F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0178/CSA pubblicata del 3 Aprile 2026 – società Roma Calcio Femminile S.r.l. – sig. Lascaro Simone

Decisione/0178/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0255/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Giulio Vasaturo – Componente

Lorenzo Attolico - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0255/CSA/2025-2026, promosso, su reclamo della società Roma Calcio Femminile S.r.l. del 17.03.2026, avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Lascaro Simone, in relazione alla gara Roma Calcio Femminile SRL/Casolese Calcio SSD A RL dell'08.03.2026, dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento di Calcio Femminile (Com. Uff. n. 84 dell’11.03.2026);

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

sentito il Direttore di gara a chiarimenti; relatore all'udienza del 26 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Lorenzo Attolico; udito l’Avv. Matteo Sperduti per la reclamante; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Roma Calcio Femminile S.r.l. proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara, inflitta al Sig. Simone Lascaro dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento di Calcio Femminile (Com. Uff. n. 84 dell’11.03.2026), in relazione alla gara tra la Roma Calcio Femminile SRL e la Casolese Calcio SSD A RL dell'08.03.2026.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo così motivava il provvedimento: “identificato (il sig. Lascaro n.d.r.) dal direttore di gara, si posizionava in tribuna e rivolgeva espressioni irriguardose all'indirizzo della terna arbitrale e, al termine della gara, si posizionava, indebitamente, nella zona antistante gli spogliatoi. Sanzione così determinata per il riconoscimento della continuazione del medesimo disegno criminoso di cui all'art. 36 comma 1 del CGS".

La reclamante, con il reclamo introduttivo, chiedeva, in via principale, l'annullamento della sanzione "perché il fatto non sussiste" e, in via subordinata, "l'applicazione di una diversa sanzione anche al di sotto del minimo edittale della norma".

A sostegno della propria domanda, la reclamante, in estrema sintesi, sosteneva che il Giudice Sportivo avrebbe emesso una decisione "viziata da motivazione generica ed insufficiente soprattutto perchè" fondata "su atti che sono controversi tra loro: il referto" arbitrale "che è generico ed il supplemento che chiarisce e precisa quanto riportato a referto".

Secondo la difesa della reclamante, infatti, il Direttore di gara, nel referto, peraltro, appunto, generico, non avrebbe chiarito come sarebbe avvenuto il riconoscimento del soggetto poi sanzionato e che la successiva integrazione del giorno successivo non poteva avere un valore di prova privilegiata.  Aggiungeva, inoltre, che il Sig. Lascaro non avrebbe mai pronunciato le espressioni irriguardose ed offensive che gli sono state attribuite, espressioni che comunque "appaiono prive di alcun elemento" lesivo dell'onore e della reputazione degli arbitri.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 26 marzo 2026, per la parte reclamante, compariva l'Avv. Matteo Sperduti, che si riportava.

La Corte, come poi riferito al legale della reclamante, sentiva a chiarimenti il direttore di gara.

Il reclamo veniva, quindi, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte dalla reclamante, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto.

La Corte, in via preliminare, fa presente di aver sentito a chiarimenti il Direttore di gara, il quale precisava da un lato di aver dato corso all'integrazione del referto di gara su espresso invito del Giudice Sportivo Nazionale e, dall'altro, di aver chiaramente riconosciuto il Sig. Simone Lascaro, come colui che aveva pronunciato le frasi offensive oggetto della sanzione poi inflittagli, anche attraverso i documenti presentati dalla reclamante prima della gara (nella versione originale della distinta veniva indicato il nome del Lascaro, poi successivamente cancellato e sostituito).

Il Direttore di gara chiariva, altresì, che, una volta posizionatosi nella zona antistante gli spogliatoi, il Sig. Lascaro non aveva proferito più alcuna frase offensiva.

Ciò rilevato, la Corte ritiene che l'integrazione del referto da parte del Direttore di gara, peraltro sollecitata dal Giudice Sportivo, abbia comunque valore privilegiato alla stregua del referto medesimo.

Quanto chiarito successivamente dal Direttore di gara deve intendersi, infatti, parte del referto di gara e come tale fonte di prova decisiva dei fatti avvenuti.

Fondata risulta, quindi, essere la decisione del Giudice Sportivo Nazionale in punto di responsabilità disciplinare, poiché il Sig. Simone Lascaro, nella sua qualità di allenatore e soprattutto di soggetto sotto squalifica, avrebbe dovuto tenere un comportamento continente e non lasciarsi andare ad atteggiamenti antisportivi e verbalmente inappropriati nei confronti degli arbitri.

La Corte osserva, però, da un lato che l'indebito ingresso nella zona antistante gli spogliatoi è avvenuto solo per un tempo estremamente limitato e senza alcun comportamento intemperante, dall'altro che le espressioni percepite dall'Arbitro, pur rimarchevoli, sembrano piuttosto potersi qualificare quali proteste colorite dalle quali il sig. Lascaro avrebbe dovuto comunque astenersi. Sicché, il tutto sembra potersi risolvere più che altro in un comportamento gravemente antisportivo, seppure ulteriormente aggravato dalla squalifica in corso.

Conseguentemente, la sanzione della squalifica comminata dal Giudice Sportivo risulta troppo elevata e si ritiene, pertanto, di doverla ridurre a tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Lorenzo Attolico                                                   Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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