F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0179/CSA pubblicata del 7 Aprile 2026 –calciatore Tomsa Troy-Leo
Decisione/0179/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0256/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Antonino Savo Amodio – Presidente
Claudio Contessa - Componente
Maurizio Greco - Componente (Relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0256/CSA/2025-2026 proposto dal calciatore Tomsa Troy-Leo avverso la sanzione della squalifica a tutto il31.12.2026 e ammonizione con diffida inflitta in relazione alla gara del Campionato Primavera 1 – Trofeo Giacinto Facchetti Napoli/Sassuolo del 07.03.2026;
per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 146 del 10.03.2026;
visto il preannuncio di reclamo ed i successivi motivi con i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 25 marzo 2026, tenutasi in modalità mista, l’Avv. Maurizio Greco; uditi gli Avv.ti Paolo Rodella, Alessandro Calcagno e Filippo Pandolfi; è presente altresì il calciatore Tomsa Troy-Leo; sentito l'Arbitro;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Al 17° del secondo tempo, nel corso della gara NAPOLI - SASSUOLO - Campionato Primavera disputata il 7 marzo 2026, il giocatore del SASSUOLO Tomsa Troy-Leo, veniva espulso perché dopo aver commesso un fallo di giuoco si rivolgeva all’arbitro: “…ma come fai a fischiare? Ma vaffanculo va!...”.
Dopo l’esibizione del cartellino rosso tornava indietro e preso l’arbitro per la maglia urlava al suo indirizzo “…che cazzo fai? Ti ammazzo pezzo di merda, ti stacco la testa…”, lasciando subito dopo la maglia dell’arbitro con i pugni chiusi che venivano così a contatto contro il petto del Direttore di Gara senza causargli alcuna conseguenza.
Il Giudice Sportivo presso la Lega di Serie A, con delibera pubblicata sul C.U. n. 146 del 10 marzo 2026, lo sanzionava con la squalifica fino al 31 dicembre 2026 - e ammonizione con diffida - per aver rivolto espressioni ingiuriose nei confronti dell’arbitro, tenendo un atteggiamento veemente ed aggressivo, rivolgendogli altresì minacce ed entrando in contatto fisico con l’arbitro stesso.
In data 12 marzo 2026 il Sig. Tomsa Troy-Leoproponeva preannuncio di reclamo avverso la sanzione della squalifica e, ricevuti gli atti ufficiali di gara, in data 17 marzo 2026, produceva i relativi motivi.
In particolare, chiedeva, in accoglimento dell’impugnazione, la riduzione della squalifica fino al 2 maggio 2026 (otto giornate di gara), subordinatamente fino al 16 maggio 2026 (dieci giornate di gara) ed in via ulteriormente gradata fino al 30 giugno 2026 (con applicazione di prescrizioni riparative e/o rieducative).
Evidenziava che “…l'episodio oggetto di impugnazione non si è affatto svolto nelle modalità descritte dal Direttore di Gara e dal Giudice Sportivo, tantochè l'esponente, con il presente atto, intende contestarlo per ricondurlo a verità…”.
Sosteneva, infatti, che “…nonostante la dinamica e la tenuità dello scontro di gioco, il Direttore di Gara arrestava il match ed assegnava un calcio di punizione a favore dei padroni di casa…”, così il calciatore “…frustrato ed amareggiato per la decisione arbitrale e per l’andamento della gara - indirizzava al 1° Ufficiale delle semplici richieste di chiarimenti, in un’”italiano maccheronico” che, all’evidenza, è stato mal interpretato...”.
Sottolineava che “…l’esponente calciatore, pur giocando in Italia da circa due anni, non dispone di una conoscenza lessicale completa della lingua italiana e da ciò ne consegue, per sin troppe evidenti ragioni, che quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto non può e non potrebbe mai essere stato pronunciato da Tomsa, in quanto quest’ultimo non possiede una capacità dialettica minima per esprimere tali concetti...”.
Poneva altresì in luce che non vi sarebbe stato nessun contatto fisico con il Direttore di gara, ma solo un involontario urto del tutto debole; infatti, l’arbitro non riportava nessuna conseguenza, e sarebbe stata, così, inflitta una sanzione del tutto eccessiva ed assolutamente sproporzionata, tenuto, altresì, conto che gli accadimenti sarebbero stati provocati da alcuni sbeffeggiamenti di un avversario.
Nell’impugnazione si evidenziava ancora che la riduzione si imponeva in quanto il Giudice sportivo – pur non facendo menzione dell’articolo violato – richiamava la sussistenza di un mero contatto fisico con il Direttore di Gara, contatto fisico previsto dall’art. 36, comma1, lett. B), CGS, che comportava come minimo edittale la sanzione della squalifica per otto giornate di gara.
A questo proposito il reclamante sottolineava che la mancata indicazione della norma violata avrebbe condizionato il proprio diritto di difesa e che i fatti giustificavano la richiesta riduzione, anche tenuto conto, appunto, che non avrebbe pronunciato, in modo veemente ed aggressivo, parole gravemente offensive.
Richiamava alcuni precedenti in cui era stata valutata l’entità del contatto fisico previsto dal citato art. 36, nonché alcune decisioni che, pur a fronte di condotte ben più gravi, avevano portato a sanzioni meno afflittive.
Infine, come sopra accennato, chiedeva la valutazione - in considerazione del fatto che la maggiore età era stata raggiunta da pochissimi giorni – di una rideterminazione della sanzione che in parallelo prevedesse attività rieducative come previste dall’art. 137 CGS per i giocatori minorenni impiegati nelle competizioni della Lega Nazionale Dilettanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti, sentito l’arbitro, che l’impugnazione sia parzialmente fondata.
E’ indubbio, così come emerge dal referto arbitrale, che il giocatore ha utilizzato espressioni del tutto inappropriate, gravemente offensive, tenendo un atteggiamento profondamente irriguardoso, irrispettoso connotato da veemenza nei confronti del Direttore di gara, atteggiamento reiterato, riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, I° comma, lett. A), CGS, che tra l’altro è sconfinato, addirittura, in condotta che ha poi portato ad un contatto fisico con l’arbitro.
Non colgono, così, nel segno, alla luce del preciso referto arbitrale e dello sviluppo degli accadimenti, nemmeno smentiti nella ricostruzione fattuale del reclamo, tutte le ragioni dedotte con l’impugnazione che non riescono a scalfire gli accadimenti rappresentati dal Direttore di gara.
Ancora infondata è l’eccezione contenuta nel reclamo riguardo alla mancata indicazione della norma violata.
Ed infatti non appare necessaria la detta espressa indicazione, essendo sufficiente che dalla motivazione possa comunque evincersi quale sia stato il comportamento preso a riferimento per l’irrogazione della sanzione, considerato altresì il principio generale in base al quale in ogni caso la parte, conoscendo il fatto ascritto, è comunque nelle condizioni di poter esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, come nel concreto dimostra il tenore dell’impugnazione.
In questo contesto appare, però, opportuno riconsiderare, alla luce anche delle precisazioni fornite dall’arbitro in sede di audizione avanti questa Corte, gli accadimenti che hanno portato al contatto fisico tra il giocatore e l’arbitro stesso.
È indubbio, infatti, così come chiarito dal Direttore di gara, che il giocatore ha preso per la maglia l’arbitro e, nel rilasciare la presa, ha meramente appoggiato i propri pugni sul petto dello stesso.
Si è trattato, quindi, di un contatto leggero che, come tale, infatti, non ha comportato nessuna conseguenza fisica, caratterizzato però da gravità e mancanza di rispetto, ascrivibile, così, all’ipotesi dell’art. 36, 1° comma, lett. B), CGS.
In questo contesto, quindi, gli accadimenti, seppur indiscussi, sono connotati da profili che, sulla scorta dei fatti globalmente considerati, risultano dover essere diversamente inquadrati sotto il profilo sanzionatorio.
Ritiene questa Corte, infatti, sulla scorta della previsione dell’art. 15, CGS, come debba essere da un lato valutato il comportamento gravemente offensivo, reiterato ed aggressivo tenuto dal calciatore a fronte però del contatto fisico che non ha lasciato conseguenza alcuna.
Appare, quindi, equo a questa Corte, in applicazione di un bilanciamento di circostanze aggravanti ed attenuanti, rideterminare la sanzione della squalifica sino a tutto il 30 settembre 2026.
Non può farsi luogo alla richiesta applicazione di una sanzione rieducativa, essendo questa limitata alle infrazioni commesse da calciatori minorenni impiegati in competizioni della Lega Nazionale Dilettanti, mentre il sig. Tomsa Troy-Leo è maggiorenne e ha tenuto la condotta de qua nell’ambito del campionato Primavera, organizzato dalla Lega di Serie A.
Rimane ferma l’ammonizione con diffida nemmeno oggetto, tra l’altro, di specifica doglianza, comunque legittima alla luce dei fatti descritti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, ridetermina la sanzione nella squalifica fino a tutto il 30.09.2026. Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Greco Antonino Savo Amodio
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
