FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 211/AA del 21/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LUCIANI – A.S.D NETTUNO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1313 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Simone LUCIANI, e della società A.S.D. NETTUNO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Simone LUCIANI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Nettuno, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che la gara Nettuno - Sabaudia del 1.6.2025 valevole per i play out del girone C del campionato di Promozione, si svolgesse con la presenza di spettatori nonostante con il provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 433 del 30.5.2025 del Comitato Regionale Lazio fosse stato previsto che la gara dovesse svolgersi in assenza totale di pubblico; nonché per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che sulla pagina Facebook ufficiale della società dallo stesso rappresentata fosse pubblicato, nei giorni precedenti alla gara appena indicata, il seguente testuale messaggio: “Domenica ore 11:00. L’ultimo sforzo, l’ultima danza. Il Filiberto De Franceschi ha bisogno di voi: in palio c’è la salvezza. Tutti con il Nettuno fino alla fine. #ForzaNettuno”; A.S.D. NETTUNO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Simone Luciani;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Simone LUCIANI,
- Società A.S.D. NETTUNO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Simone LUCIANI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Simone LUCIANI,
- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. NETTUNO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
