F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0170/CSA pubblicata del 27 Marzo 2026 –calciatore Giorgio Lionetti

Decisione/0170/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0249/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Sara Di Cunzolo – Componente

Arnaldo Morace Pinelli - Componente (Relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero n. 0249/CSA/2025-2026 proposto dal calciatore Giorgio Lionetti in data 13 marzo 2026

per la riforma della decisione del giudice sportivo c/o Lega italiana calcio professionistico, serie C, di cui al c.u. n. 75/div del 5 marzo 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19 marzo 2026, il Prof. Avv. Arnaldo Morace Pinelli e uditi l’Avv.  Mattia Grassani e il calciatore Giorgio Lionetti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Giorgio Lionetti ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per n. 3 giornate, inflittagli dal Giudice Sportivo presso Lega italiana calcio professionistico, serie C, di cui al c.u. n. 75/div del 05 marzo 2026, in relazione alla gara del campionato Vis pesaro/Cra, serie C, del 4 marzo 2026.

Il provvedimento è così motivato: «SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE - LIONETTI GIORGIO - (BRA) per atto di violenza, in quanto in azione di gioco ma con pallone non a distanza, reagiva a una trattenuta colpendo volontariamente al volto un avversario a mano aperta tra la faccia ed il collo, senza gravi conseguenze».

Il reclamante, con il ricorso introduttivo, ha dedotto che l’episodio incriminato è avvenuto nel corso di un’azione di gioco ed ha costituito una mera reazione ad una trattenuta di un giocatore avversario, posta in essere allo scopo di smarcarsi, senza intenzionalità lesiva ed in assenza di conseguenze lesive per il giocatore della Vis Pesaro.

Ha, dunque, lamentato l’eccessiva severità della pena comminata, chiedendo una derubricazione della condotta da violenta ad antisportiva (art. 39 C.g.s.) e, conseguentemente, la riduzione della squalifica comminata, in via principale ad una giornata, in via subordinata a due giornate di gara. Ha altresì ritenuto applicabile al caso di specie la scriminante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a.

Il reclamo è stato trattenuto in decisione nella riunione del 19 marzo 2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto.

La condotta violenta è disciplinata dall’art. 38 C.g.s. secondo cui «ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato».

Siffatta fattispecie si qualifica, per costante giurisprudenza di questa Corte, come condotta connotata da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che la subisce. Si tratta in altri termini di un’azione caratterizzata da un’accentuata, volontaria aggressività volta a ledere l’altrui persona.

Diversa e meno grave è la condotta antisportiva si cui all’art. 39 C.g.s., a norma del quale « ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate». Si tratta in tal caso di un’azione meramente negligente e/o imprudente nell’ambito di una dinamica di gioco.

Dal referto arbitrale, che ai sensi dell’art. 61 co. 1 C.g.s. fa piena prova dei fatti ivi indicati e dei comportamenti riportati, la condotta ascritta al calciatore Lionetti, pur essendo stata qualificata come violenta («condotta violenta… il calciatore n. 14 del Lionetti del BRA in area di rigore dopo essere trattenuto, si gira e con mano aperta colpisce sul collo/faccia (parte bassa) il difensore del Pesaro. Il pallone era ancora in gioco ma lontano dai due calciatori. Il colpo non reca danni all’avversario»), ad avviso di questa Corte deve essere riqualificata come antisportiva. Infatti, la stessa non era avulsa dall’azione di gioco e dal contesto agonistico né, tanto meno, intenzionalmente aggressiva. Ci troviamo in presenza di una mossa certamente scomposta e giuridicamente sanzionabile, espressiva tuttavia del tentativo di divincolarsi dalla trattenuta dell’avversario allo scopo di andare incontro al pallone ancora in gioco, come dimostra il fatto che il colpo è stato inferto con mano aperta senza arrecare danni al calciatore avversario.

Tali considerazioni inducono il Collegio a valutare in termini di minore gravità la condotta del calciatore Lionetti e, come rilevato, la sua derubricazione da violenta a gravemente antisportiva.

Consegue da ciò che la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara irrogata dal Giudice sportivo deve essere ridotta a due giornate effettive di gara.

Non appare, invece, applicabile al caso di specie la circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett., a), C.g.s., trattandosi di reazione a comportamento di gioco avversario che, in quanto tale, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, non può definirsi ingiusto.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Arnaldo Morace Pinelli                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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