F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13/TFNST del 27 Marzo 2026 (motivazioni) – ASD Fortitudo FO/Federico Straneo – Reg. Prot. 12/TFNSD
Decisione/0013/TFNST-2025-2026
Registro procedimenti n. 0012/TFNST/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composta dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente
Giovanni Chiappiniello - Vice Presidente
Alessandro Giuseppe Maruccio - Vice Presidente
Angelo Perta - Componente (Relatore)
Alberto Cattaneo – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 24 marzo 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD Fortitudo FO (933868) avverso il provvedimento di decadenza del tesseramento per inattività ex art. 109 NOIF relativo al calciatore Federico Straneo (3017583) emesso dal Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, la seguente
DECISIONE
Il ricorso
Con ricorso del 4 febbraio 2026, ritualmente trsmesso in pari data, a mezzo pec, sia a questo Tribunale che alle altre parti, la società ASD Fortitudo FO (933868) ricorreva dinanzi a questo Tribunale, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC, avverso il provvedimento di decadenza del tesseramento per inattività, ex art. 109 NOIF, relativo al calciatore Federico Straneo (3017583), emesso dal Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta.
A sostegno del proprio ricorso la società ricorrente sosteneva che:
- nel caso di specie, non risulta essere stata mai formulata alcuna richiesta di decadenza alla società ricorrente nei modi e nelle forme prescritte dalla normativa federale, in quanto le comunicazioni PEC inviate dal sig. STRANEO Fabio in data 16 dicembre 2025 e 6 dicembre 2025 risultano:
a) prive di contenuto leggibile e di oggetto specifico, contenendo files allegati vuoti, e prive pertanto di contenuti e requisiti tali da poterle interpretare come richieste di svincolo per inattività;
b) non indirizzate in copia al Comitato competente, come espressamente richiesto dalla normativa;
c) non contenenti alcun riferimento alla procedura di cui all'art. 109 N.O.I.F.;
- la società ricorrente, per i suddetti motivi ha ragionevolmente ritenuto che le pec ricevute fossero degli errori di trasmissione relativi ai rapporti commerciali intercorrenti con la ditta del sig. STRANEO Fabio, fornitore di servizi per lavori sul campo di Occimiano, come suggerito anche dalla circostanza che successivamente, in data 20/12/2025, veniva trasmessa dalla detta ditta, tramite cassetto fiscale, la fattura per i lavori svolti;
- pertanto, la società ricorrente non ha mai ricevuto una comunicazione formale della richiesta di svincolo, né è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa e di fornire chiarimenti in ordine alla posizione del tesserato; - sotto il profilo sostanziale, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 109 N.O.I.F., in quanto:
a) il calciatore STRANEO Federico non è rimasto inattivo per almeno quattro gare ufficiali consecutive, avendo saltato una sola gara di campionato precedente allo svincolo;
b) il tesserato risulta essere stato regolarmente utilizzato dalla società, come dimostrato dall'ammonizione ricevuta il 6 dicembre 2025 nella dodicesima gara di andata (terza sanzione disciplinare), pubblicata nel riepilogo disciplinare della Società a far data dal 11 dicembre 2025;
Per i suesposti motivi la società ricorrente chiedeva al Tribunale Federale Nazionale di:
- Accogliere il ricorso;
- Revocare integralmente il provvedimento di svincolo per inattività del calciatore STRANEO Federico disposto con Comunicato Ufficiale n. 56 del 8 gennaio 2026;
- Ripristinare il tesseramento del calciatore presso la società ricorrente;
L'udienza
All’udienza è comparso il sig. Bogliolo GianMario, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della società ricorrente, mentre il calciatore Federico Straneo ed il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta non si sono costituiti e non sono comparsi.
Il sig. Bogliolo Gianmario, nel prendere la parola in rappresentanza della società ASD Fortitudo FO, riportandosi all’atto introduttivo depositato, dichiarava di aver proceduto alle rituali notifiche alle controparti del procedimento e ne depositava anche le attestazioni di notifica a mezzo pec.
Motivi della decisione
Dalla disamina della documentazione versata in atti risulta che la Società abbia notificato il ricorso al calciatore Federico Straneo ed all’organo federale competente, il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, in quanto parti controinteressate.
Tale circostanza è stata poi anche confermata espressamente nel corso dell’udienza dal rappresentante della società ricorrente. In base alla lettera della norma di cui all’art. 109 N.O.I.F., il calciatore che non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività.
Allo stato degli atti, risultano provate per tabulas e possono considerarsi definitivamente acquisite al compendio probatorio, le seguenti circostanze:
- la società ricorrente non ha mai ricevuto una comunicazione formale della richiesta di svincolo, né è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa e di fornire chiarimenti in ordine alla posizione del tesserato;
- sotto il profilo sostanziale, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 109 N.O.I.F., in quanto:
a) il calciatore STRANEO Federico non è rimasto inattivo per almeno quattro gare ufficiali consecutive, avendo saltato – sulla base delle risultanze in atti – una sola gara di campionato precedente allo svincolo;
b) tali convocazioni sono state oggetto di rigorosa ed inoppugnabile prova documentale (distinte di gara e documentazione fotografica dalle quali risulta che l’atleta ha saltato una sola gara), pertanto, non risultano assolutamente trascorse le quattro gare consecutive di assenza richieste dalla normativa per poter procedere con lo svincolo per inattività;
c) d’altronde lo stesso C.U. relativo alla decisione di decadenza dal tesseramento emanato dal competente Comitato Regionale non reca alcuna indicazione riguardo alle gare che sarebbero state prese in esame ai fini dell’adozione del provvedimento in questione. Inoltre, la mancanza dei presupposti per la conferma del provvedimento di svincolo per inattività risulta tacitamente confermata dalla mancata costituzione e comparizione nel presente procedimento del calciatore STRANEO Federico, pur ritualmente notiziato del ricorso, anche al fine di esporre le proprie ragioni, eccezioni e/o contestazioni.
Pertanto il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene che il ricorso proposto da società ASD Fortitudo FO debba trovare accoglimento.
Secondo l'art. 109 NOIF, comma 2, infatti, “Per ottenere lo svincolo, il calciatore/calciatrice deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in 'lista di svincolo'. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato”
Dagli atti del giudizio nulla emerge al riguardo e quanto accertato per tabulas, ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese in udienza dal rappresentante della società resistente, il quale ha anche confermato di non aver ricevuto alcun notifica formale dello svincolo richiesto dal calciatore e che nessuna notifica risulta essere stata effettuata, altresì, anche al Comitato competente. Questa omissione assume autonoma rilevanza ai fini del decidere in quanto rappresenta una violazione delle regole di instaurazione del contraddittorio, previste dall’art. 49 CGS, e porta, pertanto, questo Tribunale ad accogliere il ricorso e, per l'effetto, a ripristinare il tesseramento del calciatore Federico Straneo con la società ASD Fortitudo per la stagione in corso.
Appare evidente, d’altronde, la ratio dell’architettura normativa disegnata dal legislatore con la previsione in questione, che è quella di stabilire una preliminare obbligatoria sede di confronto extragiudiziale, dinnanzi al competente organo amministrativo del Comitato regionale di appartenenza della società e del tesserato, che deve svolgersi nel pieno rispetto delle regole di instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, ripristina il tesseramento del calciatore Federico Straneo (3017583) con la società ASD Fortitudo FO (933868) per la stagione in corso.
Depositato in data 24 marzo 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Angelo Pasquale Perta Gioacchino Tornatore
Depositato in data 27 marzo 2026
IL SEGRETARIO
Marco Lai
