FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 219/AA del 21/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da AGNOLIN – BRUNELLI – BAROTTI – ACD OPPEANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1247 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca AGNOLIN, Marco BRUNELLI, Allen BAROTTI e della società A.C.D. OPPEANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Luca AGNOLIN, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Oppeano, in violazione dell’art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in data 14.4.2025, presso la sede della società A.C.D. Oppeano, incontrato il sig. Barotti Allen conferendogli formalmente l’incarico di responsabile operativo del settore giovanile della società dallo stesso rappresentata per la stagione sportiva 2025 - 2026 nonostante quest’ultimo fosse tesserato per la società A.S.D. FC Atletico Città di Cerea; in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito e comunque non impedito al sig. Barotti Allen, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. F.C. Atletico Città di Cerea, di contattare telefonicamente ed a mezzo di messaggi whatsapp dalla fine del mese di aprile 2025 i genitori dei calciatori nati nell’anno 2012 tesserati per la società ASD FC Atletico Città di Cerea, al fine di convincerli a tesserare i loro figli per la società A.C.D. Oppeano, così determinando il trasferimento in blocco di oltre 25 giovani calciatori dal settore giovanile della società A.S.D. F.C. Città di Cerea a quello della società A.C.D. Oppeano;
Marco BRUNELLI, all’epoca dei fatti vice presidente tesserato per la società A.C.D. Oppeano, in violazione dell’art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso in data 14.4.2025, presso la sede della società A.C.D. Oppeano, incontrato il sig. Barotti Allen conferendogli formalmente l’incarico di responsabile operativo del settore giovanile della società A.C.D. Oppeano per la stagione sportiva 2025 - 2026, nonostante quest’ultimo fosse tesserato per la società A.S.D. F.C. Atletico Città di Cerea; in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito e comunque non impedito al sig. Barotti Allen, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD FC Atletico Città di Cerea, di contattare telefonicamente ed a mezzo di messaggi whatsapp dalla fine del mese di aprile 2025 i genitori dei calciatori nati nell’anno 2012 tesserati per la società ASD FC Atletico Città di Cerea al fine di convincerli a tesserare i loro figli per la A.C.D. Oppeano, così determinando il trasferimento in blocco di oltre 25 giovani calciatori dal settore giovanile della società A.S.D. F.C. Città di Cerea a quello della società A.C.D. Oppeano;
Allen BAROTTI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. F.C. Atletico Città di Cerea, attualmente responsabile del settore giovanile tesserato per la società A.C.D. Oppiano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso in data 14.4.2025, presso la sede della A.C.D. Oppeano, incontrato i sigg.ri Agnolin Luca e Brunelli Marco, presidente e vice presidente di tale società, acquisendo formalmente l’incarico di responsabile operativo del settore giovanile della società A.C.D. Oppeano per la stagione sportiva 2025 - 2026, nonostante fosse tesserato per la società ASD FC Atletico Città di Cerea;
A.C.D. OPPEANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Agnolin Luca e Brunelli Marco all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Luca AGNOLIN,
- Sig. Marco BRUNELLI,
- Sig. Allen BAROTTI,
- Società A.C.D. OPPEANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca AGNOLIN;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Luca AGNOLIN,
- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Marco BRUNELLI,
- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Allen BAROTTI,
- € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.C.D. OPPEANO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
