F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n.718/TFN-SVE del 23 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società ASD Villalba Ocres Moca 1952/Frosinone Calcio s.r.l.

 

Decisione/0718/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0891/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Roberto Leoni – Componente

Giuseppe Lepore – Componente

Enrico Vitali – Componente

Divinangelo D’Alesio – Componente

Gino Scaccia – Componente

Paola Balducci – Componente

Federico Salinari – Componente

Elisabetta Ricchiuti – Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 23 marzo 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0891/TFNSVE/2025-2026, 891 - Ricorso proposto dalla società ASD Villalba Ocres Moca 1952 (945132) contro la società Frosinone Calcio s.r.l. (78971) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Obeid Diego (2498727)

In data 19 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 3.456,00 (tremilaquattrocentocinquantasei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

In data 20 marzo 2026 risulta depositato sul portale atto di liberatoria con rinuncia al premio di formazione tecnica conseguente al tesseramento biennale, regolarmente depositata presso il Comitato Regionale Lazio.

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- sentita la parte resistente presente in udienza;

- visto l’atto di rinuncia al premio di formazione tecnica conseguente al tesseramento biennale sottoscritto dalla ASD Villalba Ocres Moca 1952;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, visto l’atto di rinuncia al premio di formazione tecnica conseguente al tesseramento biennale sottoscritto dalla ASD Villalba Ocres Moca 1952, dichiara cessata la materia del contendere.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                                        Stanislao Chimenti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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