F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0107/CFA pubblicata il 2 Aprile 2026 (motivazioni) – società S.S.D. A R.L. F.C. POMPEI / società S.S.D. A R.L. TAURUS ACERRANA 1926
Decisione/0107/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0133/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
IV SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Domenico Luca Scordino - Presidente
Antonella Trentini - Componente
Ivo Correale - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0133/CFA/2025-2026 proposto dalla società SSDARL FC POMPEI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Aita; avverso SSDARL TAURUS ACERRANA 1926, rappresentata e difesa dall’avv. Monica Fiorillo;
per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale - Sezione Tesseramenti n. 9/TFT/2025-2026 del 9.03.2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della SSDARL Taurus Acerrana, con la relativa documentazione;
Visti tutti gli atti della causa e le memorie difensive;
Relatore all’udienza del 27 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Ivo Correale;
Udito l’avv. Gaetano Aita per la reclamante e l’avv. Monica Fiorillo per la reclamata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. La vicenda trae origine dall’accoglimento da parte del Giudice Sportivo del reclamo proposto dalla società - anche qui reclamante - (SSDARL FC Pompei, d’ora in avanti “Pompei”) in ordine alla partita del 7 dicembre 2025 con la reclamata (SSDARL Taurus Acerrana 1926, d’ora in avanti “Taurus Acerrana”) nel campionato nazionale Serie D, 15° giornata, Girone H, stagione sportiva 2025-2026, e conseguente omologazione con il risultato di 3-0 a favore del Pompei, per avere la Taurus Acerrana schierato due calciatori – Omar Nenci ed Emanuela Amabile – in assenza di regolare tesseramento.
2. Seguiva reclamo della Taurus Acerrana alla Corte Sportiva d’Appello, la quale, con ordinanza n. 003/CSA/2025-2026, devolveva il giudizio sulla regolarità dei due tesseramenti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, ritenendo preliminare alla sua decisione “...l’accertamento della effettiva decorrenza dei suddetti tesseramenti e di dover investire, all’uopo, il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, quale organo di giustizia a ciò deputato ex art. 88, 1° comma, C.G.S. e che potrà disporre tutti i più opportuni approfondimenti istruttori anche in ordine alla documentazione prodotta dalle parti...”. Ciò in quanto rilevava dagli atti che “...la reclamante società Taurus Acerrana ha prodotto n. 2 dichiarazioni a firma apparente del Presidente della L.N.D., datate 28.11.2025 e 6.12.2025, attestanti la decorrenza da tali date, rispettivamente, del tesseramento del calciatore Nenci Omar e del tesseramento del calciatore Amabile Emanuele...” e l'esistenza della “... dichiarazione rilasciata in data 12.12.2025 dall’Ufficio Tesseramento della L.N.D. alla segreteria del Giudice Sportivo attestante la diversa data di decorrenza del tesseramento dei suddetti calciatori, rispettivamente dal 10.12.2025 per Amabile e dal 12.12.2025 per Nenci;”.
3. Il TFN-ST, con la decisione qui impugnata, richiamava: “…le n. 2 dichiarazioni a firma apparente del Presidente della L.N.D., datate 28.11.2025 e 6.12.2025, attestanti la decorrenza da tali date, rispettivamente, del tesseramento del calciatore Nenci Omar e del tesseramento del calciatore Amabile Emanuele...”, già evidenziate dalla Corte Sportiva d'Appello FIGC nell'ordinanza di rimessione degli atti, con cui si autorizzava il tesseramento dei due Calciatori”, contestualmente precisando che “Il tesseramento del Calciatore è esecutivo fatto salvo ogni diritto e pretesa da far valere nelle sedi deputate”, in quanto da detti documenti si desume che le pratiche di tesseramento dei due calciatori erano state create, sul portale telematico, ed avevano ottenuto il visto di esecutività in data 28 novembre 2025 per il calciatore Omar Nenci ed in data 6 dicembre 2025 per il calciatore Emanuele Amabile e, quindi, l'utilizzo dei due calciatori era legittimamente possibile da dette date.”
Il Tribunale concludeva con tale motivazione: “Pur confermando la tardività delle controdeduzioni della difesa della SSDARL FC POMPEI eccepita dalla controparte, si rileva che le deduzioni ivi contenute circa il sospetto di non veridicità delle due dichiarazioni a firma del Presidente della LND, sono da ritenersi infondate in quanto detti documenti sono, comunque, redatti su carta intestata dell'ufficio federale competente che, ad oggi, non risulta averne contestato l'autenticità nelle sedi opportune. Dette risultanze documentali portano, pertanto, a riconoscere la regolarità della posizione di tesseramento dei calciatori Nenci Omar e Amabile Emanuele con la società Taurus Acerrana al momento della gara Pompei/Taurus Acerrana del 7 dicembre 2025 e precisamente, dal 28 novembre 2025 per Nenci Omar e dal 6.12.2025 per Amabile Emanuele.
Vista la frequenza di contenziosi relativi alla decorrenza ed alla regolarità della posizione di tesseramento di calciatori, soprattutto a seguito dell'applicazione della sanzione della perdita della gara, appare opportuno sensibilizzare gli uffici competenti a verificare le procedure, i sistemi informatici e le prassi del tesseramento dei calciatori, in ordine al rilascio, da parte degli stessi uffici, di dichiarazioni circa la data di decorrenza del tesseramento dei calciatori che siano corrispondenti a quanto previsto dal citato art. 39, comma 3, delle NOIF, al fine di scongiurare l’insorgere di contenziosi altrimenti evitabili”.
Pertanto, il TFN-ST riconosceva “…la regolarità della posizione di tesseramento dei calciatori Nenci Omar e Amabile Emanuele alla data del 7 dicembre 2025, precisamente dal 6 dicembre 2025 per Amabile Emanuele e dal 28 novembre 2025 per Nenci Omar”.
4. Avverso tale decisione la società Pompei ha proposto reclamo a questa Corte Federale d’Appello, deducendo quanto segue.
“Omessa, insufficiente, illogica, contraddittoria motivazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 3, della N.O.I.F.”
Il Tribunale non aveva svolto alcuna indagine approfondita in ordine ai documenti sottesi alla richiesta avanzata dalla CSA tesa a chiarire la decorrenza del tesseramento dei calciatori in conseguenza dell’anomalia riscontrata, ovvero la presenza in atti di due dichiarazioni, a firma definita dallo stesso Tribunale “apparente”, del Presidente della L.N.D., senza soffermarsi sulla pur lamentata incongruenza tra l’attestazione contenuta in tali dichiarazioni e la non dimostrata riconducibilità al Presidente della L.N.D. delle sottoscrizioni, tenuto conto che la stessa L.N.D. non era mai stata notiziata della fattispecie - non partecipando neanche al giudizio tenuto conto che il Presidente della L.N.D. non firma alcun tesseramento/visto di esecutività di alcun calciatore, come da estratto allegato della documentazione di tesseramento degli atleti della reclamante.
L’anomalia delle due dichiarazioni emergeva anche dalla mera visione delle stesse, redatte su carta genericamente intestata con il logo della L.N.D. ma, una, priva di numero di protocollo (calciatore Nenci). Inoltre, dagli “estratti” dagli storici dei movimenti dei calciatori in argomento, che erano riportati, emergeva la data di tesseramento del calciatore Amabile al 10 dicembre 2025 e quella del calciatore Nenci al 12 dicembre 2025, date entrambe posteriori a quella di svolgimento della partita in questione.
Parte reclamante, quindi, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che il tesseramento del calciatore Amabile era avvenuto il 10 dicembre 2025 e quello del calciatore Nenci il 12 dicembre 2025 e per l’effetto annullare e/o riformare la decisione impugnata; in subordine, chiedeva di tramettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti in ordine all’apocrifia della firma del Presidente della L.N.D. dott. Giancarlo Abete e quanto altro necessario per la verifica delle evidenti anomalie presenti nell’”iter” dei visti di esecutività prodotti da parte avversa.
5. Si costituiva in giudizio la Taurus Acerrana, ribadendo, nella sostanza, la posizione assunta nei precedenti gradi di giudizio.
Erano infatti richiamati i visti di esecutività relativi ai due calciatori, che riportavano date di tesseramento anteriori a quella di svolgimento della partita e che erano documento determinante per l’impiego di un calciatore, tant’è che, per i tesseramenti in parola, erano stati anche depositati i contratti di lavoro sportivo tra calciatori e Società, nella forma del CO.CO.CO., “con decorrenza dal deposito telematico” e scadenza al 30 giugno 2026.
A supporto, in tal senso, era richiamato l’art. 39, comma 3, primo capoverso, delle N.O.I.F., a mente del quale: “ La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento”. Difatti, il suindicato articolo al comma 2, ult. cpv delle NOIF dispone che “L’utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo alla richiesta di tesseramento…”.
Le stesse NOIF, all’art. 42, dettano la specifica disciplina relativa alla revoca del tesseramento per invalidità o illegittimità precisando che la revoca (salvo determinati casi più gravi, che nella specie non ricorrono) “ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento”, come confermato dal Comunicato Ufficiale n. 285/A del 09/05/2025 della F.I.G.C.
La Taurus Arrena specificava, inoltre, che, “… in merito alle contestazioni sulla veridicità dei documenti prodotti dall’odierna resistente, si precisa che le firme apposte in calce corrispondono alle firme del presidente della TAURUS ACERRANA, Sig. Angelo GUSTAFIERRO, che evidentemente pensava di validare un documento che era stato generato dal portale della sua Società”.
A sostegno delle sue tesi, la società qui reclamata richiamava anche giurisprudenza del Collegio di Garanzia del C.O.N.I.
6. All’udienza del 27 marzo 2026, tenutasi in modalità di videoconferenza con il contraddittorio tra i difensori delle parti, la causa era trattenuta in decisione. In particolare, il difensore di parte reclamata, su specifica domanda del Collegio, dichiarava che non intendeva avvalersi dei documenti recanti la sottoscrizione apposta dal presidente della società, trattandosi di firma non prevista su atti federali.
La causa era quindi trattenuta in decisione e in pari data era pubblicato il dispositivo della presente sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Sezione non può prescindere da quanto dichiarato in udienza dal difensore della società reclamata in ordine alla volontà di non avvalersi dei due documenti depositati in atti (peraltro di cui uno mancante di data di protocollo), recanti un presunto visto di esecutorietà sottoscritto – per quanto pure dichiarato – dal Presidente della società Taurus Acerrana, riportanti una data di decorrenza del contratto anteriore a quella di svolgimento della partita.
Il profilo appare dirimente perché proprio sull’esame di tali documenti, definiti comunque dallo stesso giudice di primo grado a firma “apparente” del Presidente della L.N.D., che era stato accolto il reclamo, laddove era detto: “… in quanto detti documenti sono, comunque, redatti su carta intestata dell'ufficio federale competente che, ad oggi, non risulta averne contestato l'autenticità nelle sedi opportune. Dette risultanze documentali portano, pertanto, a riconoscere la regolarità della posizione di tesseramento dei calciatori Nenci Omar e Amabile Emanuele…”.
E’ evidente che tale documentazione non assume più rilevanza in ordine alla posizione della reclamata, dando per assodato quanto affermato negli stessi suoi scritti difensivi ove è detto che la firma apposta in calce non era del Presidente della L.N.D. ma del Presidente della società, che aveva ritenuto di poter “validare” un documento generato dal portale della società da lui rappresentata. Tale dichiarazione consente di omettere ogni ulteriore trasmissione degli atti ad altri organi della F.I.G.C. al fine di valutare la veridicità della firma e la condotta del Presidente della società.
Ciò premesso, appare evidente che, alla luce della residuale documentazione in atti, non emergono elementi a sostegno della tesi della Taurus Acerrana in ordine al tesseramento dei due calciatori in data anteriore a quella di disputa della partita.
Infatti, emerge che, dal tabulato federale allegato dal Pompei, riportato nel testo stesso del reclamo e non contestato da parte reclamata, la decorrenza della data di tesseramento di Emanuele Amabile è quella del 10 dicembre 2025 (con “movimento” in data 11 dicembre 2025) e quella di Omar Nenci è del 12 dicembre 2025 (“movimento” in pari data), entrambe posteriori a quella del 7 dicembre 2025 di svolgimento della partita.
Ne consegue che non si rinviene documentazione idonea a far presumere che il tesseramento dei due calciatori, ai fini della omologazione con il risultato “sul campo”, sia stato disposto anteriormente alla data di svolgimento della partita, come era onere della società reclamata dimostrare.
Ogni richiamo alle norme federali di cui alle difese della Taurus Acerrana non è pertinente, perché presume la regolarità e la certezza della data di tesseramento, che allo stato non si rinvengono.
In conclusione il reclamo deve essere accolto e, di conseguenza, deve essere dichiarato che la posizione dei calciatori Amabile e Nenci in forza alla Taurus Acerrana era irregolare durante lo svolgimento dell’incontro del 7 dicembre 2025 con il Pompei e l’omologazione con il risultato di 3-0 a favore di quest’ultima è corretta.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, accerta la decorrenza dei tesseramenti dei calciatori Emanuele Amabile e Omar Nenci rispettivamente dal 10.12.2025 e dal 12.12.2025.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ivo Correale Domenico Luca Scordino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
