F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 15/TFNST del 1 Aprile 2026 (motivazioni) – ASD Cassino Calcio 1924 – Reg. Prot. 15/TFNSD
Decisione/0015/TFNST-2025-2026
Registro procedimenti n. 0015/TFNST/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente
Alessandro Giuseppe Maruccio - Vice Presidente
Giovanni Chiappiniello - Vice Presidente
Francesco Corsi - Componente (Relatore)
Alberto Cattaneo - Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 24 marzo 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD Cassino Calcio 1924 contro la revoca del tesseramento del calciatore Herrera Quintero Eric Orlando (matr. 4685745) comunicata dalla Lega Nazionale Dilettanti - Serie D, in data 6 febbraio 2026, la seguente
DECISIONE
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS FIGC, la società ASD Cassino Calcio 1924 ha impugnato il provvedimento adottato dall’Ufficio Tesseramento Calciatori – Serie D, comunicato in data 06.02.2026, con il quale è stata disposta la revoca del tesseramento del calciatore Herrera Quintero Eric Orlando.
La revoca è stata motivata sul presupposto della violazione dell’art. 95, comma 2, NOIF, ritenendo l’Ufficio che il calciatore avesse superato il limite massimo di tesseramento per tre società nella medesima stagione sportiva.
La società ricorrente ha dedotto l’erroneità di tale presupposto, evidenziando che, nel corso della stagione sportiva 2025/2026, il calciatore sarebbe stato tesserato esclusivamente per tre società, e segnatamente:
- SSDARL FC Pompei;
- Orvietana Calcio;
- ASD Cassino Calcio 1924.
In particolare, la ricorrente ha precisato che il rapporto con il Cassino all’inizio della stagione costituiva mera prosecuzione del vincolo già in essere nella stagione precedente e, pertanto, non integrerebbe un autonomo tesseramento rilevante ai fini del computo normativo.
Dalla documentazione in atti e dallo storico federale del calciatore (cfr. doc. 4 del ricorso, pagg. 3-4 ), emerge che:
- il calciatore risultava già vincolato con la società ASD Cassino Calcio 1924 per effetto della prosecuzione del tesseramento relativo alla stagione sportiva 2024/2025;
- nel corso della stagione sportiva 2025/2026, anteriormente al 14.07.2025, il calciatore non sottoscriveva alcun modulo di tesseramento, limitandosi a risolvere consensualmente, in data 14.07.2025, il rapporto già in essere con la società ricorrente;
- successivamente, il calciatore sottoscriveva un primo tesseramento stagionale con la società SSDARL FC Pompei in data 22.08.2025;
- in data 01.10.2025, sottoscriveva un secondo tesseramento stagionale con la società Orvietana Calcio;
- infine, in data 31.01.2026, sottoscriveva un ulteriore tesseramento con la società ASD Cassino Calcio 1924.
La causa veniva trattenuta in decisione sulla base della documentazione in atti, nella contumacia delle parti resistenti e controinteressate, ritualmente evocate in giudizio.
All’udienza fissata per la comparizione delle parti veniva, altresì, audito il procuratore della società ricorrente, il quale si riportava integralmente al contenuto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Sulla corretta interpretazione dell’art. 95, comma 2, NOIF
L’art. 95, comma 2, NOIF stabilisce che, nella medesima stagione sportiva, il calciatore può tesserarsi ed essere utilizzato per un massimo di tre società.
La disposizione, secondo consolidato orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Corte Federale d’Appello, deve essere interpretata in senso non meramente formale e non rigoroso, valorizzando l’effettiva esistenza di distinti vincoli sportivi e non la mera successione amministrativa delle pratiche di tesseramento.
In particolare, è stato affermato che i tesseramenti che costituiscono mera prosecuzione di rapporti precedenti ovvero che si risolvono in passaggi meramente tecnici, non accompagnati da una effettiva e autonoma instaurazione del vincolo sportivo, non possono essere computati ai fini del limite di cui all’art. 95, comma 2, NOIF (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, decisione n. 39/2025; Corte Sportiva d’Appello, decisione n. 209, S.S. 2022/2023, entrambe richiamate dalla ricorrente).
2. Sulla natura del primo vincolo stagionale
Nel caso di specie, il rapporto tra il calciatore e la società ASD Cassino Calcio 1924 all’inizio della stagione sportiva 2025/2026 non deriva dalla sottoscrizione di un nuovo tesseramento, bensì dalla mera prosecuzione del vincolo sportivo instaurato nella stagione precedente.
È significativo rilevare che, anteriormente al 14.07.2025, il calciatore non sottoscriveva alcun modulo di tesseramento, limitandosi a risolvere consensualmente il rapporto già in essere.
Tale situazione integra un’ipotesi di vincolo meramente tecnico, privo di autonomia ai fini del computo del limite di cui all’art. 95 NOIF, in quanto non espressione di una nuova ed effettiva instaurazione del rapporto sportivo.
3. Sul numero effettivo di tesseramenti
Escluso il vincolo derivante dalla prosecuzione del rapporto precedente, il calciatore risulta aver sottoscritto, nel corso della stagione sportiva 2025/2026, tre soli tesseramenti rilevanti:
- con la società SSDARL FC Pompei;
- con la società Orvietana Calcio;
- con la società ASD Cassino Calcio 1924 in data 31.01.2026.
Pertanto, il limite previsto dall’art. 95, comma 2, NOIF non risulta superato.
L’erroneità del presupposto fattuale su cui si fonda il provvedimento impugnato – ossia l’avvenuto superamento del numero massimo di tre società – comporta l’illegittimità della revoca del tesseramento.
4. Sulla necessità di un’interpretazione sostanziale della norma
Un’interpretazione rigidamente formalistica della disposizione condurrebbe a risultati irragionevoli e contrastanti con la ratio della norma, che è quella di evitare una circolazione eccessiva e strumentale del calciatore tra più società, e non già quella di sanzionare situazioni meramente amministrative prive di incidenza sostanziale.
Nel caso di specie, il computo operato dall’Ufficio Tesseramento si fonda su una lettura meramente formale delle risultanze federali, che non tiene conto della reale natura dei rapporti intercorsi e della funzione sostanziale del vincolo sportivo, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza sopra richiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce la validità e l'efficacia del tesseramento del calciatore Herrera Quintero Eric Orlando (4685745), a far data dal 31 gennaio 2026.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Corsi Gioacchino Tornatore
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
