F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 210/TFN – SD del 9 Aprile 2026 (motivazioni) – Lorenzo Stefani, Pietro Stefani, Silvana Quartana, Marco Scognamiglio, USD Barcanova Calcio, ASD Virtus Accademia Calcio – Reg. Prot. 189/TFNSD
Decisione/0210/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0189/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini – Componente
Angelo Venturini – Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 aprile 2026, a seguito del procedimento deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 22663/235pf25-26/GC/DP/ff del 27 febbraio 2026 e depositato il 2 marzo 2026, nei confronti dei sigg.ri Lorenzo Stefani, Pietro Stefani, Silvana Quartana, Marco Scognamiglio, nonché delle società USD Barcanova Calcio e ASD Virtus Accademia Calcio, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 22663/235pf25-26/GC/DP/ff del 27 febbraio 2026 e depositato il 2 marzo 2026, nei confronti di:
STEFANI Lorenzo (tecnico “UEFA C” all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore per la società G.S.D. Lascaris 1954 e soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto, nell’interesse delle società A.S.D. Virtus Accademia Calcio e U.S.D. Barcanova Calcio, attività rilevante per l’ordinamento federale) per rispondere: a) della violazione degli art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la società G.S.D. Lascaris 1954, svolto attività di conduzione tecnica nella seduta di allenamento dell’11.6.2025 in favore di calciatori minorenni della società A.S.D. Virtus Accademia Calcio impartendo indicazioni di tipo tecnico–tattico; b) della violazione degli art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la società G.S.D. Lascaris 1954, partecipato all’evento organizzato dalle società A.S.D. Virtus Accademia Calcio e U.S.D. Barcanova Calcio il 4.6.2025 presso l’Outlet di Settimo Torinese e pubblicizzato sul proprio profilo Facebook contenuti promozionali relativi a eventi e manifestazioni sportive riconducibili alle predette società nei mesi di maggio e giugno 2025. In particolare, il sig. Lorenzo Stefani ha pubblicato sul proprio profilo social Facebook: § in data 29.5.2025 il post di “Barcanova Virtus calcio” dal titolo “aperti gli open day alla Virtus Venaria e Barcanova calcio!! Vi aspettiamo numerosi!!” con locandina dei relativi open day, in cui compare il suo numero di cellulare fra i recapiti telefonici indicati per avere informazioni; § in data 4.6.2025 il post: “carichi per un grande progetto tecnico” seguito dal post pubblicato da “11 giovani”, organo di informazione sportiva locale in rete, dal titolo: “il Barcanova Virtus Calcio è il nuovo centro tecnico del Torino football club, il primo e unico in Piemonte”, titolo che richiama l’evento tenutosi il 4.6.2025 presso l’Outlet di Settimo Torinese a cui hanno partecipato Lorenzo Stefani e Pietro Stefani, come da foto allegata; § in data 5.6.2025 la locandina di alcuni open day; § in data 21.6.2025 il post di “Virtus Barcanova” dal seguente contenuto: “partiamo subito con il botto per la nuova stagione calcistica 2025-26” con la locandina del torneo “Internazionali del Piemonte” con le società partecipanti;
STEFANI Pietro (tecnico “UEFA C” all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore per la società G.S.D. Lascaris 1954 e soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto, nell’interesse delle società A.S.D. Virtus Accademia Calcio e U.S.D. Barcanova Calcio, attività rilevante per l’ordinamento federale) per rispondere della violazione degli art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la società G.S.D. Lascaris 1954, partecipato all’evento organizzato dalle società A.S.D. Virtus Accademia Calcio e U.S.D. Barcanova Calcio il 4.6.2025 presso l’Outlet di Settimo Torinese e pubblicizzato sul proprio profilo Facebook contenuti promozionali relativi alle predette società A.S.D. Virtus Accademia Calcio e U.S.D. Barcanova Calcio nel mese di giugno 2025. In particolare, il sig. Pietro Stefani ha pubblicato sul proprio profilo social Facebook, in data 21.6.2025, il post di “Virtus Barcanova” dal seguente contenuto: “partiamo subito con il botto per la nuova stagione calcistica 2025-26” con la locandina del torneo “Internazionali del Piemonte” con le società partecipanti;
SCOGNAMIGLIO Marco (all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Accademia Calcio) per rispondere: a) della violazione degli art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. e dall’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Accademia Calcio, consentito e comunque non impedito che il sig. Lorenzo Stefani, in costanza di tesseramento per la società G.S.D. Lascaris 1954, svolgesse attività di conduzione tecnica nella seduta di allenamento dell’11.6.2025 in favore di calciatori minorenni della società A.S.D. Virtus Accademia Calcio impartendo indicazioni di tipo tecnico–tattico; b) della violazione degli art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. e dall’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Accademia Calcio, consentito e comunque non impedito che il sig. Lorenzo Stefani, in costanza di tesseramento per la società G.S.D. Lascaris 1954, partecipasse all’evento organizzato dalla società A.S.D. Virtus Accademia Calcio unitamente alla società U.S.D. Barcanova Calcio il 4.6.2025 presso l’Outlet di Settimo Torinese e pubblicasse contenuti promozionali relativi a eventi e manifestazioni sportive riconducibili alla predetta società A.S.D. Virtus Accademia Calcio nei mesi di maggio e giugno 2025. In particolare, il sig. Lorenzo Stefani ha pubblicato sul proprio profilo social Facebook: § in data 29.5.2025 il post di “Barcanova Virtus calcio” dal titolo “aperti gli open day alla Virtus Venaria e Barcanova calcio!! Vi aspettiamo numerosi!!” con locandina dei relativi open day, in cui compare il suo numero di cellulare fra i recapiti telefonici indicati per avere informazioni; § in data 4.6.2025 il post: “carichi per un grande progetto tecnico” seguito dal post pubblicato da “11 giovani”, organo di informazione sportiva locale in rete, dal titolo: “il Barcanova Virtus Calcio è il nuovo centro tecnico del Torino football club, il primo e unico in Piemonte”, titolo che richiama l’evento tenutosi il 4.6.2025 presso l’Outlet di Settimo Torinese a cui hanno partecipato Lorenzo Stefani e Pietro Stefani, come da foto allegata; § in data 5.6.2025 la locandina di alcuni open day; § in data 21.6.2025 il post di “Virtus Barcanova” dal seguente contenuto: “partiamo subito con il botto per la nuova stagione calcistica 2025-26” con la locandina del torneo “Internazionali del Piemonte” con le società partecipanti; c) violazione degli art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. e dall’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Accademia Calcio, consentito e comunque non impedito che il sig. Pietro Stefani, in costanza di tesseramento per la società G.S.D. Lascaris 1954, partecipasse all’evento organizzato dalla società A.S.D. Virtus Accademia Calcio unitamente alla società U.S.D. Barcanova Calcio il 4.6.2025 presso l’Outlet di Settimo Torinese e pubblicasse contenuti promozionali relativi alla predetta società A.S.D. Virtus Accademia Calcio nel mese di giugno 2025. In particolare, il sig. Pietro Stefani ha pubblicato sul proprio profilo social Facebook, in data 21.6.2025, il post di “Virtus Barcanova” dal seguente contenuto: “partiamo subito con il botto per la nuova stagione calcistica 2025-26” con la locandina del torneo “Internazionali del Piemonte” con le società partecipanti;
QUARTANA Silvana (all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società USD Barcanova Calcio) per rispondere: a) della violazione degli art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. e dall’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere la stessa, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società USD Barcanova Calcio, consentito e comunque non impedito che il sig. Lorenzo Stefani, in costanza di tesseramento per la società G.S.D. Lascaris 1954, partecipasse all’evento organizzato dalla società U.S.D. Barcanova Calcio unitamente alla società A.S.D. Virtus Accademia Calcio il 4.6.2025 presso l’Outlet di Settimo Torinese e pubblicizzasse sul proprio profilo Facebook contenuti promozionali relativi a eventi e manifestazioni sportive riconducibili alla società U.S.D. Barcanova Calcio nei mesi di maggio e giugno 2025. In particolare, il sig. Lorenzo Stefani ha pubblicato sul proprio profilo social Facebook: § in data 29.5.2025 il post di “Barcanova Virtus calcio” dal titolo “aperti gli open day alla Virtus Venaria e Barcanova calcio!! Vi aspettiamo numerosi!!” con locandina dei relativi open day, in cui compare il suo numero di cellulare fra i recapiti telefonici indicati per avere informazioni; § in data 4.6.2025 il post: “carichi per un grande progetto tecnico” seguito dal post pubblicato da “11 giovani”, organo di informazione sportiva locale in rete, dal titolo: “il Barcanova Virtus Calcio è il nuovo centro tecnico del Torino football club, il primo e unico in Piemonte”, titolo che richiama l’evento tenutosi il 4.6.2025 presso l’Outlet di Settimo Torinese a cui hanno partecipato Lorenzo Stefani e Pietro Stefani, come da foto allegata; § in data 5.6.2025 la locandina di alcuni open day; § in data 21.6.2025 il post di “Virtus Barcanova” dal seguente contenuto: “partiamo subito con il botto per la nuova stagione calcistica 2025-26” con la locandina del torneo “Internazionali del Piemonte” con le società partecipanti; b) della violazione degli art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. e dall’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere la stessa, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S.D. Barcanova Calcio, consentito e comunque non impedito che il sig. Pietro Stefani, in costanza di tesseramento per la società G.S.D. Lascaris 1954, partecipasse all’evento organizzato dalla società U.S.D. Barcanova Calcio unitamente alla società A.S.D. Virtus Accademia Calcio il 4.6.2025 presso l’Outlet di Settimo Torinese e pubblicasse contenuti promozionali relativi alla società U.S.D. Barcanova calcio nel mese di giugno 2025. In particolare, il sig. Pietro Stefani ha pubblicato sul proprio profilo social Facebook, in data 21.6.2025, il post di “Virtus Barcanova” dal seguente contenuto: “partiamo subito con il botto per la nuova stagione calcistica 2025-26” con la locandina del torneo “Internazionali del Piemonte” con le società partecipanti;
A.S.D. Virtus Accademia Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Marco Scognamiglio, Lorenzo Stefani e Pietro Stefani, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
U.S.D. Barcanova Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Silvana Quartana, Lorenzo Stefani e Pietro Stefani, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i deferiti Lorenzo Stefani, Pietro Stefani, Silvana Quartana, Marco Scognamiglio, nonché le società USD Barcanova Calcio e ASD Virtus Accademia Calcio, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Giulia Conti in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Massimo Moraglio in rappresentanza dei deferiti, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- al sig. Lorenzo Stefani, mesi 1 (uno) di squalifica;
- al sig. Pietro Stefani, giorni 20 (venti) di squalifica;
- alla sig.ra Silvana Quartana, giorni 20 (venti) di inibizione;
- al sig. Marco Scognamiglio, mesi 1 (uno) di inibizione;
- alla società USD Barcanova Calcio, euro 100,00 (cento/00) di ammenda;
- alla società ASD Virtus Accademia Calcio, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Maurizio Lascioli Carlo Sica
Depositato in data 9 aprile 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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