F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0180/CSA pubblicata del 8 Aprile 2026 –A.S.D. A.C. Afragolese/A.S.D. Barletta 1922

Decisione/0180/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0254/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente

Andrea Lepore - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0254/CSA/2025-2026, proposto dalla società A.S.D. A.C. Afragolese in data 17.03.2026,

per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale LND – Serie D, di cui al Com. Uff. n. 94 del 10.03.2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella riunione del 26.3.2026, tenutasi in videoconferenza, il Prof. Avv. Andrea Lepore.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Afragolese propone reclamo in data 17 marzo 2026 avverso delibera del Giudice sportivo, pubblicata in Com. Uff. n. 94 del 10.03.2026 del Dipartimento interregionale LND – Serie D, mediante la quale veniva rigettata istanza della società campana, che domandava di comminare al Barletta la sanzione della perdita della gara ex art. 10 C.G.S.

Nel merito l’Afragolese sostiene che lo svolgimento dell’incontro in questione fosse stato irregolare, in quanto non si era potuta avvalere per 45 minuti del secondo tempo del proprio calciatore Torassa, il quale, negli spogliatoi tra primo e secondo tempo, era stato colpito – a suo dire – “con un violento calcio al volto” dal giocatore del Barletta Malcore, poi espulso, che lo aveva costretto a recarsi presso l’Ospedale di Barletta dopo una rovinosa caduta dalle scale dei suddetti spogliatoi.

In primo grado, il Giudice sportivo:

- «ribadito come la ricostruzione offerta dal referto arbitrale e dagli atti degli ufficiali di gara è coerente nel ricondurre la condotta violenta e antisportiva alla responsabilità del calciatore n. 9 dell’ASD BARLETTA 1922, MALCORE GIANCARLO – reo, tuttavia, di aver colpito l’avversario con un violento calcio “alla gamba”, diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante – ragion per cui codesto Giudice sportivo ha già sanzionato il suddetto calciatore con la “squalifica per 5 gare effettive” di cui al CU 89 del 24 febbraio 2026;

- rilevato l'insondabilità della tesi che tenta di far discendere dall’infortunio occorso al calciatore TORRASSA – in quanto diretta conseguenza del colpo alla testa subìto – “l’impossibilità di assicurare il regolare svolgimento della gara” e per tale via, pervenire all’applicazione della punizione sportiva della “perdita della gara”, essendo consolidato l’orientamento che esclude tale esito allorquando le condotte poste in essere abbiano unicamente comportato alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società»; deliberava: «1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: ASD BARLETTA 1922 - ASD AC AFRAGOLESE 2-0; 3) di addebitare sul conto della ASD AC AFRAGOLESE, la tassa di reclamo; 4) di condannare la ASD AC AFRAGOLESE al pagamento delle spese in favore della società ASD BARLETTA 1922, per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza dell’art. 55, comma 1, C.G.S.».

L’Afragolese contesta il provvedimento e ribadisce le motivazioni a sostegno delle sue tesi, già esposte in primo grado, nelle quali sottolinea, in particolare e testualmente, che «a seguito dell’aggressione, il calciatore Torassa non era più in grado di proseguire la gara, con evidente pregiudizio per la formazione afragolese che si vedeva costretta per fatto illecito altrui a dover rinunciare per tutto il secondo tempo alle prestazioni del proprio capitano e punto di forza della squadra, con inevitabili ricadute sull’andamento e sulla gestione della gara, non mancando di evidenziare del danno tecnico ed economico per la società istante in quanto privata irreversibilmente delle prestazioni sportive del suo giocatore per 45 minuti».

Chiede, dunque, in via principale: a) di irrogare la sanzione ex art. 10 C.G.S. della perdita della gara per l'ASD Barletta 1922, con attribuzione della vittoria per 0-3 all'A.C. Afragolese; in via subordinata: b) di annullare il provvedimento di omologazione del risultato dell'incontro e disporre la ripetizione della gara in campo neutro, ovvero, in subordine, la ripetizione del secondo tempo della gara; in ogni caso: c) di irrogare le sanzioni sportive previste dal Codice di Giustizia Sportiva a carico della società ASD Barletta 1922 per la responsabilità oggettiva derivante dalla condotta violenta posta in essere dal proprio tesserato, ovvero adottare il provvedimento sanzionatorio ritenuto applicabile ed opportuno nell'interesse della giustizia sportiva e del corretto svolgimento delle competizioni; d) di annullare la condanna per lite temeraria pronunciata nei confronti dell'ASD AC Afragolese; e) di condannare l'ASD Barletta 1922 al pagamento delle spese del doppio grado.

Nelle controdeduzioni il Barletta, dal canto suo, contesta nel merito le ricostruzioni della reclamante e sottolinea che i fatti a fondamento del ricorso, come emergerebbe dalla documentazione agli atti, siano da circoscrivere ad un ambito individuale. In tale direzione, ribadisce che il proprio calciatore Malcore è stato sanzionato nell’immediatezza con l’espulsione e la gara è proseguita regolarmente, senza implicazioni o conseguenze come riportato dal referto arbitrale. La società pugliese conclude stigmatizzando il comportamento della ricorrente che avrebbe, in mala fede, proposto un reclamo manifestamente infondato e chiede pertanto che venga confermata in toto la delibera del Giudice sportivo.

Il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene che il reclamo sia infondato per i motivi che seguono.

In primo luogo, è opportuno sottolineare che nell’istanza dell’Afragolese la ratio dell’art. 10 C.G.S. viene completamente stravolta.

Con riferimento al primo comma della norma, come evidenziato in letteratura e giurisprudenza, il legislatore federale ha inteso perseguire sia quei fatti e circostanze che abbiano alterato lo svolgimento della gara (comunque disputatasi), sia quelli che ne abbiano impedito la regolare effettuazione (ab initio o per successiva interruzione). Tra questi rientrano nella prima delle due categorie certamente le ipotesi previste dai commi 6 e 7, inerenti alle posizioni irregolari dei calciatori che abbiano preso parte all’incontro; nella seconda invece, ancorché non esclusivamente, oltre all’ipotesi di cui al comma 4 (l’obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei tempi previsti), il rifiuto volontario di iniziare o proseguire una gara, nonché le condizioni di impraticabilità/irregolarità del terreno di gioco o dell’impianto in generale (cfr. sul punto Codice di Giustizia Sportiva FIGC, annotato con dottrina e giurisprudenza, Napoli, 2021, 2a ed., Sub art. 10).

Tra tali fattispecie non rientra senz’altro l’ipotesi nella quale un calciatore si sia reso indisponibile a causa di una condotta violenta di un avversario.

Non vi è chi non veda che ammettere una ricostruzione del genere comporterebbe l’astratta possibilità di sanzionare con la perdita della gara qualsiasi compagine la quale, per un comportamento di un proprio calciatore, anche espulso, finirebbe per vedere compromesso il proprio incontro a dispetto del risultato sul campo.

Questa Corte, inoltre, tiene a sottolineare che non può essere nemmeno assecondato altro argomento proposto dall’Afragolese, là dove – riferendosi al fatto che a seguito dell’aggressione, il proprio calciatore non fosse più in grado di proseguire la gara, determinando un evidente pregiudizio per il sodalizio campano – sembra richiamarsi all’art. 10, comma 2, C.G.S. a tenore del quale, «se si verificano fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società che

abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe», la «società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara, etc.».

Orbene, anche su questo specifico punto va rilevato quanto l’istanza della reclamante sia inconferente, posto che la sanzione per la c.d. alterazione del potenziale atletico può configurarsi soltanto quando coloro i quali l’hanno determinata siano “accompagnatori o sostenitori”, non certo calciatori avversari.

Infine, non va negletto ulteriore elemento riportato sia nel reclamo di primo grado che davanti a questa Corte inerente all’affermazione secondo la quale il calciatore avversario espulso avrebbe colpito “con un violento calcio al volto” il giocatore dell’Afragolese.

Sul punto sia il giudice di prime cure che questa Corte si sono espressi onde dissipare qualsiasi dubbio. Il Giudice sportivo in precedente delibera (Com. Uff. n. 89 del 24.02.2026), poi confermata in appello, ha sanzionato con 5 giornate di squalifica il Malcore basandosi esclusivamente sul referto di gara che, come noto, ha fede privilegiata (art. 61, comma 1, C.G.S.), ove si legge che al «termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi, il calciatore n.9 del Barletta Sig. Malcore Giancarlo, colpiva con un calcio alla gamba il calciatore avversario n.10 Sig. Torassa Agustin Gonzalo, facendolo cadere dalla scala che portava agli spogliatoi. Il calciatore in primo momento perdeva i sensi, successivamente veniva soccorso e trasportato in ambulanza presso l’ospedale più vicino».

Accostando tale referto alla prima delibera del Giudice sportivo già si può riscontrare in maniera cristallina che nessun richiamo è svolto all’ulteriore referto del Pronto soccorso, nel quale si riferisce di colpo “alla regione cranica”, dichiarato dal calciatore dell’Afragolese. Tale documentazione nelle motivazioni del Giudice di primo grado non trova ingresso e, infatti, non compare come elemento per la valutazione del comportamento del Malcore (cfr. Corte sportiva d’appello, 27 marzo 2026, dec. n. 0167/CSA-2025-2026). Ne deriva che richiamare nuovamente siffatto elemento, anche nel reclamo che occupa, si mostra pernicioso e va censurato.

Quanto esposto conduce questa Corte, in primo luogo, a rigettare qualsiasi richiesta inerente al merito gara dell’incontro in questione, e in secondo luogo, a mantenere le sanzioni irrogate dal Giudice sportivo, ex art. 55 C.G.S. (condanna alla ASD AC AFRAGOLESE al pagamento delle spese in favore della società ASD BARLETTA 1922, per un importo pari ad euro 500), posto il comportamento della reclamante che non soltanto ha tentato di piegare l’interpretazione delle norme richiamate a proprio vantaggio in maniera controfunzionale, ma anche riproposto, senza alcun fondamento, una serie di elementi, come “il colpo alla regione cranica” al proprio calciatore, che mai sono entrati nei procedimenti e nelle valutazioni dei Giudici di primo e secondo grado.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Lepore                                                       Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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