FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 217/AA del 21/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BRAVI – ACADEMY BREGNANESE ARDOR

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1263 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Giacomo BRAVI, e della società ACADEMY BREGNANESE ARDOR ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giacomo BRAVI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Academy Bregnanese Ardor ASD, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso omesso di provvedere al tesseramento deI sig. Tiziano Manzato nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso incontrasse in data 18 marzo 2025 presso la sede della società Academy Bregnanese Ardor ASD la sig.ra Sabrina Rossi, dirigente tesserata per la società S.C. Rovellasca 1910 e madre del calciatore minore sig. A.M., tesserato per la società S.C Rovellasca 1910, al fine di convincerla a tesserare il figlio per la società Academy Bregnanese Ardor ASD dando per certa la presenza futura dell’allenatore sg. Giampaolo Chiodini nell’ambito di tale società, nonché denigrando la società per la quale era tesserato all’epoca dei fatti il calciatore definendola “non all’altezza”; in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso omesso di provvedere al tesseramento deI sig. Ugo Paolo Franzoso, nonché per avere consentito e comunque non impedito che lo stesso contattasse telefonicamente e con messaggi whatsapp nel mese di gennaio 2025 il sig. Cristian Crescenzo, dirigente tesserato per la S.C. Rovellasca ASD e padre del calciatore minore sig. P.C. tesserato per la stessa società, ed incontrasse gli stessi a metà febbraio presso il centro sportivo della società Academy Bregnanese Ardor al fine di convincerli a trasferirsi presso tale ultima nella stagione sportiva 2025 - 2026, manifestando nei confronti della società S.C. Rovellasca ASD un atteggiamento apertamente critico; nonché per avere consentito al sig. Ugo Paolo Franzoso di incontrare il 18 marzo 2025, presso la sede della società Academy Bregnanese Ardor ASD la sig.ra Sabrina Rossi, dirigente tesserata per la società S.C. Rovellasca 1910 e madre del calciatore minore sig. A.M. tesserato per la società S.C Rovellasca 1910, al fine di convincerla a tesserare il figlio per la società Academy Bregnanese Ardor ASD, dando per certa la presenza futura dell’allenatore sig. Giampaolo Chiodini nell’ambito di tale società, nonché denigrando la società per la quale il calciatore era tesserato all’epoca dei fatti definendola “non all’altezza”;

ACADEMY BREGNANESE ARDOR ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Giacomo Bravi all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione ed al cui interno e nel cui interesse i sigg.ri Tiziano Manzato ed Ugo Paolo Franzoso hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Giacomo BRAVI,

- Società ACADEMY BREGNANESE ARDOR ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giacomo BRAVI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giacomo BRAVI,

- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ACADEMY BREGNANESE ARDOR ASD;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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