FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 223/AA del 25/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GAZZOLI – CORRADINO – ROBERTS – SPEZIA CALCIO S.R.L.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 186 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea CORRADINO, Andrea GAZZOLI, Thomas Scott ROBERTS e della società SPEZIA CALCIO SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea CORRADINO, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante dello Spezia Calcio S.r.l., dal 07/02/2025 al 11/05/2025 e di Vice Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante dello SPEZIA CALCIO S.r.l., dal 12/05/2025, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 6, delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dello SPEZIA CALCIO S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (22/02/2025), ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F.: 1) dal sig. Paul James Francis, n.q. di Amministratore Delegato/Direttore e Rappresentante della FC 32 Global Holding Inc, società acquirente con rogito notarile del 7 febbraio 2025 dell’intero capitale dello Spezia Calcio S.r.l., la idonea documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria, in base all’art. 20-bis , comma 6, lett. A1) delle N.O.I.F.; la documentazione presentata in data 21 febbraio 2025 è stata oggetto di richiesta di integrazione da parte della Commissione che, con p.e.c. del 31 marzo 2025, ha accordato alla società un termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi del comma 8, del richiamato art. 20 bis; a tale sollecitazione la società ha risposto, con un primo riscontro, il 15 aprile 2025, entro il termine aggiuntivo concesso (scadente il 15/04/2025), e con un secondo e terzo riscontro in data 22 maggio e 29 maggio 2025; la documentazione risulta, pertanto, tardiva (rispetto al primo termine del 22/02/2025) e inidonea (ancorché non conforme agli standard federali) al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di solidità finanziaria essendo stati prodotti documenti in funzione dei quali l’istituto di credito di riferimento dichiara, riguardo all’acquirente, di non aver stipulato con essa alcun accordo di credito, giustificando così – ancorché in maniera implicita - il mancato rilascio dell’attestazione relativa alla classe di rating; 2) dalla sig.ra Deanna Christine Brown, n.q. di Direttrice e Rappresentante della FC 32 Global Holding Inc, società acquirente con rogito notarile del 7 febbraio 2025 dell’intero capitale dello Spezia Calcio S.r.l., la idonea documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria, in base all’art. 20-bis, comma 6, lett. A1) delle N.O.I.F.; la documentazione presentata in data 21 febbraio 2025 è stata oggetto di richiesta di integrazione da parte della Commissione che, con p.e.c. del 31 marzo 2025, ha accordato alla società un termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi del comma 8, del richiamato art. 20 bis; a tale sollecitazione la società ha risposto, con un primo riscontro, il 15 aprile 2025, entro il termine aggiuntivo concesso (scadente il 15/04/2025), e con un secondo e terzo riscontro in data 22 maggio e 29 maggio 2025; la documentazione risulta, pertanto, tardiva (rispetto al primo termine del 22/02/2025) e inidonea (ancorché non conforme agli standard federali) al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di solidità finanziaria essendo stati prodotti documenti in funzione dei quali l’istituto di credito di riferimento dichiara, riguardo all’acquirente, di non aver stipulato con essa alcun accordo di credito, giustificando così – ancorché in maniera implicita - il mancato rilascio dell’attestazione relativa alla classe di rating; in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 6, delle N.O.I.F., 32, comma 5 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dello SPEZIA CALCIO S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (08/05/2025), ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., dal sig. Thomas Scott Roberts, final owner, titolare del 100% del capitale della società RAM Spezia Holding GP LLC, controllante la RAM Spezia Holdings LP, di cui T.S. Roberts è legale rappresentante, società acquirente con rogito notarile del 23 aprile 2025 dell’intero capitale dello Spezia Calcio Srl, la idonea documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria, in base all’art. 20 bis, comma 6, lett. A1) delle N.O.I.F.; la documentazione presentata in data 8 maggio 2025 è stata oggetto di richiesta di integrazione da parte della Commissione che, con p.e.c. del 3 giugno 2025, ha accordato alla società un termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi del comma 8, del richiamato art. 20 bis; a tale sollecitazione la società ha risposto, il 18 giugno 2025, entro il termine aggiuntivo concesso; la documentazione risulta, pertanto, tardiva (rispetto al primo termine del 08/05/2025);

Andrea GAZZOLI, Consigliere e Legale Rappresentante dello SPEZIA CALCIO S.r.l. dal 07/02/2025 al 11/05/2025 e di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante dello Spezia Calcio S.r.l. dal 12/05/2025, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 6, delle N.O.I.F., 32, comma 5 bis del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Consigliere e Legale Rappresentante dello SPEZIA CALCIO S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (22/02/2025), ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F.: 1) dal sig. Paul James Francis, n.q. di Amministratore Delegato/Direttore e Rappresentante della FC 32 Global Holding Inc, società acquirente con rogito notarile del 7 febbraio 2025 dell’intero capitale dello Spezia Calcio S.r.l., la idonea documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria, in base all’art. 20 bis, comma 6, lett. A1) delle N.O.I.F.; la documentazione presentata in data 21 febbraio 2025 è stata oggetto di richiesta di integrazione da parte della Commissione che, con p.e.c. del 31 marzo 2025, ha accordato alla società un termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi del comma 8, del richiamato art. 20 bis; a tale sollecitazione la società ha risposto, con un primo riscontro, il 15 aprile 2025, entro il termine aggiuntivo concesso (scadente il 15/04/2025), e con un secondo e terzo riscontro in data 22 maggio e 29 maggio 2025; la documentazione risulta, pertanto, tardiva (rispetto al primo termine del 22/02/2025) e inidonea (ancorché non conforme agli standard federali) al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di solidità finanziaria essendo stati prodotti documenti in funzione dei quali l’istituto di credito di riferimento dichiara, riguardo all’acquirente, di non aver stipulato con essa alcun accordo di credito, giustificando così – ancorché in maniera implicita - il mancato rilascio dell’attestazione relativa alla classe di rating; 2) dalla sig.ra Deanna Christine Brown, n.q. di Direttrice e Rappresentante della FC 32 Global Holding Inc, società acquirente con rogito notarile del 7 febbraio 2025 dell’intero capitale dello Spezia Calcio S.r.l., la idonea documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria, in base all’art. 20-bis 6°comma lett. A1) delle N.O.I.F.; la documentazione presentata in data 21 febbraio 2025 è stata oggetto di richiesta di integrazione da parte della Commissione che, con p.e.c. del 31 marzo 2025, ha accordato alla società un termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi del comma 8, del richiamato art. 20 bis; a tale sollecitazione la società ha risposto, con un primo riscontro, il 15 aprile 2025, entro il termine aggiuntivo concesso (scadente il 15/04/2025), e con un secondo e terzo riscontro in data 22 maggio e 29 maggio 2025; la documentazione risulta, pertanto, tardiva (rispetto al primo termine del 22/02/2025) e inidonea (ancorché non conforme agli standard federali) al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di solidità finanziaria essendo stati prodotti documenti in funzione dei quali l’istituto di credito di riferimento dichiara, riguardo all’acquirente, di non aver stipulato con essa alcun accordo di credito, giustificando così – ancorché in maniera implicita - il mancato rilascio dell’attestazione relativa alla classe di rating; in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 6°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante dello SPEZIA CALCIO S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (08/05/2025), ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., dal sig. Thomas Scott Roberts, final owner, titolare del 100% del capitale della società RAM Spezia Holding GP LLC, controllante la RAM Spezia Holdings LP, di cui T.S. Roberts è legale rappresentante, società acquirente con rogito notarile del 23 aprile 2025 dell’intero capitale dello Spezia Calcio Srl, la idonea documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria, in base all’art. 20-bis 6°comma lett. A1) delle N.O.I.F.; la documentazione presentata in data 8 maggio 2025 è stata oggetto di richiesta di integrazione da parte della Commissione che, con p.e.c. del 3 giugno 2025, ha accordato alla società un termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8° comma del richiamato art. 20 bis; a tale sollecitazione la società ha risposto, il 18 giugno 2025, entro il termine aggiuntivo concesso; la documentazione risulta, pertanto, tardiva (rispetto al primo termine del 08/05/2025);

Thomas Scott ROBERTS, Final Owner, titolare del 100% del capitale della società RAM Spezia Holding GP LLC, controllante la RAM Spezia Holdings LP, di cui Thomas Scott Roberts è legale rappresentante, società acquirente con rogito notarile del 23 aprile 2025 dell’intero capitale dello Spezia Calcio Srl, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 6, delle N.O.I.F., 32, comma 5 ter del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (08/05/2025), la idonea documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria, in base all’art. 20 bis, comma 6, lett. A1) delle N.O.I.F.; la documentazione presentata in data 8 maggio 2025 è stata oggetto di richiesta di integrazione da parte della Commissione che, con p.e.c. del 3 giugno 2025, ha accordato alla società un termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi del comma 8, del richiamato art. 20 bis; a tale sollecitazione la società ha risposto, il 18 giugno 2025, entro il termine aggiuntivo concesso; la documentazione risulta, pertanto, tardiva (rispetto al primo termine del 08/05/2025);

SPEZIA CALCIO SRL, per responsabilità propria ai sensi dell’art. 32 comma 5 bis, del Codice di Giustizia Sportiva;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Andrea CORRADINO,

- Sig. Andrea GAZZOLI,

- Sig. Thomas Scott ROBERTS,

- Società SPEZIA CALCIO SRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea GAZZOLI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda per il Sig. Andrea CORRADINO,

- € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda per il Sig. Andrea GAZZOLI,

- € 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Thomas Scott ROBERTS,

- € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per la società SPEZIA CALCIO SRL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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