F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0158/CSA pubblicata del 18 Marzo 2026 – società Enna Calcio SCSD

Decisione/0158/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0227/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Antonio Blandini- Componente

Giulio Vasaturo - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0227/CSA/2025-2026, proposto dalla società Enna Calcio SCSD in data 26.02.2026;

per la riforma della decisione del Giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 89 del 24.02.2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella riunione del giorno 6.3.2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Giulio Vasaturo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con unico atto di reclamo, la società Enna Calcio SCSD ha impugnato due distinte decisioni del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicate col Com. Uff. n. 89 del 24.02.2026, inerenti fatti occorsi durante la partita del campionato di Serie D – LND tra la Sancataldese Calcio e l’Enna Calcio SCSD, disputata il 22.02.2026.

In primo luogo, la reclamante contesta la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore Franck Tchaouna « per avere rivolto espressione offensiva al direttore di gara». S’invoca, al riguardo, un’attenuazione della sanzione a carico del giocatore, adducendo che lo stesso non avrebbe mai proferito espressioni verbali configurabili come “offesa” nei confronti del direttore di gara, stante anche la sua scarsa conoscenza della lingua italiana. Il tesserato dell’Enna Calcio si sarebbe semplicemente limitato a protestare, manifestando il proprio disappunto per le scelte arbitrali con gesti del tutto privi di connotati offensivi o irriguardosi. Nella prospettazione della reclamante, va inoltre apprezzato il fatto che lo stesso calciatore, a fine gara, è andato a scusarsi con l’arbitro per l’episodio.

Sotto altro profilo, la società Enna Calcio SCSD chiede una riduzione dell’ammenda di 700,00 comminata dal Giudice Sportivo «per avere un proprio calciatore nel corso dell’intervallo colpito con un pugno la porta dello spogliatoio, danneggiandola e innescando momenti di tensione tra i presenti», con «obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati».

La reclamante riconosce la sussistenza del deprecabile gesto, sottolineando come un proprio Dirigente non abbia esitato a condannarlo anche nell’immediatezza, intervenendo prontamente per ristabilire la calma e sedare «sul nascere, qualsiasi tensione, consapevole che fatti del genere non dovrebbero accadere». La società ha depositato in atti copia di una nota, datata 23.02.2026, indirizzata alla società avversaria ASD Sancataldese, con cui manifesta formalmente le proprie scuse per l’increscioso comportamento del proprio tesserato ed anticipa la propria disponibilità a risarcire integralmente il danno arrecato.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 6 marzo 2026, il reclamo è stato esaminato e trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba trovare parziale accoglimento, per quanto di ragione, in relazione all’entità dell’ammenda comminata alla società Enna Calcio SCSD, mentre va integralmente respinto per quanto concerne le recriminazioni inerenti la squalifica inflitta al calciatore Franck Tchaouna.

La documentazione acquisita agli atti comprova, in effetti, come il giorno successivo alla partita con la Sancataldese Calcio del 22 febbraio 2026 e, quindi, prima della decisione sanzionatoria del Giudice Sportivo e dell’odierno procedimento disciplinare, l’Enna Calcio SCSD ha fatto pervenire alla società avversaria una eloquente nota con cui, con significativa sottolineatura grafica, si scusava per il deprecabile gesto compiuto dal proprio calciatore, il quale con un pugno ha lesionato una porta dello spogliatoio, fomentando veementi tensioni fra i giocatori delle due squadre. È stata lealmente riconosciuta, in tal modo, la gravità dell’improvvido comportamento, di cui lo stesso referto del direttore di gara ha dato puntualmente conto in questi termini: «durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo vedevo un calciatore della società Enna, che però non riuscivo a identificare, sferrare un violento pugno alla porta dello spogliatoio, lasciando un vistoso solco. Questo episodio faceva scoppiare un parapiglia, senza eccedere in null’altro anche perché immediatamente sedato dalle forze dell’ordine presenti». L’Enna Calcio SCSD si è dichiarata prontamente disponibile a risarcire totalmente il danno cagionato dal proprio tesserato.

Nella valutazione di questa Corte, questa apprezzabile presa di posizione della società Enna Calcio SCSD, indicativa di una concreta volontà riparatoria della deprecabile condotta, sia dal punto di vista materiale che etico-sportivo, configura gli estremi dell’attenuante prevista dall’art. 13, comma 1, lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto dimostra che la reclamante si è adoperata spontaneamente ed efficacemente, prima del giudizio, per elidere le conseguenze dannose derivanti dall’infrazione.

A fronte del riconoscimento di questa attenuante tipica, espressamente contemplata dall’ordinamento sportivo, si ritiene congruo rideterminare la sanzione economica a carico della società Enna Calcio SCSD nell’ammontare di euro 350 di ammenda.

Non meritano accoglimento, invece, le deduzioni con cui la reclamante contesta la squalifica irrogata al calciatore Franck Tchouna. A tal proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Alla stregua della univoca giurisprudenza di questa Corte, va pertanto escluso che la rappresentazione dei fatti acclarata nel rapporto arbitrale possa essere superata da una diversa ricostruzione di parte, fatto salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui il contenuto del referto non appaia sufficiente per formare il convincimento del Giudice, ovvero non contenga elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulti, per altra ragione, intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze oggettive (si v., ex plurimis, CSA, Sez. III, decisione n. 102 del 5 gennaio 2026; CSA, Sez. III, decisione n. 10 del 18 agosto 2025; CSA, Sez. III, decisione n. 77 del 16 dicembre 2025). A giudizio di questa Corte Sportiva, simili elementi dubitativi non sono in alcun modo riscontrabili nel caso di specie.

Il rapporto arbitrale attesta, in maniera inequivocabile, che il calciatore dell’Enna Calcio SCSD Franck Tchaouna, al 31° minuto del secondo tempo regolamentare, in seguito ad una decisione del direttore di gara, gli si avvicinava ed esclamava «ma che cazzo fai, non vedi il fallo?, portandosi le mani sugli occhi e mimando il gesto degli occhiali».

Il contenuto ed il tono dell’epiteto rivolto dal calciatore all’arbitro, enfatizzato dalla sprezzante gestualità, denota una evidente portata offensiva ed irriguardosa ed è meritevole di ferma riprovazione.

La sanzione comminata dal Giudice Sportivo, già contenuta nel limite minimo edittale previsto dall’art. 36, comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, risulta pertanto ineccepibile, non essendo ravvisabile alcun ulteriore elemento idoneo a giustificare una riduzione della squalifica.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto:

- riduce a 350,00 la sanzione dell'ammenda irrogata alla società;

- conferma la squalifica irrogata al calciatore Tchaouna Franck.

Dispone la restituzione di un solo contributo.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Giulio Vasaturo                                                       Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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