F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0161/CSA pubblicata del 19 Marzo 2026 –società Union Brescia S.r.l.
Decisione/0161/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0226/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Daniele Cantini - Componente (relatore)
Arnaldo Morace Pinelli - Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 226/CSA/2025-2026, proposto dalla società Union Brescia S.r.l. in data 02.03.2026,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 71/DIV del 24.02.2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.03.2026, l’Avv. Daniele Cantini;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società Union Brescia S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 71/DIV del 24.02.2026), in relazione alla gara del Campionato di Serie C - Lega Pro, Union Brescia/Pro Patria del 22.02.2026.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha comminato alla società l’obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Nord privo di spettatori (sanzione sospesa per il periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione), con ammenda di € 1.000,00.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: «letta la relazione dei componenti della Procura Federale e il referto Arbitrale, osserva quanto segue. Nel referto arbitrale, in particolare, si riporta, tra l’altro, che al 36° minuto del secondo tempo un gruppo di una decina di sostenitori della Società Union Brescia, occupanti il settore Curva Nord, si è avvicinato alla recinzione in prossimità della bandierina del calcio d’angolo. In tale circostanza, i suddetti tifosi hanno indirizzato epiteti razzistici nei confronti di un calciatore della squadra avversaria che si accingeva a battere un calcio d’angolo; nello specifico, il referto riporta testualmente che il predetto calciatore “riceveva da parte di una decina di tifosi riconducibili alla società Union Brescia dei cori che recitavano dei versi: uh uh uh uh (imitazione scimmia). Il numero complessivo dei sostenitori all’interno Settore Curva Nord era di circa 2581 e una decina di essi si sono resi responsabili della predetta condotta. I cori venivano percepiti dal collaboratore della Procura Federale, opportunamente posizionato tra le due panchine e dall’Assistente Arbitrale n. 2. Ad avviso di questo Giudice, il contenuto dei cori intonati è particolarmente grave e deprecabile e assume un univoco e inconfutabile significato discriminatorio rientrando pacificamente nelle condotte sanzionate dall’art. 28 C.G.S., ovvero quelle che, direttamente o indirettamente, comportano offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale. Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, questo Giudice ritiene che il numero complessivo dei tifosi autori della condotta, come sopra specificato in termini percentuali e, quindi, anche assoluti, integri il requisito della dimensione richiesto dalla norma di cui all’art. 28 C.G.S. Tale requisito va, nelle specie contestualizzato: alla luce della particolare gravità della condotta perpetrata, posta in essere durante la disputa della gara e, quindi, idonea a turbare uno dei protagonisti della stessa; nonché alla luce delle particolari modalità di percezione della condotta scrutinata, come di seguito descritte. Del pari, si deve ritenere integrata la percezione sopra specificata, in quanto essa è stata rilevata distintamente non solo dal Collaboratore della Procura Federale posto tra le due panchine principali ma anche dall’Assistente Arbitrale n. 2. Ne consegue che i predetti comportamenti assumono tutti rilevanza disciplinare ex artt. 25 C.G.S. e 28, comma 4, C.G.S., norma ultima che prevede che, in caso di prima violazione, si applichi la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d). Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 26, comma 7, C.G.S. P.Q.M. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. misura in applicazione degli artt. 6, 25 e 28 C.G.S., e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. ritiene equo sanzionare la Società Union Brescia con: A) l’obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Nord, privo di spettatori; B) il pagamento di una ammenda di Euro 1000,00. Dispone che l’esecuzione della sanzione sub A) sia sospesa per il periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. Fed.)».
La Union Brescia s.r.l. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo sostenendo cha i cori razzisti indirizzati nei confronti del calciatore della Pro Patria non provenivano dal settore Curva Nord ma bensì dal settore Gradinata. Per tale motivo la società reclamante ha chiesto a questa Corte che il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo sia riformato nel senso di adottare la chiusura di una parte del settore Gradinata Bassa e del settore di Gradinata Alta, anziché del settore Curva Nord, con lo stesso numero di posti ovvero 4842.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 11 marzo 2026, nessuno è comparso per la parte reclamante.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre evidenziare che la relazione dei delegati della Procura Federale fa parte dei documenti ufficiali di gara ed assume un valore probatorio molto alto nell’ambito del processo sportivo.
Nel caso che ci riguarda la relazione della Procura Federale è particolarmente dettagliata sullo svolgimento dei fatti per cui è causa.
Per costante giurisprudenza di questa Corte «è possibile osservare che, seppure il rapporto della Procura Federale non rivesta la speciale efficacia di “piena prova” ex art. 61, comma 1, C.G.S., lo stesso ben può essere posto dall’Organo di giustizia sportiva a base e fondamento del proprio convincimento, anche attesa, da un lato, la dettagliata descrizione dei fatti nello stesso contenuto, […] dall’altro, la fede, comunque, privilegiata dallo stesso rivestita. In diversi termini, il valore di piena prova assegnato dal codice di giustizia sportiva al solo referto del direttore di gara non esclude né che il rapporto dei collaboratori della Procura Federale sia incluso negli atti ufficiali di gara, né, ad ogni buon conto, che il predetto medesimo rapporto assurga, comunque, a elemento di prova che, considerata la fede privilegiata (e la presunzione, pur relativa, che dallo stesso deriva), in difetto di – specifici e ammissibili – contrari elementi probatori ben può essere posto a base della decisione del giudice sportivo.» (così Corte Sportiva d’Appello, II Sez. 26 maggio 2022, dec. N. 314/CSA/2021-2022; Corte Sportiva d’Appello, I Sez. 04 aprile 2025, dec. N. 179/CSA/2024-2025; Corte Sportiva d’Appello, I Sez. 18 aprile 2025, dec. N. 197 CSA/2024-2025; Corte Sportiva d’Appello, I Sez. 20 giugno 2025, dec. N. 240/CSA/2024-2025).
La Corte, premesso quanto sopra, ha ritenuto di ascoltare a chiarimento dei fatti oggetto del presente gravame, l’assistente arbitrale n. 2 della gara in questione, Sig. Pasquale Gatto.
Il Sig. Pasquale Gatto, raggiunto telefonicamente, posizionato al momento dell’evento sanzionato nei pressi della bandierina del calcio d’angolo in prossimità della Curva Nord della stadio Mario Rigamenti, ha confermato il suo referto precisando che i cori razzisti provenivano, senza ombra di dubbio alcuno, da tifosi locali che occupavano il settore Curva Nord che, al 36° minuto del secondo tempo, si avvicinavano alla rete di recinzione posta nelle vicinanze della bandierina del calcio d’angolo lato sinistro, dove il calciatore della Pro Patria si apprestare a battere il calcio d’angolo.
Questa Corte, alla luce di quanto precede, respinge il reclamo proposto dalla società Union Brescia s.r.l. confermando il provvedimento sanzionatorio emesso dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Cantini Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
