F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0166/CSA pubblicata del 27 Marzo 2026 –società Frosinone Calcio S.r.l.
Decisione/0166/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0233/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Antonino Savo Amodio – Presidente
Gianluca Di Vita - Componente (Relatore)
Francesca Mite – Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0233/CSA/2025-2026 del 4 marzo 2026, proposto dalla società Frosinone Calcio S.r.l. avverso la decisione riportata in C.U. n. 114 del 24 febbraio 2026 del Giudice Sportivo della LNP Serie B con riferimento all’ammenda di euro 10.000,00; visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 17 marzo 2026 tenutasi in modalità mista, il dott. Gianluca Di Vita e udito l’Avv. Mattia Grassani per la società Frosinone Calcio S.r.l.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con preannuncio di reclamo depositato il 26 febbraio 2026 e successivo reclamo depositato il 4 marzo 2026, previa acquisizione di documenti ufficiali (rapporto dei delegati della Procura federale e referto arbitrale) del 27 febbraio 2026, è impugnata la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe, pubblicata il 24 febbraio 2026, con cui è stata irrogata alla società Frosinone Calcio S.r.l. l’ammenda di € 10.000,00 “per avere, suoi sostenitori, al 39° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo, non
distante da un calciatore della squadra avversaria causandogli un grosso spavento e un lieve stordimento; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”, evento verificatosi in data 20 febbraio 2026 presso lo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, nel corso dell’incontro Frosinone – Empoli terminato con il punteggio di 2 a 2, valido per la 7^ giornata di ritorno del campionato di calcio di serie B.
La reclamante deduce in sintesi la violazione ed erronea applicazione dell’art. 29 del codice di giustizia sportiva (C.G.S.), dolendosi che il Giudice Sportivo abbia applicato esclusivamente la circostanza attenuante di cui all’art. 29, comma 1, lett. b), C.G.S. (“la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore giudice”).
In particolare, lamenta il mancato riconoscimento, oltre all’attenuante di cui sopra, anche delle ulteriori circostanze previste dalla predetta disposizione che avrebbero in tesi consentito di fruire della esimente prevista dal primo comma dell’art. 29 (“La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze”) o, comunque, di attenuare ulteriormente la sanzione.
In particolare, invoca l’applicazione delle attenuanti di seguito indicate:
- art. 29, comma 1, lett. a) (“la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo”), per aver adottato un modello di organizzazione e un codice etico volti a prevenire fatti violenti e discriminatori, tra cui l’impiego di risorse umane (“servizio steward”) e finanziarie, per essersi dotato di un impianto di videosorveglianza che, nella fattispecie, ha consentito di individuare il responsabile del comportamento trasgressivo e di assicurarlo alle Forze dell’ordine, oltre ad un codice di comportamento e un regolamento d’uso dello stadio che vieta espressamente il possesso e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici;
- art. 29, comma 1, lett. c) (“la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di videosorveglianza”) in quanto uno steward in servizio presso la “Curva Nord” si è concretamente attivato indicando al proprio superiore il settore dal quale è stato lanciato il petardo e, grazie a tale segnalazione e tramite il sistema di videosorveglianza, il trasgressore è stato individuato, attinto da Daspo e denunciato alla competente Autorità giudiziaria, il tutto senza intralciare lo svolgimento dell’incontro di calcio e senza creare problemi di ordine pubblico;
- art. 29, comma 1, lett. d) (“al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione”), dal momento che la società, attraverso il personale incaricato e il servizio di stewarding dalla stessa predisposto, sarebbe prontamente intervenuta, individuando la zona di provenienza del petardo e mettendo a disposizione delle Forze dell’Ordine, nell’immediatezza dei fatti, le immagini per individuare il trasgressore, poi effettivamente identificato e perseguito.
In via gradata, invoca comunque l’applicazione del minimo edittale di cui all’art. 26, comma 2, C.G.S. (euro 6.000,00) in ragione della fondamentale attività posta in essere in ausilio alle Forze dell’Ordine che ha consentito l’individuazione del protagonista dell’episodio, evidenziando anche che quella che viene in contestazione è la prima sanzione irrogata alla società per comportamenti dei propri sostenitori.
In data 12.3.2026 la reclamante ha depositato una memoria integrativa ex art. 72, comma 2, C.G.S. con cui ribadisce la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 29, comma 1, lett. c) e d) ponendo in evidenza che, grazie al sistema di videosorveglianza installato presso la struttura sportiva, l’autore della condotta antisportiva è stato identificato, come emerge dalla comunicazione della Questura di Frosinone del 6.3.2026, ciò che ha consentito l’iscrizione di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma.
All’udienza del 17 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in parte.
L’adita Corte ritiene che, nel caso in esame, non possa trovare applicazione la circostanza attenuante di cui all’art. 29, lett. a), del codice di giustizia sportiva (C.G.S.) che fa riferimento alla ipotesi in cui la società abbia adottato ed efficacemente attuato, anteriormente al fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire condotte analoghe a quelle verificatesi, impiegando risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo.
Al riguardo, non sussistono motivi per discostarsi dal precedente di questa Corte n. 0134/CSA/2025‑2026, nel quale si è affermato che, in presenza di episodi di violenza posti in essere dai tifosi, non possono essere riconosciute attenuanti né per gli interventi di carattere essenzialmente ordinario (quali, ad esempio, la richiesta di intervento della Forza Pubblica, la presenza degli steward, o la proposizione di una querela contro ignoti priva di un effettivo contributo all’identificazione dei responsabili), compiuti dalla società ospitante e comunque risultati in concreto inefficaci alla luce degli eventi verificatisi al termine della gara, né per l’adozione di un codice di comportamento o di un modello organizzativo, la cui oggettiva inidoneità risulti accertata (oltre alla eventuale mancata applicazione), come è avvenuto nel caso in esame.
Peraltro, l’unico elemento positivamente dimostrato concerne l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza, circostanza tuttavia già ricompresa nella diversa attenuante di cui alla lett. c) che, come si vedrà, va riconosciuta alla reclamante.
Quanto, poi, all’attenuante di cui alla lett. b), che valorizza l’effettiva e concreta collaborazione della società con le Forze dell’Ordine e con le altre Autorità competenti nell’adozione di misure volte a prevenire fatti violenti o discriminatori - attraverso il compimento degli atti di prevenzione e vigilanza concordati o prescritti dalle normative di settore - deve rilevarsi che essa è già stata individuata e applicata dal Giudice Sportivo; pertanto, non occorre ulteriormente soffermarsi sul punto.
A giudizio di questa Corte, e in coerenza con le argomentazioni sviluppate dalla parte reclamante, deve essere riconosciuta alla società la esimente prevista dall’art. 29, comma 1, lett. c) che si applica qualora “la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza”.
Difatti, dalla nota della Questura di Frosinone emerge che, grazie al sistema di videosorveglianza installato presso lo stadio “Benito Stirpe”, il personale della Polizia di Stato ha svolto la prevista attività investigativa in tempi brevi ed è riuscito ad identificare il tifoso della “Curva Nord” resosi responsabile dell'accensione e del lancio sul terreno di gioco di un artifizio pirotecnico.
A diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla circostanza attenuante prevista dalla lett. d) dell’art. 29 C.G.S. (che si applica qualora “al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione”) in quanto non sussistono, nel caso di specie, i relativi presupposti.
La norma, per come formulata, presuppone un intervento tempestivo e contestuale volto a interrompere un illecito in corso di realizzazione. L’obbligo di reazione immediata imposto dal legislatore sportivo implica che la società debba attivarsi nel preciso momento in cui il comportamento vietato si manifesta, ponendo in essere un’azione concretamente idonea a impedirne la prosecuzione o la reiterazione. La ratio sottesa alla disposizione risiede, infatti, nell’esigenza di prevenire l’aggravamento o il consolidarsi dell’illecito, attraverso un pronto intervento volto a ristabilire la regolarità del contesto sportivo.
Ne consegue che la previsione normativa non riguarda – né può essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere – le attività di individuazione ex post degli autori dei comportamenti violenti o discriminatori, effettuate mediante sistemi di videosorveglianza o altri strumenti di accertamento successivo, trattandosi di condotte temporalmente e funzionalmente distinte rispetto all’immediata interruzione dell’illecito richiesta dalla lett. d).
Il comportamento collaborativo evidenziato dalla reclamante integra, infatti, la diversa ipotesi disciplinata dall’art. 29, lett. c), C.G.S. la quale, come si è visto, attribuisce rilievo alle attività di identificazione degli autori dell’illecito, anche tramite sistemi di videosorveglianza, poste in essere successivamente alla commissione del fatto, ai fini della possibile attenuazione della responsabilità della società.
Si aggiunga che la collaborazione con le Forze dell’Ordine, di per sé, non può dar luogo all’applicazione della invocata attenuante. In argomento, la Corte Sportiva d’Appello, nella decisione n. 0005/CSA/2025‑2026 ha affermato che la richiesta di intervento dell’Autorità, in presenza di comportamenti violenti o antisportivi dei tifosi, non è idonea a integrare una circostanza attenuante ai sensi dell’art. 29 C.G.S., in quanto tale richiesta non rappresenta un’iniziativa collaborativa suscettibile di ridurre la responsabilità disciplinare, bensì un obbligo gravante sulle società sportive.
Ne consegue che l’attenuante prevista dalla disposizione originaria può operare unicamente quando la società intervenga direttamente e con tempestività per far cessare l’illecito in corso, mentre le attività di accertamento svolte ex post, così come la mera chiamata delle Forze dell’Ordine, appartengono a fattispecie normative differenti e non possono dar luogo alla medesima causa di mitigazione della responsabilità disciplinare.
In conclusione, sulla base dei precedenti rilievi, la Corte ritiene applicabile, in aggiunta alla circostanza di cui all’art. 29 lett. b) C.G.S. già riconosciuta dal Giudice Sportivo, anche quella di cui alla lett. c) e, per l’effetto, la sanzione va ridotta ad € 6.000,00.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 6.000,00.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gianluca Di Vita Antonino Savo Amodio
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
