F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0173/CSA pubblicata del 1 Aprile 2026 –società A.C. Foligno – calciatore Walid Khribech

Decisione/0173/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0242/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Andrea Galli – Componente

Iole Fargnoli - Componente (Relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero n. 0242/CSA/2025-2026, proposto dalla società A.C. Foligno in data 6.3.2026;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 93 del 3.03.2026, in relazione alla gara Terranuova Traiana/Foligno 1928 A.S.D. dell’1.03.2026, valevole per il Campionato di serie D, girone E;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella riunione del giorno 20.03.2026, tenutasi in videoconferenza, la prof.ssa Iole Fargnoli.

RITENUTO IN FATTO

La società A.C. Foligno ha proposto reclamo avverso la squalifica per 4 giornate effettive di gara comminata dal Giudice Sportivo al capitano della propria squadra, sig. Walid Khribech. Secondo quanto riportato nel rapporto arbitrale in atti, il calciatore Khribech assumeva un atteggiamento di forte protesta nei confronti del Direttore di Gara, al quale, a gioco fermo, rivolgeva la seguente espressione: “Sei vergognoso!”. In conseguenza di ciò, il Sig. Khribech, già in precedenza ammonito, veniva espulso.

La società reclamante non nega il fatto così come descritto ed accertato dal giudice di primo grado, ma ritiene che l’espressione utilizzata dal calciatore vada interpretata alla luce del contesto in cui è stata pronunciata. Nello specifico, la gara – nella rappresentazione della reclamante – era stata caratterizzata da forte tensione agonistica e da un clima generale particolarmente acceso e nervoso, come risulterebbe dimostrato dalle numerose ammonizioni comminate. La reclamante rappresenta altresì che l’espressione pronunciata non era finalizzata a offendere, ma costituiva solo una manifestazione di disappunto nei confronti di una specifica decisione arbitrale, come risultava confermato dal fatto che il calciatore si era poi allontanato senza ulteriori proteste. Evidenzia altresì la circostanza che nell’intera stagione il calciatore ha sempre mantenuto un comportamento complessivamente corretto.

Chiede pertanto l’annullamento della squalifica, reputata sproporzionata ed eccessivamente afflittiva, o una riduzione della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e va respinto, posto che nessuna delle circostanze invocate dalla reclamante appare idonea a determinare una riduzione della sanzione.

L’espressione riportata nel referto (“Sei vergognoso”), difatti, non può costituire indice di un mero disappunto nei confronti di una specifica decisione dell’Arbitro, posto che il Sig. Khribech ha appellato quest’ultimo in termini chiaramente offensivi.

Tale offensività non può ritenersi attenuata dalla tensione agonistica che caratterizza invero ogni gara per sua natura, né vi sono elementi probanti, nell’occasione, di un “nervosismo” particolarmente accentuato (ammesso e non concesso che ciò possa rilevare).

Neppure potrebbe ritenersi attenuata dalla dichiarata (ma comunque indimostrata) correttezza complessiva mantenuta dal calciatore stesso nelle precedenti gare della stagione, ciò corrispondendo ad un preciso dovere di comportamento in ambito sportivo. E mentre può favorevolmente apprezzarsi la circostanza che il Sig. Khribech ha lasciato il terreno di gioco senza ulteriori proteste, ciò nondimeno la sua qualifica di capitano della squadra, rivestita nell’occasione, a maggior ragione gli imponeva, anche per espressa previsione regolamentare, una condotta esemplare anche e soprattutto nei confronti dell’ufficiale di gara.

Ciò premesso, non può sussistere alcun dubbio sulla portata irriguardosa della frase pronunciata e sulla punibilità della stessa quantomeno secondo il minimo edittale di quattro giornate di squalifica ai sensi dell’art. 36, 1° comma, C.G.S..

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Iole Fargnoli                                                           Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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