F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n.744/TFN-SVE del 23 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società A.S.D.C. Terzo Tempo/ASD Castellammare Calcio 94
Decisione/0744/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0913/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Divinangelo D’Alesio - Componente (Relatore)
Roberto Leoni – Componente
Giuseppe Lepore – Componente
Antonino Piro – Componente
Enrico Vitali - Componente
Gino Scaccia – Componente
Paola Balducci – Componente
Federico Salinari - Componente
Elisabetta Ricchiuti – Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 23 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 0913/TFNSVE/2025-2026, 913 - Ricorso proposto dalla società A.S.D.C. Terzo Tempo (935316) contro la società ASD Castellammare Calcio 94 (740020) mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Vaccaro Rocco (2456179)
In data 20 Febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. Castellammare Calcio 94 (mtr. 7409020) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Rocco Vaccaro (matricola 2456179).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.
Il premio è stato quantificato in euro 3350,00 (trecentotrentacinque/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la A.S.D. Castellammare Calcio 94 (mtr. 7409020) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Rocco Vaccaro (matricola 2456179) nella misura di euro 335,00 (trecentotrentacinque/00) in favore della società A.S.D. Terzo Tempo (matr. 935316).
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Divinangelo D’Alesio Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
