F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0105/CFA pubblicata il 1 Aprile 2026 (motivazioni) – PF / Omissis
Decisione/0105/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0123/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello Presidente
Antonio Maria Marzocco Componente
Giuseppe Castiglia Componente (relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 00123/CFA/2025-2026, proposto dalla Procura federale in data 2 marzo 2026;
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 295 del 20 febbraio 2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 26 marzo 2026, tenutasi in modalità mista, il Pres. Giuseppe Castiglia e uditi l'Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura federale reclamante e l'Avv. Simone Savino per il deferito;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. A conclusione di un procedimento avviato a seguito della ricezione di una nota della Commissione federale responsabile per le politiche di safeguarding, avente a oggetto un riferito episodio di molestie, la Procura federale - con atto del 12 gennaio 2026 - ha deferito al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio il sig. Omissis, all'epoca dei fatti calciatore minorenne svincolato che aveva disputato nelle fila della squadra della società Cesano la gara Cesano-Palocco del 5 aprile 2025, valevole per il campionato Under 14 Regionale, ed era pertanto sottoposto alla giurisdizione disciplinare ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, per rispondere:
della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, commi 1 e 2, lett. c) d) ed h), del Regolamento FIGC per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere omissis, posto in essere gravi condotte di prevaricazione e sopraffazione in danno del calciatore sig. A.T.P. consistite nell'aver avanzato ripetutamente nei confronti di quest’ultimo richieste indesiderate e non gradite aventi chiara connotazione sessuale del seguente tenore letterale: "Omissis "; nonché, a fronte del diniego manifesto dalla vittima, per averla omissis; nonché ancora per avere lo stesso omissis; nonché infine per avere lo stesso, omissis, posto in essere ripetuti comportamenti offensivi ed aggressivi nei confronti dei partecipanti consistiti nell'aver ripetutamente proferito all'indirizzo dei calciatori nati negli anni 2009 e 2010 le seguenti testuali espressioni: "Omissis ", "Omissis ".
In precedenza, la Procura federale aveva rigettato una richiesta di definizione del procedimento ex art. 126 CGS.
2. Con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 295 del 20 febbraio 2026, il Tribunale territoriale ha affermato - in applicazione dell’art. 4 del ricordato Regolamento FIFA - la competenza giustiziale del giudice federale, ma ha declinato la propria competenza territoriale in favore del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Abruzzo, sospendendo i termini di prescrizione e decadenza e dando alla Procura federale il termine di trenta giorni per la riassunzione della causa innanzi al giudice ritenuto competente.
Il Tribunale territoriale ha rilevato che, in quanto il deferito, nel momento del fatto, non era tesserato per alcuna società, non potrebbe applicarsi il criterio dell’appartenenza al momento della violazione contestata, bensì, come unico criterio possibile, quello sussidiario del luogo di commissione dell’illecito.
3. Con reclamo del 2 marzo 2026, la Procura federale ha impugnato la decisione di primo grado, sostenendo: (i) l’erroneità della declaratoria di difetto di competenza; (ii) la fondatezza del deferimento.
In conclusione, la Procura federale ha chiesto a carico del deferito l’irrogazione della sanzione di due anni di squalifica o, in subordine, la remissione degli atti al primo giudice per la decisione nel merito.
4. All’udienza del 26 marzo 2026, quando il reclamo è stato chiamato, è comparso e si è costituito il difensore del deferito.
Le parti hanno discusso, dopo di che il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Risulta dagli atti che il deferito, dopo aver militato nelle file della società ASD Cesano, appartenente al Comitato regionale Lazio, con cui ha disputato l’ultima gara ufficiale in data 5 aprile 2025, è risultato svincolato al successivo 30 giugno e solo a partire dal 19 settembre 2025 è stato tesserato per la società ASD Olympus Roma, appartenente al medesimo Comitato regionale.
Dunque, al momento del fatto contestato egli non era tesserato per alcuna società riferibile alla Federazione.
Anche l’ente che ha organizzato lo stage di formazione dei portieri nel corso del quale sarebbero avvenuti i fatti contestati, e cioè la ASD Imparando Academy, non è affiliato alla FIGC, ma all’ASI, il che gli consente di organizzare corsi e attività sportive.
6. Come accennato in narrativa, il Tribunale federale per il Lazio ha ritenuto che, nella mancanza di una specifica norma attributiva della competenza territoriale a giudicare l’illecito contestato a un calciatore attualmente non tesserato, e tuttavia soggetto alla competenza giurisdizionale federale in forza dell’art. 4 del citato regolamento FIFA, l’applicazione del criterio residuale del locus commissi delicti apparirebbe la sola soluzione praticabile.
Secondo la Procura federale, invece, nell’ordinamento federale il criterio del luogo in cui è stata commessa la violazione varrebbe a individuare il giudice territorialmente competente nei soli casi di più incolpati appartenenti a Comitati regionali diversi (art. 118, comma 5, CGS).
Al contrario, dalla disposizione del citato art. 4 del Regolamento FIFA discenderebbe che il vincolo con l’ultima società per la quale il calciatore è stato tesserato permane per il periodo di trenta mesi, a partire dal giorno in cui l’interessato ha partecipato a una partita ufficiale per tale società. Da ciò dunque, nel caso di specie, la competenza territoriale del Tribunale federale per il Lazio.
7. Il primo motivo dell’impugnazione della Procura federale appare fondato, seppure sulla scorta di qualche considerazione ulteriore.
In ordine alla determinazione della competenza territoriale del giudice di primo grado, la disposizione fondamentale è quella dell’art. 118, comma 4, CGS, a detta del quale “[è] competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione”. Aggiunge il comma 5 che “[n]el caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito”.
Non vi è una norma che regoli la competenza territoriale nell’ipotesi che l’illecito sia addebitato a una persona che, pure assoggettata alla competenza giustiziale degli Organi di giustizia federale, al momento del fatto non risulti tesserata. Ipotesi che non sembra marginale, dato che il meccanismo del tesseramento annuale dei giovani calciatori parrebbe tale che la cessazione naturale del tesseramento al 30 giugno e il nuovo tesseramento all'inizio della stagione sportiva successiva determinino inevitabilmente uno spazio temporale in cui il calciatore risulta formalmente svincolato.
8. Siamo dunque in presenza di una lacuna nella normativa federale. Lacuna che non può direttamente essere colmata dall’art. 4 del Regolamento FIFA, pure applicabile in forza dell’art. 1, comma 5, lett. c), dello Statuto FIGC e dell’art. 3 CGS.
Infatti, il comma 1 dell’art. 4 del Regolamento FIFA stabilisce:
“I Professionisti che cessano di giocare alla scadenza dei loro contratti e i Dilettanti che cessano di giocare rimarranno tesserati presso l’Associazione nazionale dell’ultima società per la quale hanno giocato per un periodo di 30 (trenta) mesi”.
Come appare dalle definizioni preliminari del Regolamento, l’Associazione non è la società, ma l’ente associativo (nel nostro caso: la FIGC) al quale la singola società è affiliata.
Di per sé, dunque, l’art. 4 fonda soltanto la permanenza della soggezione ai poteri federali, ivi compresi i poteri giustiziali, anche nei confronti dei non più tesserati, entro i limiti dei 30 mesi dalla partecipazione all’ultima partita ufficiale (comma 2). E proprio questa è la norma che, nella presente vicenda, dà ragione della competenza giustiziale del Tribunale federale e della Corte federale d’appello nei confronti del deferito.
9. Peraltro, una volta affermata la perpetuatio iurisdictionis della Giustizia federale, perché questa non sia data inutilmente è indispensabile individuare il Tribunale federale competente per territorio per le questioni relative.
E questo Tribunale, per logica conseguenza, non può che essere quello dell’ultimo tesseramento, in quanto l’art. 4 ricordato mira a garantire sotto ogni aspetto la continuità del vincolo con l’ordinamento federale, cosicché la semplice, e assai limitata nel tempo, soluzione di continuità dei tesseramenti non può incidere sui criteri di radicamento della competenza territoriale.
In altri termini, l’art. 4 del Regolamento FIFA consente di enucleare il principio generale, operante in mancanza di disposizioni specifiche di segno contrario, della tendenziale irrilevanza per la durata di 30 mesi, ai fini federali, della cessazione del tesseramento al quale non faccia seguito, senza soluzione di continuità, un tesseramento nuovo.
Tanto è vero che il commento ufficiale FIFA al Regolamento (Commentary on the Regulation on the Status and Transfer of Players, ed. 2023), sub art. 4, chiarisce:
“This registration becomes relevant, in particular, where a player decides to resume their professional career or amateur footballing activity with a new club after a significant break. If this occurs within the 30-month period, that player will still be registered at the member association to which their last club was affiliated. The fact that this existing registration remains valid means that if the player joins a new club, this will constitute a national transfer or international transfer” (sottolineatura aggiunta).
Sul piano del codice, d’altronde, questa regola trova una significativa conferma nella disposizione dell’art. 53, comma 5, lett. a), CGS, secondo la quale le comunicazioni a un soggetto che non risulti tesserato possono essere fatte all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ultima società di appartenenza.
In definitiva, il Collegio ritiene di poter cogliere nel sistema una tendenziale ultrattività del tesseramento cessato, utile a valere in difetto di altri puntuali criteri e, nella specie, destinata a funzionare come criterio per la individuazione della competenza territoriale del giudice. Sussiste pertanto, nella specie, la competenza del Tribunale federale per il Lazio, e in questo senso, in accoglimento del primo motivo del reclamo della Procura federale, va riformata la decisione impugnata.
10. Tanto premesso, la causa può essere trattenuta per la decisione nel merito, senza rinvio al primo giudice.
E ciò, sia perché l’errata declaratoria del difetto di competenza non è contemplata fra quelle che l’art. 106, comma 2, ultimo periodo, giustificano la remissione al giudice di primo grado, sia alla luce di una giurisprudenza sportiva ormai consolidata, sia endo- (Corte fed. app., SS.UU., n. 51/2025-2026; Corte fed. app., SS.UU., n. 109/2024-2025; Corte fed. app., Sez. I, n. 82/2024-2025; Corte fed. app., n. 79/2024-2025) che eso-federale (Coll. gar. sport, Sez. II, n. 57/2025), che circoscrive le ipotesi di annullamento con rinvio ai soli casi di lesione del contraddittorio processuale.
Difatti, la declaratoria di incompetenza per territorio non è assimilabile né a una dichiarazione di inammissibilità né a una dichiarazione di improcedibilità, trattandosi di una pronuncia che attiene alla distribuzione interna della competenza tra organi giudicanti equiordinati; né, tantomeno, la fattispecie in esame integra una violazione delle norme sul contraddittorio, posto che nel caso di specie il contraddittorio tra le parti si è ritualmente e pienamente svolto. 11. Nel merito, l’atto di deferimento - al quale si rinvia per la dettagliata descrizione dei fatti - rimprovera al sig. Omissis, in sintesi, omissis.
La Procura federale ha contestato al deferito sia la violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità, sanciti dall’art. 4, comma 1, CGS, sia, nello specifico, la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, lett. c) d) ed h), del Regolamento FIGC per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni.
Il comma 1 dell’art. 4 del Regolamento elenca le fattispecie di abuso, violenza e discriminazione.
Il comma 2, per quanto qui interessa, reca le definizioni seguenti:
<<c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante>>;
“d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, e considerata non desiderata o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare i citati soggetti in condizioni e contesti non appropriati>>;
<<h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati, con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 [tesserati e, come si è detto, equiparati], che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima)>>.
Come ha più volte affermato questa Corte (Corte fed. app., Sez. I, n. 57/2024-2025; Corte fed. app., SS. UU, n. 52/2025-2026), l’illecito disciplinare contestato si pone in frontale contrasto con i principi che si ricavano dall’art. 33 Cost., ultimo comma aggiunto con la l. cost. 26 settembre 2023, n. 1, dall’art. 16 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, dalle linee guida adottate dalla FIGC con il CU n. 87/A del 31 agosto 2023, dalla c.d. Policy per la tutela dei minori, adottata da FIGC-SGS in data 24 ottobre 2020.
Il disvalore sportivo di queste condotte è così elevato che, sulla scorta di considerazioni di ordine sistematico, questa Corte ha escluso che gli autori di illeciti di tale natura possano accedere ai benefici della c.d. giustizia riparativa (Corte fed. app., disp. n. 67, n. 68, n. 69/2025-2026).
12. In concreto, la responsabilità del deferito appare provata al di là di ogni ragionevole dubbio.
In sede di audizione da parte della Procura federale del 26 settembre 2025, il calciatore sig. A.T.P. ha fornito una dettagliata ricostruzione dell’episodio di cui è stato vittima la sera del 3 luglio 2025, descrivendo omissis.
Le dichiarazioni del sig. A.T.P. hanno trovato pieno e inequivocabile riscontro in quelle rese dal compagno di stanza sig. L.P. in sede di audizione da parte della Procura federale del 13 ottobre 2025. Il sig. L.P., teste oculare dei fatti, ha confermato integralmente la dinamica degli eventi descritta dalla vittima, sia con riferimento alle omissis sia con riferimento alle successive aggressioni fisiche e ai comportamenti intimidatori, fornendo un racconto coerente anche sotto il profilo della sequenza temporale degli accadimenti.
Lo stesso sig. L.P. ha altresì riferito che il sig. Omissis ha mantenuto comportamenti inappropriati nel corso dell’intera settimana omissis, insultando ripetutamente altri ragazzi più grandi - nati negli anni 2009 e 2010 - con espressioni gravemente offensive.
La medesima ricostruzione dei fatti è stata confermata dal vice presidente della società A.S.D. Imparando Academy, sig. Matteo Bonavolontà, il quale, in sede di audizione da parte della Procura federale del 10 novembre 2025, ha riferito che omissis il sig. Omissis ha creato numerosi problemi ad alcuni ragazzi del gruppo, risultando sgradito a molti partecipanti, e che un ragazzo più grande era intenzionato a reagire alle continue provocazioni e offese ricevute.
Queste dichiarazioni sono chiare, precise e concordanti, salvo qualche modesta discrepanza di dettaglio che comunque non ne inficia la sostanziale omogeneità. Non emergono ragioni di astio o risentimento che possano avere ispirato una narrazione non corrispondente alla realtà dei fatti. In particolare, il narrato dei tesserati ascoltati presenta un’apprezzabile coerenza interna, risultando strutturato e lineare nelle sue componenti essenziali; i fatti contestati vengono rappresentati in modo sostanzialmente uniforme, senza oscillazioni rilevanti e senza contraddizioni (Corte fed. app., Sez. I, n. 76/2025-2026).
Anzi, dagli atti emerge un insieme di comportamenti abusanti, volgari e scorretti posti in essere dal deferito anche al di là di quanto specificamente contestato.
La difesa di questi appare particolarmente debole. Egli ha più volte affermato, in maniera non plausibile, di non comprendere o non ricordare la ragione di determinati, rilevanti eventi e comportamenti (a partire dal mancato rinnovo del tesseramento con la ASD Cesano fino al litigio con il soggetto leso, al pianto di quest’ultimo, all’espulsione dal camp) e ha contraddetto quanto invece pacificamente emerge dagli atti (quale omissis).
In conclusione, il deferimento appare fondato e di conseguenza anche il secondo motivo del reclamo della Procura federale deve essere accolto.
13. Quanto alla misura della sanzione da applicare, occorre premettere che, per costante giurisprudenza, la minore età non è una circostanza attenuante atipica, ma costituisce semmai sintomo della necessità di una profonda riflessione sullo spirito e sui valori cui deve essere improntata sempre l’attività sportiva, rappresentando pertanto, con la sua implicita negazione dei canoni di lealtà e correttezza, un vero e proprio disvalore aggiunto. In tal senso la pena irrogata ai giovani calciatori, per quanto debba pur sempre rispondere a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, svolge anche una funzione educatrice al rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza (da ultimo, Corte fed. app, SS. UU., n. 30/2025-2026; ivi riferimenti ulteriori).
Tutt’al più, in vicende del genere, un trattamento più mite può essere accordato solo a un incolpato dodicenne, tenendo conto della sua capacità di comprensione, del suo stadio di sviluppo e della necessità che la risposta disciplinare svolga, in questa fase della sua vita, una funzione autenticamente rieducativa (Corte fed. app., SS.UU., n. 97/2025-2026); tutte circostanze che, nella specie, non ricorrono.
Pertanto, valutata la natura, la gravità e - si aggiunga - la particolare sgradevolezza dei fatti addebitati, assieme alla ostinata negazione di circostanze evidenti e alla totale mancanza di qualsiasi segno di ravvedimento, il Collegio ritiene congrua la richiesta, formulata dalla Procura federale, della squalifica di due anni.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Omissis la squalifica di anni 2 (due).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
