F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0182/CSA pubblicata del 8 Aprile 2026 –Orvietana Calcio S.r.l.

Decisione/0182/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0258/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo Attolico - Componente

Giulio Vasaturo - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0258/CSA/2025-2026, proposto dalla società Orvietana Calcio S.r.l. in data 19.03.2026,

per la riforma della decisione del Giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 97 del 17.03.2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella riunione del giorno 26.03.2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Giulio Vasaturo, e udito l’Avv. Andrea Solini Colalè per la reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Orvietana Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso i provvedimenti sanzionatori, pubblicati nel Com. Uff. n. 97 del 17.03.2026, con cui il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha disposto la squalifica per n. 3 giornate effettive di gara del calciatore Mauro William, «per avere, a gioco fermo, in reazione colpito con una gomitata alla schiena un calciatore avversario»; l’inibizione, fino al 17.5.2026, a carico della collaboratrice della medesima società sig.ra Rebecca Animobono, « per avere, al termine della gara, indebitamente presente sul terreno di gioco, rivolto espressioni offensive e intimidatorie all’indirizzo della Terna arbitrale e dei calciatori della squadra avversaria» ; nonché l’ammenda di euro 600,00 nei confronti della stessa Orvietana Calcio S.r.l., «per avere, al termine della gara, un proprio collaboratore non in distinta, indebitamente presente a bordo campo, rivolto espressioni gravemente offensive e intimidatorie nei confronti della Terna arbitrale e dei tesserati avversari». Tali fatti sono occorsi durante la partita del campionato di Serie D – LND tra lo Sporting Club Trestina e l’Orvietana Calcio S.r.l., disputata il 15.03.2026.

La reclamante contesta, anzitutto, la sanzione irrogata al giocatore Mauro William ritenendola « eccessiva» e «non proporzionata alla reale natura dei fatti», sottolineando come la condotta del calciatore fosse conseguente alla provocazione «diretta, immediata e documentalmente provata dal referto» di un avversario: tale circostanza varrebbe ad integrare l’attenuante tipica contemplata dall’art. 13 CGS ma pretermessa dal Giudice Sportivo. A suffragio dell’invocata riduzione della squalifica, la società Orvietana Calcio segnala inoltre l’assenza di conseguenze lesive derivanti dal gesto del tesserato; la marginalità dell’episodio consumatosi in un contesto di elevata tensione agonistica; l’inesistenza di precedenti disciplinari ascrivibili all’atleta.

Sotto altro profilo, la reclamante osserva che la sig.ra Rebecca Animobono, la quale si trovava nell’impianto quale « fotografa», non era inserita in distinta, non svolgeva funzioni ufficiali e, al momento dei fatti, non rivestiva la qualifica di dirigente ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva. Anche in questo caso, si paventa l’episodicità del comportamento in esame e la riconducibilità della condotta ad «un contesto di fine gara particolarmente concitato».

Da ultimo, la reclamante si duole dell’ammenda irrogata alla società sportiva, considerandola « eccessiva» e «non adeguatamente proporzionata» a fronte di fatti «episodici e circoscritti», in relazione ai quali non vi sarebbe prova della responsabilità organizzativa della Orvietana Calcio S.r.l..

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 26 marzo 2026, udito per la società Orvietana Calcio S.r.l. l’Avv. Andrea Solini Colalè, il reclamo è stato esaminato e trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba trovare parziale accoglimento, per quanto di ragione, limitatamente all’entità della squalifica irrogata al calciatore Mauro William, mentre va respinto per quanto concerne le ulteriori recriminazioni inerenti la sanzione disciplinare dell’inibizione inflitta alla sig.ra Rebecca Animobono e la correlata ammenda comminata alla società Orvietana Calcio S.r.l..

Va preliminarmente ribadita l’assoluta inutilizzabilità, sul piano istruttorio, del video di cui la società reclamante chiede l’acquisizione con l’intento di documentare, nella propria prospettiva, il comportamento tenuto al termine della gara dalla sig.ra Rebecca Animobono. In conformità con l’orientamento univoco di questa Corte (cfr. ex multis CSA, sez. III, decisione n. 12/CSA/2025-2026; CSA, sez. III, decisione n. 107/CSA/2025-2026; CSA, sez. III, decisione n. 111/CSA/2025-2026), è appena il caso di rammentare, al riguardo, che se, da un lato, l’art. 58, comma 1, CGS stabilisce che «(…) i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale (…)», per altro verso l’art. 61, comma 2 C.G.S. ne definisce in termini stringenti il perimetro di ammissibilità, limitandolo «al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati (…) qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione (…)». Al di fuori di queste tassative ipotesi, specificamente enucleate dal legislatore sportivo, s’impone ai fini decisori l’utilizzo esclusivo dei rapporti degli ufficiali di gara che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (così, da ultimo, CSA, sez. III, decisione n. 169 del 27 marzo 2026).

Nel merito, con riguardo alla posizione del calciatore Mauro William, va in effetti considerato quanto emerge dal referto del Direttore di Gara con cui si attesta che «a gioco fermo», nei minuti di recupero del secondo tempo regolamentare, il giocatore della

Orvietana Calcio «reagiva all’offesa del n. 17 dello Sporting Club Trestina colpendo lo stesso con una gomitata con forte veemenza (prendendo la rincorsa) nella sua schiena». Il tesserato dell’Orvietana Calcio si è reso così responsabile di una condotta violenta ai danni di altro calciatore, sanzionabile ai sensi dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva. Va tuttavia rilevato come l’improvvido gesto del giocatore William costituisca una reazione, certamente deprecabile, alla iniziale provocazione posta in essere, a gioco fermo, dall’avversario e di ciò occorre tener conto nella valutazione complessiva dei fatti (in thema, si v. fra le numerose pronunce CSA, sez. III, decisione n. 90 del 31.12.2025; CSA, sez. III, decisione n. 5 del 27.9.2024; CSA, sez. III, decisione n. 168 del 27.4.2021). Si palesano dunque gli estremi per il riconoscimento, nel caso di specie, dell’attenuante tipica prevista dall’art. 13, comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, da cui consegue la riduzione della squalifica nei termini di cui al dispositivo.

Non possono trovare accoglimento, invece, le argomentazioni con cui si invoca l’annullamento dell’inibizione elevata a carico della sig.ra Rebecca Animobono che, secondo la reclamante, non avrebbe svolto, in occasione della gara con lo Sporting Trestina Club, «funzioni ufficiali» per conto della società Orvietana Calcio S.r.l.. Tale circostanza si appalesa del tutto irrilevante, nella misura in cui, indipendentemente da tali “funzioni ufficiali” concretamente svolte, la sig.ra Rebecca Animobono, alla data della partita (così come ancor oggi) era ed è componente della segreteria della Orvietana Calcio S.r.l., come risulta documentalmente dal foglio di censimento della società reclamante depositato presso la LND (cfr. altresì il sito ufficiale della società sportiva https://www.orvietanacalcio.it/organigramma/).

Riscontrata dunque l’indubbia riconducibilità della sig.ra Animobono all’organico della Orvietana Calcio S.r.l. ed a prescindere dal ruolo dalla stessa concretamente esercitato in occasione della partita con lo Sporting Club Trestina, si ribadisce come la società sportiva sia sempre chiamata a farsi carico, in occasione delle gare, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati, dei propri sostenitori, dei propri dipendenti e delle persone comunque addette a servizi della società, come prescritto dall’art. 6, commi 2 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva (si v., ex multis, CSA, sez. III, decisione n. 230 del 22.5.2024).

La sanzione comminata dal Giudice Sportivo, contenuta nei limiti minimi edittali previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) CGS, appare pertanto congrua e meritevole di integrale conferma, tenuto conto del tenore degli insulti sprezzanti ed intimidatori pronunciati dalla sig.ra Animobono nei riguardi degli Ufficiali di gara e degli avversari che, al momento del rientro nei rispettivi spogliatoi - come dettagliatamente annotato nel referto arbitrale - venivano così apostrofati: «“Dio quanto siete scarsi, dovete vergognarvi. Abbiamo giocato 14 contro 11, siete delle merde, dovete morire! Vi ho ripreso tutte le cazzate che avete fatto, le pubblico tutte e vi rovino. Vi salvate solo con gli aiuti di questi arbitri cornuti, fate schifo”».

Allo stesso modo, l’ammenda inflitta alla Orvietana Calcio S.r.l. risulta proporzionata alla gravità del comportamento di cui si è resa responsabile la propria tesserata e di cui la società sportiva a tenuta a rispondere, ai sensi dell’art. 25, commi 6 e 7, CGS, non essendo ravvisabile alcun elemento idoneo a giustificare una eventuale riduzione della sanzione.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione nei confronti del calciatore Mauro William nella squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Conferma nel resto.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva per la sola posizione del calciatore Mauro William.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Giulio Vasaturo                                                      Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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