F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0176/CSA pubblicata del 2 Aprile 2026 –società TAURUS ACERRANA 1926 – sig. Marco Nappi
Decisione/0176/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0263/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Carmine Fabio La Torre – Componente
Maurizio Nicolosi - Componente (Relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0263/CSA/2025-2026 proposto dalla società TAURUS ACERRANA 1926, nella persona del suo vicepresidente e legale rappresentante sig. Maria Picardi;
per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale n. 97 del 17 marzo 2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 26 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza, il dott. Maurizio Nicolosi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società TAURUS ACERRANA 1926 propone reclamo avverso il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il Giudice sportivo, in occasione dell’incontro di calcio contro la Nardò S.r.l., tenutosi il 15 marzo 2026 e valevole per il Campionato di Serie D, Girone H, ha applicato al proprio allenatore sig. Marco Nappi la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara.
Nella motivazione del reclamo la società sostiene la sproporzione della sanzione irrogata per una condotta mai aggressiva e nervosa nei confronti del Direttore di gara, essendosi il proprio allenatore limitato a chiedere attenzione e rispetto verso la società di Acerra senza mai usare frasi offensive, come così citate dagli atti, ma spendendosi per placare gli animi dei presenti durante i primi 45 minuti della gara.
Sostiene, inoltre, che il sig. Marco Nappi, con un curriculum mai macchiato da episodi analoghi e con tanto di scuse a fine gara, avrebbe abbandonato senza esitazione la zona antistante gli spogliatoi dopo l'allontanamento, senza mai ostacolare il lavoro della terna arbitrale.
In conclusione, la reclamante chiede l’annullamento o la riduzione della squalifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio, esaminato il reclamo sulla base degli atti depositati, lo ritiene infondato.
Il referto arbitrale, sul quale il Giudice sportivo ha fondato la propria decisione e che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, fa piena fede sui fatti e le condotte accaduti nel corso della gara, riporta a carico dell’allenatore Marco Nappi che “al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, lo stesso si rivolgeva a me con tono aggressivo e nervoso, dicendo: non capisci un c…, devi portare rispetto per noi, per i miei giocatori”.
Il Collegio rileva, in proposito, che la frase “non capisci un c…” - che infondatamente, quindi, la reclamante nega sia stata pronunciata - sia un’espressione ingiuriosa e offensiva nei confronti del Direttore di gara, ledendone la dignità e manifesta un evidente atteggiamento irriguardoso quanto alla sua professionalità perché ne sminuisce gravemente la capacità arbitrale e, quindi, l’autorevolezza nella direzione della partita (si richiamano, tra le tante, alcune recenti decisioni delle Sezioni di questa Corte sovrapponibili al caso in esame: Sez. III^ n. 158 del 18.03.2026, Sez. I^ n. 136 del 17.02.2026, Sez. II^ n. 36 del 28.10.2025).
Va, inoltre, aggiunto che la rimanente frase “devi portare rispetto per noi, per i miei giocatori”, che avulsa da quella che precede potrebbe apparire di significato meramente perorativo e quindi neutro, nel contesto dell’intera espressione manifesta un intento allusivo a un comportamento offensivo del Direttore di gara nei confronti dei calciatori della reclamante di cui però non se ne indica(no) in concreto la(e) circostanza(e). Il che, ad avviso del Collegio, concreta un atteggiamento irriguardoso nei confronti dello stesso Arbitro anch’esso meritevole - ai sensi dell’art.36, primo comma lett. a), del CGS - della sanzione applicata.
Non rileva alcunché il fatto che non vi sia stato in effetti un tono “aggressivo” posto che, a parte quanto prima ricordato sul disposto dell’art. 61 CGS, il Giudice sportivo ha solo dato rilievo al carattere offensivo dell’espressione usata dall’allenatore nei confronti dell’Arbitro.
La reclamante evidenzia, ai fini della riduzione della sanzione, la circostanza che il proprio allenatore, il quale avrebbe voluto solo placare gli animi dei presenti nei primi 45 minuti della partita, avrebbe un curriculum mai macchiato da episodi analoghi e che, inoltre, avrebbe rivolto le proprie scuse all’Arbitro a fine gara e avrebbe comunque immediatamente lasciato il suo posto a seguito dell’espulsione. Quanto evidenziato, però, al di là dell’astratta rilevanza di tali circostanze in chiave attenuativa della sanzione, non trova riscontro negli atti ufficiali che non danno alcuna evidenza né dell’assenza di precedenti misure disciplinari, né delle scuse rivolte all’Arbitro. L’avere, infine, lasciato la zona antistante gli spogliatoi senza mai ostacolare il lavoro della terna arbitrale è la naturale conseguenza del provvedimento espulsivo, mentre un atteggiamento di opposizione o dilatorio avrebbe certamente aggravato la posizione del sig. Nappi.
Il reclamo va, in conclusione, respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Nicolosi Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
