FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 251/AA del 10/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SANCHEZ MONTILLA – TOMAS CALEIR

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 63 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto SANCHEZ MONTILLA e Vilson TOMAS CALEIR, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alberto SANCHEZ MONTILLA, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della Castelnuovo Vomano SSDARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 40 quater comma 1.2 lett. b) delle N.O.I.F. nel testo vigente all’epoca dei fatti, perché richiedeva il tesseramento per la società Castelnuovo Vomano SSDARL senza essere in possesso di certificato di residenza in Italia che era tenuto a produrre in quanto cittadino comunitario, dichiarando anche in maniera non veridica di risiedere in Italia in una dichiarazione scritta;

Vilson TOMAS CALEIR, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della Castelnuovo Vomano SSDARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 40 quater comma 1.2 lett. b) delle N.O.I.F. nel testo vigente all’epoca dei fatti, perché richiedeva il tesseramento per la società Castelnuovo Vomano SSDARL senza essere in possesso di certificato di residenza in Italia che era tenuto a produrre in quanto cittadino comunitario, dichiarando anche in maniera non veridica di risiedere in Italia in una dichiarazione scritta;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Alberto SANCHEZ MONTILLA,

- Sig. Vilson TOMAS CALEIR;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Alberto SANCHEZ MONTILLA,

- 3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Vilson TOMAS CALEIR;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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