F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n.732/TFN-SVE del 23 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Varesina Sport CV SSD ARL/Alta Brianza Tavernerio SSD ARL

Decisione/0732/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0896/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Roberto Leoni – Componente

Giuseppe Lepore – Componente

Enrico Vitali – Componente

Divinangelo D’Alesio – Componente

Gino Scaccia - Componente

Paola Balducci – Componente

Federico Salinari – Componente

Elisabetta Ricchiuti – Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 23 marzo 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0896/TFNSVE/2025-2026, 896 - Ricorso proposto dalla società Varesina Sport CV SSD ARL (932361) contro la società Alta Brianza Tavernerio SSD ARL (675772) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Bianchi Matteo (6837622)

In data 19 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha avviato giudizio dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;

- rilevato che il giudizio è stato avviato senza la preventiva notifica del ricorso introduttivo alla società resistente, notifica che risulta irritualmente effettuata in data 16 marzo 2026 dopo l’invio della convocazione per l’odierna udienza;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                                         Stanislao Chimenti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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