F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 209/TFN – SD del 9 Aprile 2026 (motivazioni) – Michele Ciccone – 186/TFNSD
Decisione/0209/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0186/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)
Maurizio Lascioli – Componente
Angelo Venturini - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza del 9 aprile 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 22535/738pf25-26/GC/DP/ff del 26 febbraio 2026, depositato il 27 febbraio 2026, nei confronti del sig. Michele Ciccone, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 22535/738pf25-26/GC/DP/ff del 26 febbraio 2026, depositato il 27 febbraio 2026, nei confronti di:
Michele Ciccone (all’epoca dei fatti tecnico inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. e soggetto iscritto all’Elenco dei Direttori Sportivi) per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri di altri tesserati, e segnatamente dei sig.ri Alessandro Battisti e Giuseppe Gianni Di Labio, rispettivamente nella loro veste e qualità di direttore sportivo e amministratore unico della società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l., mediante le seguenti frasi ed espressioni contenute in taluni post pubblicati attraverso il proprio account personale del social network Facebook: a) post pubblicato in data 26.9.2025: “Qualcuno puoi considerarmi geloso, o invidioso...Di Labio ma come puoi prendere Battisti che è retrocesso dopo aver fatto spendere un budget abbastanza sostenuto, e aver fatto danni ovunque e stato. Ti strisciata, e ti leccava il sedere tutti i giorni... Viscidi tutti e due, in mia presenza in una partita in casa lo portasti sotto la curva con la sciarpa a prendere applausi senza rispetto di persone che avevano salvato il Chieti. Battisti sei un fallito, un ruffiano senza dignità...Di Labio e molto peggio di te. Battisti Di Labio =fallimento! Il Chieti e gestito da incompetenti…”; b) post pubblicato in data 14.12.2025: “Faccio questo post con tutta coerenza, contro questo incompetente di Battisti pseudo DS del Chieti. Dopo che la società gli ha messo sotto sua richiesta un budget illimitato, per poi dire alla stessa di vincere il campionato. Questo signore sono anni che fa danni, fallisce e mandato via dappertutto, sistematicamente trova squadra. 2 anni fa retrocesso a Tivoli, l'anno scorso retrocesso al Roma city con un budget importante e cacciato via. Quest'anno avete visto che fine ha fatto fare al Chieti? Ma non ci vai più sotto la curva con la sciarpa per gli applausi? Ma gli arrosticini non li vai più a mangiare con la società? Tutti quei post non li evidenzi più su FB.? Incapace sei vergognoso. buona serata”; c) post pubblicato in data 21.12.2025: “Caro pseudo Ds del Chieti per modo di dire. Dopo le retrocessioni ultime di Tivoli, Roma City, sei stato capace di distruggere anche il Chieti, senza divulgare altri danni in precedenza ovunque sei stato! Caro Battisti, se mai avrai il patentino sei pregato di strapparlo, cercati un altro lavoro! Ma i selfie non li fai più mangiando arrosticini? Ma sotto la curva Volpi non ci vai più con la sciarpa al collo? Tu sei solo un incapace seriale!”; d) post pubblicato in data 19.1.2026: “Buonasera a tutti, vorrei sapere che fine ha fatto il DS Battisti del Chieti, dopo tutti quei proclami a inizio anno. Addirittura, ha esternato di vincere il campionato. Ma la realtà dice ben altro, fallimento to totale, come ha dimostrato in precedenza in altre società dove ha lavorato. Io penso, e credo che devi trovarti un altro lavoro, l'hai dimostrato anche quest'anno che sei un incapace, e rovina società. Buona serata a tutti”.
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Michele Ciccone hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e udito in udienza l’Avv. Giulia Conti in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Michele Ciccone la sanzione di mesi 1 (uno) di squalifica e inibizione, da scontare all'atto di futuro e nuovo tesseramento.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Roberto Pellegrini Carlo Sica
Depositato in data 9 aprile 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
