FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 227/AA del 26/11/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da HOXHA – PUCCIANTI – SETTEMBRI M. – SETTEMBRI R. – APD SANT’ANTONIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 51 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Kasem HOXHA, Dino PUCCIANTI, Massimo SETTEMBRI, Roberto SETTEMBRI e della società A.P.D. SANT'ANTONIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Kasem HOXHA, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.P.D. Sant’Antonio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.P.D. Sant’Antonio, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Under 15 Provinciale: Sambenedettese – Sant’Antonio del 20.10.2024, Unione Piazza Immacolata - Sant’Antonio del 28.10.2024, Sant’Antonio – Pol. Villa Pigna del 30.10.2024, Sant’Antonio - Sambenedettese del 17.11.2024, Sant’Antonio – Borgo Solestà dell’11.12.2024, Sant’Antonio – Unione Piazza Immacolata del 3.1.2025, Comunanza - Sant’Antonio del 25.1.2025, Sant’Antonio – Atletico Azzurra Colli del 2.2.2025, Piceno Football Team - Sant’Antonio dell’8.2.2025, Borgo Solestà - Sant’Antonio del 16.2.2025, Sant’Antonio - Porta Romana SQ B del 16.3.2025, Sant’Antonio – Comunanza del 23.4.2025 e Sant’Antonio - Piceno Football Team del 27.4.2025, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
Dino PUCCIANTI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.P.D. Sant’Antonio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.P.D. Sant’Antonio nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Kasem Hoxha, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione dei seguenti incontri tutti valevoli per il campionato Under 15 Provinciale: Comunanza - Sant’Antonio del 25.1.2025, Sant’Antonio – Atletico Azzurra Colli del 2.2.2025, Borgo Solestà - Sant’Antonio del 16.2.2025, Sant’Antonio - Porta Romana SQ B del 16.3.2025, Sant’Antonio – Comunanza del 23.4.2025 e Sant’Antonio- Piceno Football Team del 27.4.2025;
Massimo SETTEMBRI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.P.D. Sant’Antonio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.P.D. Sant’Antonio nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Kasem Hoxha, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione dei seguenti incontri valevoli per il campionato Under 15 Provinciale: Sambenedettese – Sant’Antonio del 20.10.2024, Unione Piazza Immacolata - Sant’Antonio del 28.10.2024, Sant’Antonio – Pol. Villa Pigna del 30.10.2024, Sant’Antonio – Borgo Solestà dell’11.12.2024 e Sant’Antonio – Unione Piazza Immacolata del 3.1.2025;
Roberto SETTEMBRI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.P.D. Sant’Antonio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.P.D. Sant’Antonio, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Kasem Hoxha nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.P.D. Sant’Antonio ai seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato Under 15 Provinciale: Sambenedettese – Sant’Antonio del 20.10.2024, Unione Piazza Immacolata - Sant’Antonio del 28.10.2024, Sant’Antonio – Pol. Villa Pigna del 30.10.2024, Sant’Antonio - Sambenedettese del 17.11.2024, Sant’Antonio – Borgo Solestà dell’11.12.2024, Sant’Antonio – Unione Piazza Immacolata del 3.1.2025, Comunanza - Sant’Antonio del 25.1.2025, Sant’Antonio – Atletico Azzurra Colli del 2.2.2025, Piceno Football Team - Sant’Antonio dell’8.2.2025, Borgo Solestà - Sant’Antonio del 16.2.2025, Sant’Antonio - Porta Romana SQ B del 16.3.2025, Sant’Antonio – Comunanza del 23.4.2025 e Sant’Antonio - Piceno Football Team del 27.4.2025; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
A.P.D. SANT'ANTONIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Roberto Settembri, Massimo Settembri e Dino Puccianti, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Kasem Hoxha ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Kasem HOXHA,
- Sig. Dino PUCCIANTI,
- Sig. Massimo SETTEMBRI
- Sig. Roberto SETTEMBRI,
- Società A.P.D. SANT'ANTONIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto SETTEMBRI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 8 (otto) giornate di squalifica per il Sig. Kasem HOXHA,
- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Dino PUCCIANTI,
- 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Massimo SETTEMBRI,
- 7 (sette) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Roberto SETTEMBRI,
- € 650,00 (seicentocinquanta/00) di ammenda e 13 (tredici) punti di penalizzazione da scontare nel campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale - S.S. 25-26 per la società A.P.D. SANT'ANTONIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
