FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 191/AA del 06/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FORNONE – BELLO – USD CARRARA 90

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1301 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio FORNONE, Alfredo BELLO e della società USD CARRARA 90, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giorgio FORNONE, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. F.C. Torinese 1894 (esonerato in data 23.2.2025), nonché soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, operante all’interno e nell’interesse della società U.S.D. Carrara 90 ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, commi 1, 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la società A.S.D. F.C. Torinese 1894 per la quale aveva prestato l’attività di allenatore della squadra under 14 sino alla data del suo esonero (23.2.2025), da questo momento e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, svolto il ruolo e disimpegnato i compiti di allenatore della formazione under 14 della società U.S.D. Carrara 90 ASD, fornendo alla medesima società, nel corso delle gare ufficiali dalla stessa disputate, in occasione delle quali stazionava in tribuna, una consulenza tecnica in ordine ai calciatori da tesserare nella successiva stagione sportiva 2025-2026, nonché impartendo indicazioni tecnicotattiche alla squadra nel corso di n. 4 gare amichevoli, in particolare dalla tribuna nel corso degli incontri Carrara 90 - Bacigalupo del 26.5.2025, Carrara 90 - Cenisia dell’1.6.2025 e Carrara 90 - Bacigalupo del 2.6.2025 e dalla panchina nel corso della gara Carmagnola - Carrara 90 del 7.6.2025;

Alfredo BELLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Carrara 90 ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 40, commi 1, 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Giorgio Fornone, in costanza di tesseramento per la società A.S.D. F.C. Torinese 1894 per la quale lo stesso aveva prestato l’attività di allenatore della squadra under 14 sino alla data del suo esonero (23.2.2025), da questo momento e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, svolgesse il ruolo e disimpegnasse i compiti di allenatore della formazione under 14 della società U.S.D. Carrara 90 ASD, fornendo alla medesima società, nel corso delle gare ufficiali dalla stessa disputate, in occasione delle quali stazionava in tribuna, una consulenza tecnica in ordine ai calciatori da tesserare nella successiva stagione sportiva 2025-2026, nonché impartendo indicazioni tecnico-tattiche alla squadra nel corso di n. 4 gare amichevoli, in particolare dalla tribuna nel corso degli incontri Carrara 90 - Bacigalupo del 26.5.2025, Carrara 90 - Cenisia dell’1.6.2025 e Carrara 90 - Bacigalupo del 2.6.2025 e dalla panchina nel corso della gara Carmagnola - Carrara 90 del 7.6.2025;

USD CARRARA 90, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Alfredo Bello e nel cui interesse il sig. Giorgio Fornone ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Giorgio FORNONE,

- Sig. Alfredo BELLO,

- Società USD CARRARA 90, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alfredo Bello; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Giorgio FORNONE,

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alfredo BELLO,

- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società USD CARRARA 90;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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