F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0174/CSA pubblicata del 1 Aprile 2026 –calciatore SOTELO GUERRA Kike

Decisione/0174/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0264/CSA/2025-2026

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Maurizio Nicolosi – Componente

Carmine Fabio La Torre - Componente (Relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0264/CSA/2025-2026 proposto dal signor SOTELO GUERRA Kike, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 70 del 17.03.2026; visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa; relatore nell’udienza del 26.03.2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Carmine Fabio La Torre; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 20 marzo 2026, il signor SOTELO GUERRA Kike, calciatore della squadra AVC Vogherese 1919, ha impugnato la sanzione della squalifica per 4 gare effettive, applicata dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata in data 17 marzo 2026 sul Comunicato Ufficiale n. 70 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, con riferimento alla gara tra Leon SSD a r.l. e AVC Vogherese 1919, valevole per il Campionato nazionale Juniores Under 19 2025/2026, disputata il 14 marzo 2026.

Nella gara il calciatore SOTELO GUERRA Kike è stato espulso per essersi così rivolto al Direttore di Gara “(…) che cazzo stai facendo svegliati (…)”.

Il Giudice Sportivo, preso atto di quanto indicato nel referto, ha così motivato il provvedimento di squalifica per 4 giornate: “(…) Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara (…)”.

Il calciatore reclamante impugna la decisione, chiedendo l’annullamento o la riduzione della squalifica, poiché sarebbe il primo provvedimento sanzionatorio ad aver ricevuto un atleta, come lui, rispettoso dei valori del fair play; di conseguenza si dichiara sinceramente contrito per l’accaduto.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 26 marzo 2026 è comparso il reclamante SOTELO GUERRA Kike deducendo che i comportamenti sanzionati andrebbero riqualificati, anche alla luce delle scuse rivolte al Direttore di gara.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene che le generiche motivazioni addotte non possano consentire l’accoglimento del reclamo.

Premesso che la decisione del Giudice Sportivo è stata assunta sulla base degli atti di gara che, come noto, godono di fede privilegiata ai sensi dell’art. 61 C.G.S., non può sussistere dubbio circa la portata quantomeno irriguardosa dell’espressione con la quale il calciatore si è rivolto al Direttore di gara: condotta che l’art. 36, comma 1, C.G.S., punisce espressamente con il minimo edittale di 4 giornate di squalifica.

Pur apprezzando la Corte la sincera resipiscenza mostrata dal calciatore in sede di audizione, tuttavia agli atti non vi è prova di scuse rivolte al Direttore di gara nell’immediatezza del fatto, il che non consente una riduzione della sanzione in chiave attenuante.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Carmine Fabio La Torre                                          Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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