGS prevede che «il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica».
Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. TFN, n. 159/2022– 23; id., n. 163/2022–23; id., n.16/2023–24; CFA, SSUU, n.103/2022– 23), la ragione giustificativa del rigoroso assetto normativo apprestato dall’ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle Società nei confronti dei tesserati - e del conseguente obbligo di riversamento delle ritenute fiscali e contributive – trova fondamento nell’esigenza, da un lato, di assicurare la costante stabilità economico – finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati, dall’altro, di salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle Società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio.
In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili.
Ne discende che il puntuale rispetto delle scadenze federali non costituisce un mero adempimento formale, bensì un presidio essenziale dell’ordinato svolgimento delle competizioni sportive, sicché ogni loro inosservanza si pone in diretto contrasto con le finalità di tutela dell’equilibrio economico‑finanziario del sistema e della parità concorrenziale tra le società partecipanti.
Nel caso di specie, la violazione dei rigidi precetti federali è evidente, così come è evidente la loro addebitabilità in termini di responsabilità propria ex art. 4, comma 1 e 33, comma 4, lett. d) CGS, sia al sig. Alessandro RICCI, nella sua qualità di Presidente della società Siracusa Calcio 1924 S.r.l., sia alla stessa Società Siracusa Calcio 1924 S.r.l, anche per responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS.
La violazione risulta aggravata dalla recidiva ex art.18, comma 1, CGS, atteso che questo Tribunale, con la decisione n. 183/TFNSD-2025-2026, ha già accertato, a carico di entrambi i soggetti deferiti, la violazione delle norme a tutela della regolarità dei pagamenti delle ritenute Irpef e contributi Inps in favore dei tesserati con riguardo al secondo bimestre della stagione sportiva 2025/2026 (1° settembre 2025 - 31 ottobre 2025), restando irrilevante, ai fini dell’applicazione della recidiva, la circostanza che i contributi afferenti al predetto bimestre siano stati successivamente regolarizzati nelle more.
Venendo al trattamento sanzionatorio, il Collegio ritiene che, sulla base di una valutazione complessiva della vicenda processuale, in linea con la richiesta avanzata dalla Procura Federale, la sanzione nei confronti della Società Siracusa Calcio 1924 S.r.l., può essere ragionevolmente limitata nel minimo edittale previsto dall’ordinamento federale. In particolare, avuto riguardo alla natura ed all’oggetto delle violazioni accertate, ed in conformità all’indirizzo più volte affermato da questo Tribunale, appare equo e ragionevole applicare alla Società Siracusa Calcio 1924 S.r.l. la sanzione di due punti di penalizzazione per ciascuna violazione, per un totale di 4 punti, cui deve aggiungersi un ulteriore punto di penalizzazione in ragione della recidiva ex art. 18, comma 1, CGS. Ne consegue l’irrogazione complessiva di 5 (cinque) punti di penalizzazione in classifica.
Con riguardo alla posizione del sig. Alessandro RICCI, il Collegio reputa equo e ragionevole, in considerazione della connotazione sostanziale della vicenda, della reiterazione dell’illecito e dell’esigenza di assicurare un’effettiva funzione afflittiva e dissuasiva della sanzione, irrogare la sanzione di tre mesi di inibizione per ciascuna violazione, per un totale di 6 (sei) mesi, oltre a 1 mese per la recidiva. Per un totale di 7 (sette) mesi di inibizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Alessandro Ricci, mesi 7 (sette) di inibizione;
- alla società Siracusa Calcio 1924 Srl, punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Gaetano Berretta Carlo Sica
Monica De Vergori
Ermando Bozza
Depositato in data 1 aprile 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
