FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 204/AA del 12/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CACCAVALE – IAZZETTA – LA ROCCA – NUTOLO – AC ASD AFRAGOLESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 61 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giacomo CACCAVALE, Mirko IAZZETTA, Alessio LA ROCCA, Domenico NUTOLO e della società AC ASD AFRAGOLESE, avente ad oggetto la seguente condotta:
Giacomo CACCAVALE, all’epoca dei fatti responsabile del settore giovanile tesserato per la società A.C. A.S.D. Afragolese, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale responsabile del settore giovanile della società A.C. A.S.D. Afragolese omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori sigg.ri Alessio La Rocca e Domenico Nutolo nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.C. A.S.D. Afragolese in occasione delle seguenti gare: il calciatore sig. Alessio La Rocca alla gara SSDARL Portici 1906 Next Generation - A.C. Afragolese del 23.11.2024, valevole per il campionato Regionale Under 18; il calciatore sig. Domenico Nutolo alla gara A.C. Afragolese - ASD Sporting Aminei F.C. del 20.10.2024, valevole per il campionato Regionale Under 18; nonché ancora per avere consentito ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva in assenza del certificato medico attestante l’idoneità alla stessa;
Mirko IAZZETTA, all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.C. A.S.D. Afragolese, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell’incontro A.C. Afragolese - ASD Sporting Aminei F.C. del 20.10.2024, valevole per il campionato Regionale Under 18, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.C. A.S.D. Afragolese nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Domenico Nutolo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione dell’incontro A.C. Afragolese - ASD Sporting Aminei F.C. del 20.10.2024 valevole per il campionato Regionale Under 18, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.C. A.S.D. Afragolese pur non essendo tesserato per tale società;
Alessio LA ROCCA, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.C. A.S.D. Afragolese, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.C. A.S.D. Afragolese, alla gara SSDARL Portici 1906 Next Generation - A.C. Afragolese del 23.11.2024 valevole per il campionato Regionale Under 18, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
Domenico NUTOLO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.C. A.S.D. Afragolese, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.C. A.S.D. Afragolese, alla gara A.C. Afragolese - ASD Sporting Aminei F.C. del 20.10.2024 valevole per il campionato Regionale Under 18, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
AC ASD AFRAGOLESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Giacomo Caccavale ed al cui interno e nel cui interesse i sigg.ri Mirko Iazzetta, Alessio La Rocca e Domenico Nutolo hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Giacomo CACCAVALE,
- Sig. Mirko IAZZETTA,
- Sig. Alessio LA ROCCA,
- Sig. Domenico NUTOLO,
- Società AC ASD AFRAGOLESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Raffaele Mosca;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giacomo CACCAVALE,
- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mirko IAZZETTA,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Alessio LA ROCCA,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Domenico NUTOLO,
- € 175,00 (centosettantacinque/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Regionale Under 18 S.S. 2025/2026 per la società AC ASD AFRAGOLESE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
