FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 202/AA del 10/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da NOFERI – TERROSI – USD PAGANICO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 2 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabrizio NOFERI, Paolo TERROSI e della società USD PAGANICO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fabrizio NOFERI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Paganico, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 31, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva e 93, comma 1, e 94, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Paganico, consentito che il sig. Paolo Terrosi, all’epoca dei fatti consigliere e segretario tesserato per la società U.S.D. Paganico, inserisse nel portale dei servizi F.I.G.C. la dichiarazione di prestazione di natura volontaria tra la società U.S.D. Paganico ed il sig. Gerardo Cocciolo datata 3.9.2024 recante una firma apparentemente riconducibile a quest’ultimo ma non veridica, al fine di eludere il deposito del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a titolo oneroso stipulato tra le parti;

Paolo TERROSI, all’epoca dei fatti consigliere e segretario tesserato per la società U.S.D. Paganico, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 31, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva e 93, comma 1, e 94, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso inserito nel portale dei servizi F.I.G.C. la dichiarazione di prestazione di natura volontaria tra la società U.S.D. Paganico ed il sig. Gerardo Cocciolo datata 3.9.2024, recante una firma apparentemente riconducibile al sig. Gerardo Cocciolo non veridica, al fine di eludere il deposito del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a titolo oneroso stipulato tra le parti;

USD PAGANICO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Fabrizio Noferi e Paolo Terrosi;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Fabrizio NOFERI,

- Sig. Paolo TERROSI,

- Società USD PAGANICO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabrizio Noferi;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Fabrizio NOFERI,

- 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Paolo TERROSI,

- € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società USD PAGANICO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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