F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0157/CSA pubblicata del 18 Marzo 2026 –società A.S.D. Cairese 1919

Decisione/0157/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0231/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Giulio Vasaturo – Componente

Iole Fargnoli - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero n. 0231/CSA/2025-2026, proposto dalla società A.S.D. Cairese 1919 in data 27.02.2026;

Per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 89 del 24.02.2026, in relazione alla gara Cairese/Sanremese Calcio a RL del 22.02.2026, valevole per il Campionato di Serie D, girone A;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza del giorno 06.03.2026, tenutasi in videoconferenza, la Prof.ssa Iole Fargnoli.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Cairese 1919 ha proposto reclamo avverso l’ammenda di 500,00 comminata dal Giudice Sportivo di primo grado “per inosservanza dell’obbligo di presenza dell’ambulanza di soccorso ai bordi del campo”. La reclamante rappresenta che “l’ambulanza era regolarmente presente ai bordi del campo di gioco come previsto dal regolamento del Campionato di serie D” e che ciò risulta sia dal video allegato quale estratto dagli highlights della Sanremese presentati per la partita sia dalla comunicazione inviata dal Sig. Ciro Riglia, in cui viene dichiarata la presenza dell’ambulanza. Chiede, di conseguenza, l’annullamento dell’ammenda inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e deve essere accolto. È vero che il referto dell’arbitro, Sig. Ciro Riglia, riporta la mancata presenza dell’ambulanza, là dove in concreto non si presenta barrata la relativa casella in corrispondenza del termine ‘ambulanza’ che quindi risulta ‘non presente’. Tuttavia in una nota esplicativa successiva, del 24.2.2026, lo stesso arbitro Sig. Riglia ha comunicato per posta elettronica che l’ambulanza era “regolarmente presente all’impianto per l’intera durata della gara”. In tale nota l’arbitro rappresenta di avere redatto il referto tramite la piattaforma Sinfonia4You in cui non sarebbe risultata correttamente selezionata la spunta relativa alla presenza dell’autoambulanza presso l’impianto di gioco “a causa di un probabile problema tecnico”. Risulta pertanto esplicitamente riconosciuto proprio da chi ha compilato il referto di gara che, in merito a quanto lamentato dalla reclamante, il dato della mancanza dell’ambulanza sia stato erroneamente inserito, da cui consegue in tutta evidenza che la condotta sanzionata non è mai venuta in essere.

Per le anzidette ragioni, la Corte ritiene di annullare la sanzione dell’ammenda in 500,00.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

 Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Iole Fargnoli                                                                     Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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