F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0172/CSA pubblicata del 1 Aprile 2026 –società U.S. Salernitana – calciatore Giuseppe Mattia Carriero

Decisione/0172/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0261/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Savio Picone - Vice Presidente

Roberto Benedetti - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0261/CSA/2025-2026, proposto con procedura d’urgenza in data 23.03.2026 dalla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l., in persona del suo l.r.p.t., Dott. Umberto Pagano, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore sig. Giuseppe Mattia Carriero in relazione alla gara Crotone/Salernitana del 15.03.2026 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. N. 80/DIV del 17.03.2026);

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 27.03.2026, tenutasi in videoconferenza, il Dott. Roberto Benedetti e uditi per la Società gli Avv.ti Pietro Iovine e Tommaso Sica, in sostituzione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò e del Prof. Avv. Salvatore Sica come da delega in atti; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con l’atto prodotto, la U.S. Salernitana 1919 S.r.l., in persona del suo l.r. p.t., Dott. Umberto Pagano, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Francesco Fimmanò e dal Prof. Avv. Salvatore Sica, tanto disgiuntamente quanto congiuntamente, ha proposto formale reclamo con procedura d’urgenza, ai sensi dell’art. 74 C.G.S., avverso la sanzione della squalifica per due (2) giornate effettive di gara inflitta al calciatore sig. Giuseppe Mattia Carriero dal Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale n. 80/DIV del 17 marzo 2026, per i fatti relativi alla gara Crotone – Salernitana, disputata il 15 marzo 2026, valevole per la 13^ giornata di ritorno del campionato (Serie C – Girone C), Stagione Sportiva 2025-2026.

Con la decisione contestata, il Giudice Sportivo ha inflitto al sig. Carriero la squalifica per due gare effettive e l’ammonizione (VII INFR): “per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto:

A) nei confronti dei tifosi avversari, in quanto, in reazione agli sputi che questi ultimi avevano indirizzato nei confronti dei calciatori avversari, proferiva una frase irriguardosa nei loro confronti;

B) nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, dopo aver fatto ingresso nel tunnel che conduce agli spogliatoi, lo strattonava con forza, sbattendolo verso la parete e provocando così un parapiglia sedato grazie all’intervento dei dirigenti della propria squadra.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. proc. fed.).”

La sanzione inflitta è scaturita dalla segnalazione contenuta nella relazione dei delegati della Procura federale allegata al referto di gara, dalla quale si apprende che: “Alla fine della gara, mentre le squadre stavano rientrando nel tunnel che conduce allo spogliatoio, al momento dell'ingresso da parte dei calciatori della squadra ospite Salernitana Calcio, alcuni tifosi del Crotone regolarmente posti nella tribuna centrale e ivi collocati sopra detto tunnel, hanno sputato all'indirizzo dei calciatori della Salernitana. A questo punto il calciatore n. 21 indicato in distinta di gara, sig. Carriero Giuseppe Mattia, rivolgendosi verso i tifosi del Crotone ha proferito la seguente frase: “Vaffanculo ….. non rompete il cazzo”. Il Carriero, dopo aver fatto ingresso nel tunnel, ha strattonato con forza prendendolo per il braccio il sig. Adamo Francesco fornito di regolare pass al collo, indicato nell'elenco fornito dal D.G.E. tra le persone ammesse al recinto di gioco come responsabile dell'impianto tecnico e audio dello stadio sbattendolo verso la parete del tunnel, provocandone così un piccolo parapiglia poi sedato immediatamente dall'intervento anche dei dirigenti della Salernitana. Si precisa che il signor Adamo Francesco non ha subito alcun danno fisico come conseguenza dell'accaduto. Ai fatti era presente in quell'istante il sostituto procuratore Antonio Cogliandro che ha assistito al fatto.”

A fondamento e supporto della propria impugnazione, la reclamante adduce le seguenti argomentazioni in fatto ed in diritto.

Nel merito della vicenda, la reclamante ritiene gravoso ed eccessivo il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Carriero. Ne ricorda la motivazione e richiama il referto dei delegati della Procura federale presenti sul campo, per sottolineare che:

- il primo comportamento del sig. Carriero è stato occasionato da un gravissimo comportamento tenuto dai suppoters del Crotone che, al termine della partita persa per il risultato di 0-1 in favore della Salernitana, hanno intenzionalmente e deliberatamente rivolto degli sputi nei confronti dei calciatori della Salernitana, tra cui lo stesso sig. Carriero;

- anche in relazione alla seconda condotta, si evince come l’accaduto successivo agli sputi abbia causato un “un piccolo parapiglia poi sedato immediatamente dall’intervento anche dei dirigenti della Salernitana” a seguito del quale “il sig. Adamo Francesco non ha subito alcun danno fisico come conseguenza dell’accaduto.” In ogni caso, l’episodio si è verificato proprio come diretta conseguenza del comportamento tenuto dai tifosi del Crotone (recte alcuni di essi) da cui è nato un confronto tra il calciatore Carriero ed il Sig. Adamo.

Quello sopra descritto, pur potendo apparire come un comportamento stigmatizzabile, non è certamente meritevole di un trattamento sanzionatorio così duro, poiché per il sig. Carriero questa è la prima espulsione nelle ultime stagioni disputate in tutte le competizioni, avendo egli riportato appena tre espulsioni (due per doppia ammonizione ed una soltanto per espulsione diretta) nelle ultime 11 stagioni, a riprova della correttezza e della sportività di un professionista che ha fatto della propria passione il suo lavoro.

La reclamante ritiene, inoltre, che il Giudice Sportivo abbia dato corso ad un’errata applicazione dell’art. 4 del C.G.S. che prevede, ai primi due commi:

“1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h)”.

Ebbene, analizzando il mero dato normativo, è lapalissiano come l’art. 4 abbia espressamente escluso tra le sanzioni quella di cui alla lettera e) dell’art. 9 che prevede: “e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara”.

Tale sanzione, la sola che preveda la squalifica per una o più giornate di gara, è anche l’unica esclusa tra quelle comminabili ai sensi dell’art. 4 C.G.S. richiamato dal Giudice Sportivo. In tal senso, non si vede come al Sig. Carriero possa essere stata comminata una squalifica ai sensi dell’art. 4 del C.G.S. se lo stesso non prevede tale tipo di sanzione ma, anzi, espressamente la esclude.

In via subordinata rispetto al primo motivo di reclamo, la reclamante contesta l’errata/mancata applicazione dell’art. 13, comma 2, del C.G.S. per non aver il Giudice sportivo tenuto conto delle circostanze attenuanti, sussistenti nel caso di specie, così come dell’istituto della continuazione, considerando che gli episodi in esame sono stati occasionati da un gravissimo comportamento tenuto da alcuni sostenitori del Crotone che, come detto, hanno rivolto insulti e sputi ai calciatori della Salernitana che stavano rientrando nel tunnel (e quindi ) “per avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”(art. 13, comma 1, lett. a C.G.S.), con sanzione disciplinare pertanto da attenuare.

Anche la corretta applicazione dell’istituto della continuazione avrebbe dovuto comportare il mero aggravamento della sanzione prevista per la violazione più grave (cfr. Decisione n. 142/CSA/2022-2023) che, in concorso con le attenuanti descritte, avrebbe potuto al più portare alla sanzione di una giornata di squalifica. D’altronde, pur a voler ritenere applicabile l’art. 4 C.G.S., lo stesso prescrive la sanzione minima della squalifica ad una sola giornata.

Il contesto di particolare tensione emotiva nel quale è maturata la vicenda, così come il gravissimo episodio di cui sono stati destinatari i calciatori dell’odierna reclamante, unitamente alla ricorrenza dell’istituto della continuazione, sono tali da giustificare la riduzione ad una sola giornata di squalifica. In fattispecie analoghe a quella in esame, la Corte adita ha avuto modo di procedere alla riduzione richiesta proprio in relazione a contesti di particolare tensione emotiva e di applicazione di attenuanti (CSA Decisione/0097/CSA-2023-2024).

La sanzione, dunque, risulta ingiustificata e sproporzionata rispetto alla dinamica del fatto contestato e delle concrete modalità di calcolo indicate dallo stesso Giudice Sportivo, concretizzando un trattamento punitivo oltremodo oneroso ed afflittivo rispetto all’evento.

A tutto voler concedere, la condotta in questione deve ricevere una valutazione decisamente meno severa ed afflittiva di quella adottata in prima istanza. È in tal senso che si chiede la riduzione ad 1 (una) giornata di squalifica.

All’udienza del 27 marzo 2026 sono intervenuti per la reclamante gli Avv.ti Pietro Iovine e Tommaso Sica che hanno ribadito le conclusioni già formulate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’accaduto è chiaro e ben definito in atti e quindi non necessita degli approfondimenti istruttori chiesti dalla reclamante.

Questa Corte non ritiene accoglibile la richiesta principale della reclamante finalizzata all’annullamento totale della sanzione inflitta al proprio tesserato. Come risulta in atti, il comportamento tenuto dal calciatore nelle due occasioni descritte nella relazione dei delegati della Procura federale e ripreso dal Giudice Sportivo con la propria decisione concretizza, senza alcun ragionevole dubbio, una condotta antisportiva e contraria alle regole federali e, in quanto tale, meritevole di idonea sanzione, come di seguito sarà determinata.

Neppure accoglibile è la richiesta formulata in via ulteriormente subordinata, con la quale si prospetta la commutazione della sanzione inflitta della squalifica di una delle due giornate effettive di gara in un’ammenda da determinarsi nella misura minima ritenuta di equità e giustizia.

Come da già tempo affermato dal Collegio di garanzia dello sport del CONI (cfr. decisione n. 69 del 4-30 agosto 2021), nel processo sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice di procedura civile, che precisano, fra l’altro, le condizioni dell’azione, per effetto delle quali nei casi in cui la sanzione spiega la sua afflittività nella esclusiva sfera dei diritti del destinatario, l’unico a potersene dolere è il diretto interessato.

Venendo all’ordinamento calcistico, si osserva, al riguardo, che la sanzione pecuniaria (ammenda) è inflitta personalmente al tesserato, senza che abbia oggettivi riflessi lesivi nei confronti della società di appartenenza, non sussistendo un vincolo solidale, cosicché al club difetta la legittimazione attiva processuale per dolersene, a differenza della sanzione propriamente sportiva (come la squalifica), che incide invece sul rendimento della squadra per l’assenza del proprio calciatore nella gara successiva e quindi condizionandone la prestazione collettiva.

In altre parole, il carattere di afflittività spiegato nella sola sfera personale del sanzionato, non legittima un terzo a contestarne l’applicazione (in termini, condivisi da questa Corte, la decisione citata).

Se, quindi, la società di appartenenza non può chiedere l’annullamento o la riforma di una eventuale sanzione pecuniaria inflitta a soggetto terzo (ancorché con essa legato da vincolo federale), sarebbe del tutto irragionevole ipotizzare che la stessa società possa chiederne, al contrario, l’applicazione, sia pure in regime di commutazione di altra sanzione (squalifica), essa sì invece afflittiva per la società tesserante.

La domanda della società reclamante di commutazione della sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara in sanzione pecuniaria a carico del calciatore Carriero va quindi ritenuta e dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione attiva della U.S. Salernitana 1919 S.r.l..

Tutto quanto premesso, questa Corte ritiene, innanzi tutto, che la fattispecie dedotta vada correttamente qualificata in termini di condotta gravemente antisportiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 C.G.S. e che, per determinare la sanzione da infliggere in misura congrua ai fatti avvenuti, possa farsi ragionevole applicazione dell’istituto delle attenuanti (in particolare del caso tipico di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S.), oltre che del principio della continuazione.

Non appare, infatti, in contestazione la circostanza che nella prima occasione contestata il calciatore abbia reagito ad un fatto ingiusto e particolarmente offensivo commesso nei suoi confronti e in quelli dei suoi compagni, attinti da espettorati salivari dei tifosi della squadra avversaria all’uscita del terreno di gioco, che hanno comprensibilmente, ma non giustificabilmente, provocato in lui una immediata reazione caratterizzata da incontinenza verbale, proferendo parole comunemente considerate offensive.

A seguire, anche il successivo episodio accaduto subito dopo nel tunnel dello spogliatoio si presenta riconducibile e quindi connesso all’antefatto già descritto, evidenziando anche in questo caso la prosecuzione di un comportamento del calciatore certamente scorretto e contrario alle regole federali, ma tuttavia contenuto nelle modalità e senza conseguenze dannose per il soggetto strattonato, né ulteriori seguiti refertati, grazie anche al fattivo intervento dei dirigenti della Salernitana.

La complessiva riqualificazione del fatto come sopra operata e la sostanziale unitarietà dei due episodi, evidentemente collegati, inducono a ritenere valutabile e quindi sanzionabile in modo omnicomprensivo la condotta del calciatore con l’applicazione di 1 (una) giornata effettiva di squalifica, considerato il presofferto.

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica ad 1 (una) giornata effettiva di gara.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Roberto Benedetti                                                  Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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