FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 225/AA del 25/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ATZORI – ENARDU – GS MARACALAGONIS

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 161 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Claudio ATZORI, Alessandro ENARDU e della società GS MARACALAGONIS, avente ad oggetto la seguente condotta:

Claudio ATZORI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società GS Maracalagonis, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2023 - 2024 e 2024 - 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Provinciali Under 15 al sig. Alessandro Enardu, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Alessandro ENARDU, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società G.S. Maracalagonis, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2023 - 2024 e 2024 – 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società G.S. Maracalagonis militante nel campionato Giovanissimi Provinciali Under 15, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

GS MARACALAGONIS, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Claudio Atzori ed Alessandro Enardu all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Claudio ATZORI,

- Sig. Alessandro ENARDU,

- Società GS MARACALAGONIS, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Claudio ATZORI; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Claudio ATZORI,

- 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro ENARDU,

- € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società GS MARACALAGONIS;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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