F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n.722/TFN-SVE del 23 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Oasi Sanfeliciana/Football Club Matese
Decisione/0722/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0910/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Divinangelo D’Alesio - Componente (Relatore)
Roberto Leoni – Componente
Giuseppe Lepore – Componente
Antonino Piro – Componente
Enrico Vitali – Componente
Gino Scaccia – Componente
Paola Balducci – Componente
Federico Salinari – Componente
Elisabetta Ricchiuti – Componente
Loredana Germanò - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 23 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0910/TFNSVE/2025-2026, 910 - Ricorso proposto dalla società Oasi Sanfeliciana (935353) contro la società Football Club Matese (920344) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Mauro Pasquale (2183940)
In data 20 Febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Football Club Matese (mtr. 920344) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Pasquale Mauro (matricola 2183940).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.
Il premio è stato quantificato in euro 206,00 (duecentosei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- sentita la parte ricorrente presente in udienza;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la Football Club Matese (mtr. 920344) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Pasquale Mauro (mtr. 2183940) nella misura di euro 206,00 (duecentosei/00) in favore della società A.S.D. Oasi Sanfeliciana (matr. 935353).
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Divinangelo D’Alesio Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
