F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0181/CSA pubblicata del 8 Aprile 2026 – società U.S. Grosseto 1912 et alios
Decisione/0181/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0248/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Antonio Blandini - Componente (relatore)
Agostino Chiappiniello - Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0248/CSA/2025-2026, proposto dalla società U.S. Grosseto 1912 in data 11.03.2026;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 62 del 03 marzo 2026 - Dipartimento Interregionale – Campionato Nazionale Juniores Under 19, relativa alla gara di Campionato Nazionale Juniores Under 19 Grosseto 1912 /Scandicci 1908 del 28.02.2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella riunione del giorno 20.3.2026, tenutasi in modalità mista, il Cons. Antonio Blandini e uditi l'Avv. Federico Menichini e il Sig. Remigio Marco Cacitti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società U.S. Grosseto 1912 ha proposto reclamo avverso le sanzioni: - ammenda di € 1.000,00 alla società; - squalifica per 4 giornate effettive di gara al tecnico Sig. Remigio Marco Cacitti; - squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Daniel Musardo; - squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Giacomo Betti; - squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Leonardo Mastacchi;- squalifica per 3 giornate effettive di gara al dirigente Sig. Walter Athos Fiscaletti (relativamente al quale era stato presentato solo il preannuncio), inflitte in relazione alla gara di Campionato Nazionale Juniores Under 19 Grosseto 1912 /Scandicci 1908 del 28.02.2026.
Con il reclamo, non è stato seguito alla preannunciata impugnazione del provvedimento in merito alla posizione del Sig. Walter Athos Fiscaletti: ciò di cui il Collegio prende preliminarmente atto.
Con riferimento alle altre fattispecie rilevanti, si rappresenta quanto segue.
In merito all’ammenda di € 1.000,00 inflitta alla Società, la stessa risulta comminata “ Per avere, diversi gruppi di propri sostenitori, per l'intera durata della gara, rivolto espressioni offensive e irriguardose all'indirizzo della Terna. Inoltre, durante l'intervallo e al termine della gara veniva lasciato aperto un cancello da cui facevano indebito ingresso nell'area degli spogliatoi tre persone non autorizzate ma chiaramente riconducibili alla società”.
Quanto al Sig. Remigio Marco Cacitti (squalifica per 4 giornate), il Giudice Sportivo ha proceduto in questi sensi in quanto il sig. Cacitti aveva “rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara” e in particolare, frasi provocatorie dal contenuto “siete vergognosi, avete rovinato una partita”. Comportamento analogo aveva tenuto Il sig. Giacomo Betti, il quale si era rivolto alla Terna arbitrale urlando “avete rovinato la partita, non siete buoni ad un cazzo! vergognosi!”, ricevendo quindi l’analoga sanzione qui reclamata “per avere, al termine della gara, rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna arbitrale”. Allo stesso modo, il sig. Leonardo Mastacchi al termine della gara si era rivolto alla Terna arbitrale con “un applauso ironico e nel contempo proferiva la frase: ‘bravi arbitri, avete rovinato la gara! Complimenti!’”, ricevendo anch’egli l’analoga sanzione qui reclamata “per avere, al termine della gara, rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo della Terna arbitrale”.
Quanto al sig. Musardo Daniel, il Giudice Sportivo ha comminato la medesima sanzione in quanto il sig. Musardo ha “rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara”: il comportamento è consistito nel rivolgersi all’Arbitro urlando “che cazzo fai fenomeno!' e 'fischia!”' arrivando a 20 cm dal volto dell’Arbitro stesso.
La reclamante, con riferimento alle espressioni pronunciate ed ai comportamenti tenuti dai sigg.ri Cacitti, Mastacchi, Musardo e Betti, contesta la qualificazione ingiuriosa e irriguardosa formulata, ritenendo trattarsi di “mere contestazioni verbali delle scelte ‘tecnico-sportive’ assunte dal Direttore di gara e dai suoi Assistenti”.
Si sofferma poi sulla tempistica degli eventi – fine gara, con particolare tensione, quanto ai sigg.ri Cacitti, Mastacchi e Betti; coeva a un momento concitato, quanto al sig. Musardo – che ulteriormente giustificherebbero le condotte sanzionate.
In merito alla sanzione dell’ammenda in danno della società, ne contesta la portata e ne chiede la mitigazione, avendo essa reclamante richiesto ed ottenuto “adeguata Forza Pubblica” nel corso della gara e motivando l’ingresso di soggetti non autorizzati con la concomitanza con altra partita da giocarsi nell’imminenza della conclusione di quella in esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti di essere accolto.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 C.G.S., emerge come i sigg.ri Cacitti, Mastacchi, Musardo e Betti abbiano pronunciato espressioni effettivamente ingiuriose o comunque irriguardose all’indirizzo dell’Ufficiale di gara. Al riguardo, questa Corte non condivide i rilievi di parte reclamante circa la scarsa o nulla offensività di tali espressioni, che vanno ben oltre una garbata ed ammissibile protesta o contestazione. Peraltro, quanto ai sigg.ri Cacitti, Mastacchi e Betti, la sostanziale contemporaneità di quelle espressioni e degli atteggiamenti da essi mantenuti, come riportati in fatto, determinano semmai una valutazione ancora più rigorosa della fattispecie. Quanto invece al calciatore Musardo, sia le frasi formulate, sia il complessivo comportamento dal medesimo mantenuto nell’occasione, sostanziano pienamente una condotta irriguardosa nei confronti del Direttore di gara.
Tutti i suddetti soggetti sono stati pertanto correttamente sanzionati con il minimo edittale di 4 giornate di squalifica, non ravvisandosi alcuna circostanza attenuante idonea a determinarne una diminuzione.
Analoga assenza di attenuanti ricorre a proposito dell’ammenda irrogata alla società, soprattutto nella misura in cui lo svolgimento di una concomitante partita vieppiù avrebbe dovuto imporre un onere di attenta vigilanza e di presidio degli accessi alla zona degli spogliatoi, per impedirne l’accesso a soggetti non autorizzati, come invece purtroppo avvenuto. Ferme le altre violazioni.
P.Q.M.
Preso atto della rinuncia all'impugnazione del provvedimento in merito alla posizione del Sig. Walter Athos Fiscaletti, respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Blandini Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
