F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0171/CSA pubblicata del 31 Marzo 2026 –società SSD Gelbison a r.l.

Decisione/0171/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0241/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Andrea Galli - Componente (Relatore)

Iole Fargnoli – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0241/CSA/2025-2026, proposto dalla società SSD Gelbison a r.l. in data 06.03.2026;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 93 del 03.03.2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20.03.2026, l’Avv. Andrea Galli;

Udito l'Avv. Gaetano Aita per la reclamante;

Sentito l'arbitro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società SSD Gelbison a r.l. ha proposto reclamo avverso le sanzioni: - inibizione fino al 03.05.2026 al Sig. Maurizio Puglisi; squalifica per 4 giornate effettive di gara al Sig. Massimo Agovino; - squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Kosovan Tanasii, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 93 del 03.03.2026), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone I, SSD Gelbison a r.l. / Vigor Lamezia Calcio 1919 del 01.03.2026.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto le seguenti sanzioni: --DIRIGENTI - INIBIZIONE FINO AL 3/5/2026 - PUGLISI MAURIZIO (GELBISON A.R.L.) – “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara”; --ALLENATORI - SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE - AGOVINO MASSIMO (GELBISON A.R.L.) – “Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara”; --CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE - KOSOVAN TANASII (GELBISON A.R.L.) – “Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”.

 La reclamante, previa rinuncia al deposito dei motivi di reclamo relativamente alla squalifica inflitta al Sig. Massimo Agovino, come anche confermato in sede di audizione dall’Avv. Aita, ha sostenuto, in relazione alla posizione del Sig. Maurizio Puglisi, che nel referto arbitrale non risulta riportata alcuna espressione irriguardosa, per cui nessuna sanzione poteva essere inflitta dal Giudice Sportivo per mancanza della descrizione specifica e dettagliata della condotta sanzionata; né poteva essere preso in considerazione il successivo supplemento dell’Arbitro, a detta della reclamante privo dei requisiti della genuinità e attendibilità, poiché redatto senza preventivo sollecito del Giudice Sportivo e postumo rispetto al precedente referto, del quale la società Gelbison contesta anche nel merito i fatti come descritti, sostenendo che, dopo l’espulsione dell’allenatore per protesta, il Presidente Puglisi era entrato in campo, con un comportamento misurato, solo per richiedere chiarimenti e senza pronunciare alcuna frase irriguardosa, realizzando una condotta cui conseguirebbe anche l’applicazione di circostanze attenuanti, attesa la correttezza mostrata dal tesserato in oltre 20 anni di attività, nonché il complessivo atteggiamento da lui mantenuto sia durante che dopo l’espulsione e perfino a fine gara, avendo intrattenuto un cordiale colloquio con il Direttore di gara. La reclamante ha sostenuto, inoltre, che il calciatore Tanassi Kosovan non avrebbe commesso alcun fallo, essendo solo rimasto vittima della pantomima posta in essere da un calciatore avversario che aveva simulato l’aggressione e indotto in errore l’Arbitro, in quanto il Kosovan si era limitato a tentare di riprendere il pallone dalle mani del contendente per velocizzare la ripresa del giuoco. La reclamante, proponendo a supporto delle immagini televisive, ha concluso domandando l’annullamento e/o riduzione delle sanzioni inflitte al dirigente ed al calciatore, anche previa applicazione delle attenuanti invocate.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 20 marzo 2026 è stato sentito l’Avv. Gaetano Aita per la reclamante, il quale, reso compiutamente edotto del contenuto dell’audizione dell’Arbitro come disposto da codesta Corte, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue: -REFERTO: ESPULSIONE DIRIGENTI, 2' Tempo Regolamentare 7' minuto, Addetto all'Arbitro - PUGLISI MAURIZIO, “A seguito di una mia decisione, a gioco fermo, entrava sul TDG e mi offendeva”. --SUPPLEMENTO DI REFERTO: “…specifico che, il dirigente addetto all'arbitro della società ospitante Puglisi Maurizio, veniva espulso al 7° del secondo tempo perché a seguito di una mia decisione mi offendeva dicendomi "non ci stai capendo nulla oggi, vergognoso"; --REFERTO: ESPULSIONE DIRIGENTI, 2' Tempo Regolamentare 7' minuto – Allenatore AGOVINO MASSIMO, “A seguito di una mia decisione, a gioco fermo, entrava sul TDG, e venendomi incontro mi offendeva, ripetutamente. Altresì, dopo che ho estratto il cartellino rosso, tentava di venire a contatto fisico con me, dicendomi "fai schifo, sei indegno, da qui non esci". –-REFERTO: ESPULSIONE CALCIATORI - GELBISON A.R.L., 2 Tempo Regolamentare 38', 10 - KOSOVAN TANASII, “Da un pugno ad un avversario a gioco fermo e senza contesa del pallone”.

In via preliminare va rilevata l’inutilizzabilità dei filmati prodotti dalla reclamante. A tal fine, giova effettuare una breve disamina della normativa regolamentare che disciplina l’impiego dei mezzi audiovisivi a fini probatori nei procedimenti instaurati dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva della Figc, rinvenibile essenzialmente negli artt. 58, 61 e 62 del CGS. L’art.58 del CGS sancisce il principio secondo cui i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati esclusivamente “…nei casi previsti dall'ordinamento federale…”. L’art.61 del CGS, a sua volta, limita l’utilizzabilità del mezzo di prova audiovisivo, al comma 2, “…al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati…qualora…i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”, mentre al comma 3, “…limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR…”, fattispecie che peraltro riguardano solo il procedimento celebrato dinanzi al Giudice Sportivo. Infine, a norma dell’art.62, comma 1, del CGS, “In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti di cui al precedente periodo, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6”. Le fattispecie, sopra richiamate, in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova, sono state rigorosamente e tassativamente codificate dal legislatore sportivo (anche nel 2019) e si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. La ratio di tale impostazione codicistica, che esprime il principio della predominanza della prova risultante dai rapporti degli ufficiali di gara, è quello di evitare che possano fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo mezzi di prova difformi rispetto a quelli espressamente previsti e che possano incidere, anche di riflesso, in via determinante, su quanto percepito e refertato dal primo e per così dire “naturale” giudice della gara, ovvero l’Arbitro ed i suoi Assistenti, alle cui dichiarazioni ufficiali è stata attribuita efficacia probatoria generalmente dirimente. La giurisprudenza sportiva è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Federale d’Appello Decisione/0119/CFA-2023-2024 Registro procedimenti n. 0121/CFA/2023-2024, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 240 del 5 aprile 2022, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).

Deve essere rigettata anche l’eccezione sollevata dalla società Gelbison circa l’asserita inutilizzabilità del supplemento di referto, poiché, da un lato non si comprende sotto quale profilo - non argomentato nel reclamo - lo stesso dovrebbe essere ritenuto privo dei requisiti della genuinità e attendibilità; in secondo luogo poiché, a norma dell’art. 61 (Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo) del CGS, comma 1, “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

Nel merito, le condotte, come sopra refertate, risultano sanzionabili nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure, per le seguenti ragioni.

L’Arbitro, in sede di audizione, ha confermato il contenuto del proprio referto e del relativo supplemento, precisando di aver avuto diretta percezione delle condotte contestate.

Circa la posizione del Sig. Puglisi, fermo l’indubitabile contenuto irriguardoso dell’espressione da lui rivolta al Direttore di Gara, si evidenzia che le circostanze attenuanti invocate dalla reclamante non possono trovare applicazione, in quanto non ravvisabili nel caso di specie; per converso, la doppia qualifica di Presidente (e quindi tenuto ad un comportamento esemplare in rappresentanza della società) e di addetto all'arbitro (tenuto a tutelarne l’integrità e l’incolumità sotto ogni profilo), potrebbero renderlo passibile di aggravamento della sanzione ex art 11, co, 1, lett.a), del CGS, che non viene disposto da codesta Corte solo perché l’Arbitro ha evidenziato come l’espressione sia stata proferita in maniera non plateale.

Circa la posizione del tesserato Kosovan, il connotato di condotta violenta del suo gesto, oltre a risultare dai documenti ufficiali, è stato confermato dall’Arbitro in sede di audizione, nel corso della quale ha confermato che l’Atleta sanzionato risulta aver inferto un pugno nella parte inferiore rispetto al petto dell'avversario, di violenza tale da aver udito anche il rumore del colpo.

Ne consegue che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo sono congrue e condivisibili e vanno quindi confermate.

P.Q.M.

Preso atto che non è stato dato seguito al preannuncio di reclamo per la posizione del Sig. Massimo Agovino, respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                 Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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