FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 253/AA del 11/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BAR – CIANO – URAS – ROMANO – MILANESE – BELLANOVA – AGNINO – GAETA – LASCARIS 1954 ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 68bis pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Emanuel BAR, Massimo CIANO, Simone URAS, Enrico Nunzio ROMANO , Samuele MILANESE, Christian BELLANOVA, Matteo AGNINO, Vincenzo GAETA e della società LASCARIS 1954 A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

Emanuel BAR, all’epoca dei fatti allenatore UEFA B tesserato come consigliere per la società A.S.D. Valle di Susa S.C. e soggetto che ha svolto, all’interno e nell’interesse della società Lascaris 1954 A.S.D., attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere effettuato, nel mese di giugno 2025 e in costanza di tesseramento con la società A.S.D. Valle di Susa S.C., attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “primi calci” (calciatori dell’annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Bar, pur non essendo tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., partecipava alle sedute di allenamento fornendo consigli di tipo tecnico – tattico; b) degli art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere assunto e svolto, dall’inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino all’attualità e in costanza di tesseramento con la società A.S.D. Valle di Susa S.C., l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “pulcini” (calciatori dell’annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D., pur non essendo tesserato per quest’ultima società;

Massimo CIANO, all’epoca dei fatti tesserato come dirigente della società G.S.D. Volpiano Pianese e soggetto che ha svolto, all’interno e nell’interesse della società Lascaris 1954 A.S.D., attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere effettuato, nel mese di giugno 2025 e in costanza di tesseramento con la società G.S.D. Volpiano Pianese, attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “pulcini” (calciatori dell’annata 2015) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Ciano, pur non essendo tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., pur non essendo iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e pur essendo sprovvisto delle necessarie abilitazioni, partecipava alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico; Simone URAS, all’epoca dei fatti tesserato come dirigente della società U.S.D. Gassinosanraffaele e soggetto che ha svolto, all’interno e nell’interesse della società Lascaris 1954 A.S.D., attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere effettuato, nei mesi di maggio e giugno 2025 e in costanza di tesseramento con la società U.S.D. Gassinosanraffaele, attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “pulcini” (calciatori dell’annata 2015) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Uras, pur non essendo tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., pur non essendo iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e pur essendo sprovvisto delle necessarie abilitazioni, partecipava alle sedute di allenamento, nonché alle tre gare disputate dalla squadra della categoria “pulcini” della società Lascaris 1954 A.S.D., in data 1.6.2025 presso l’impianto sportivo sito in Torino, Corso Sicilia, in data 2.6.2025, nell’ambito del torneo organizzato a Charvensod (AO) dalla società A.S.D. V.S.A. CHARVENSOD, e in data 15.6.2025, nell’ambito del torneo “Ametis” a Torino, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

Enrico Nunzio ROMANO , all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la società POL. A.D. Union B.B. Vallesusa e soggetto che ha svolto, all’interno e nell’interesse della società Lascaris 1954 A.S.D., attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere effettuato, nel mese di giugno 2025 e in costanza di tesseramento con la società Pol. A.D. Union B.B. Vallesusa, attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “primi calci” (calciatori dell’annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Romano, pur non essendo tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., pur non essendo iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e pur essendo sprovvisto delle necessarie abilitazioni, partecipava alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

Samuele MILANESE, all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la società A.S.D. V.D.L. Fiano Plus e soggetto che ha svolto, all’interno e nell’interesse della società Lascaris 1954 A.S.D., attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere effettuato, a partire dal mese di marzo 2025 e sino al termine della stagione sportiva 2024-2025, in costanza di tesseramento con la società A.S.D. VDL Fiano Plus, attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “primi calci” (calciatori dell’annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il sig. Milanese, pur non essendo tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., pur non essendo iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e pur essendo sprovvisto delle necessarie abilitazioni, partecipava alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

Christian BELLANOVA, all’epoca dei fatti tecnico tesserato come responsabile dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D. in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di responsabile dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., dapprima contattato, nel mese di maggio 2025, il Sig. Emanuel Bar, allenatore UEFA B e all’epoca dei fatti tesserato con la società A.S.D. Valle di Susa S.C., al fine di verificare la sua disponibilità ad assumere la conduzione tecnica di una delle squadre dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D. nella stagione 2025-2026 e, successivamente, per avere consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Emanuel Bar, nel mese di giugno 2025, effettuasse l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “primi calci” (calciatori dell’annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Bar, in costanza di tesseramento per la società A.S.D. Valle di Susa S.C., partecipava alle sedute di allenamento della squadra della società Lascaris 1954 A.S.D., fornendo consigli di tipo tecnico – tattico; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di responsabile dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Emanuel Bar, allenatore UEFA B, assumesse e svolgesse, dall’inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino all’attualità, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “pulcini” (calciatori dell’annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D., benché lo stesso non risulti tesserato nella stagione sportiva 2025-2026 per la società Lascaris 1954 A.S.D., risultando, per contro, tesserato come consigliere della società A.S.D. Valle di Susa S.C.; c) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di responsabile dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., dapprima contattato, nel mese di dicembre 2024, il Sig. Massimo Ciano, all’epoca dei fatti dirigente della società G.S.D. Volpiano Pianese, al fine di verificare la sua disponibilità ad assumere la conduzione tecnica di una delle squadre dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D. nella stagione 2025- 2026 e, successivamente, per avere consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Massimo Ciano effettuasse, nel mese di giugno 2025, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “pulcini” (calciatori dell’annata 2015) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Ciano, in costanza di tesseramento per la società G.S.D. Volpiano Pianese come dirigente e senza essere tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., partecipava, ancorché privo di iscrizione all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e sprovvisto delle necessarie abilitazioni, alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico; d) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1 e 2, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di responsabile dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., dapprima contattato, nel mese di maggio 2025, il Sig. Simone Uras, all’epoca dei fatti tesserato con la società U.S.D. Gassinosanraffaele, al fine di verificare la sua disponibilità ad assumere la conduzione tecnica di una delle squadre dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D. nella stagione 2025- 2026 e, successivamente, per avere consentito e, comunque, non impedito che il sig. Simone Uras effettuasse, nei mesi di maggio e giugno 2025, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “pulcini” (calciatori dell’annata 2015) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il sig. Uras, in costanza di tesseramento per la società U.S.D. Gassinosanraffaele e senza essere tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., partecipava, ancorché privo di iscrizione all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e sprovvisto delle necessarie abilitazioni, alle sedute di allenamento, nonché alle tre gare disputate dalla squadra della categoria “pulcini” della società Lascaris 1954 A.S.D., in data 1.6.2025 presso l’impianto sportivo sito in Torino, Corso Sicilia, in data 2.6.2025, nell’ambito del torneo organizzato a Charvensod (AO) dalla società A.S.D. V.S.A. CHARVENSOD, e in data 15.6.2025, nell’ambito del torneo “Ametis” a Torino, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico; e) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di responsabile dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., dapprima contattato, nel mese di maggio 2025, il Sig. Enrico Nunzio Romano, all’epoca dei fatti tesserato con la società la società Pol. A.D. Union B.B. Vallesusa, al fine di verificare la sua disponibilità ad assumere la conduzione tecnica di una delle squadre dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D. nella stagione 2025-2026 e, successivamente, per avere consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Enrico Nunzio Romano effettuasse, nel mese di giugno 2025, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “primi calci” (calciatori dell’annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Romano, in costanza di tesseramento con la società Pol. A.D. Union B.B. Vallesusa come calciatore e senza essere tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., partecipava, ancorché privo di iscrizione all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e sprovvisto delle necessarie abilitazioni, alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico; f) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di responsabile dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Samuele Milanese effettuasse, a partire dal mese di marzo 2025 e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, in luogo del tirocinio previsto dal progetto formativo e di orientamento della Scuola di Scienze della Natura dell’Università di Torino, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “primi calci” (calciatori dell’annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Milanese, in costanza di tesseramento con la società A.S.D. V.D.L. Fiano Plus come calciatore e senza essere tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., partecipava, ancorché privo di iscrizione all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e sprovvisto delle necessarie abilitazioni, alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

Matteo AGNINO, all’epoca dei fatti tecnico UEFA B e tesserato come direttore tecnico dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., e dagli art. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di direttore tecnico dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Emanuel Bar, allenatore UEFA B, nel mese di giugno 2025, effettuasse l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “primi calci” (calciatori dell’annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Agnino, benché a conoscenza che il Sig. Emanuel Bar era all’epoca dei fatti tesserato con la società A.S.D. Valle di Susa S.C. e non già per la società Lascaris 1954 A.S.D., consentiva e, comunque, non impediva al sig. Bar di partecipare alle sedute di allenamento della squadra della società Lascaris 1954 A.S.D., fornendo consigli di tipo tecnico – tattico; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di direttore tecnico dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il sig. Massimo Ciano effettuasse, nel mese di giugno 2025, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “pulcini” (calciatori dell’annata 2015) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Agnino, benché a conoscenza del fatto che il Sig. Massimo Ciano all’epoca dei fatti era tesserato per la società G.S.D. Volpiano Pianese e non già per la società Lascaris 1954 A.S.D., consentiva e, comunque, non impediva al sig. Ciano di partecipare alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico, ancorché non iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e sprovvisto delle necessarie abilitazioni; c) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di direttore tecnico dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Simone Uras effettuasse, nei mesi di maggio e giugno 2025, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “pulcini” (calciatori dell’annata 2015) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Agnino, benché a conoscenza del fatto che il Sig. Simone Uras era all’epoca dei fatti tesserato per la società U.S.D. Gassinosanraffaele e non già per la Lascaris 1954 A.S.D. e che lo stesso non era iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. ed era sprovvisto delle necessarie abilitazioni, consentiva e, comunque, non impediva al Sig. Uras di partecipare alle sedute di allenamento, nonché alle tre gare disputate dalla squadra della categoria “pulcini” della società Lascaris 1954 A.S.D., in data 1.6.2025 presso l’impianto sportivo sito in Torino, Corso Sicilia, in data 2.6.2025, nell’ambito del torneo organizzato a Charvensod (AO) dalla società A.S.D. V.S.A. CHARVENSOD, e in data 15.6.2025, nell’ambito del torneo “Ametis” a Torino, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico; d) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di direttore tecnico dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Enrico Nunzio Romano effettuasse, nel mese di giugno 2025, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “primi calci” (calciatori dell’annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Agnino, benché a conoscenza del fatto che il Sig. Enrico Nunzio Romano era all’epoca dei fatti tesserato per la società Pol. A.D. Union B.B. Vallesusa e non già per la Lascaris 1954 A.S.D. e che lo stesso non era iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. ed era sprovvisto delle necessarie abilitazioni, consentiva e, comunque, non impediva al sig. Romano di partecipare alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico; e) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di direttore tecnico dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Samuele Milanese effettuasse, a partire dal mese di marzo 2025 e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, in luogo del tirocinio previsto dal progetto formativo e di orientamento della Scuola di Scienze della Natura dell’Università di Torino, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “primi calci” (calciatori dell’annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Agnino, benché a conoscenza del fatto che il Sig. Samuele Milanese non era all’epoca dei fatti tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D. e che lo stesso non era iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. ed era sprovvisto delle necessarie abilitazioni, consentiva e, comunque, non impediva al Sig. Milanese di partecipare alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

Vincenzo GAETA, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Lascaris 1954 A.S.D., in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., e dall’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Emanuel Bar, allenatore UEFA B, nel mese di giugno 2025, effettuasse l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “primi calci” (calciatori dell’annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Bar, in costanza di tesseramento con la società A.S.D. Valle di Susa S.C., partecipava alle sedute di allenamento della squadra della società Lascaris 1954 A.S.D., fornendo consigli di tipo tecnico – tattico, pur non essendo tesserato per quest’ultima società; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., e dall’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Emanuel Bar, allenatore UEFA B, a partire dall’inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino all’attualità e in costanza di tesseramento con la società A.S.D. Valle di Susa S.C, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “pulcini” (calciatori dell’annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D., pur non essendo tesserato per quest’ultima società; c) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società Lascaris 1954 A.S.D. consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Massimo Ciano effettuasse, nel mese di giugno 2025, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “pulcini” (calciatori dell’annata 2015) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il sig. Ciano, in costanza di tesseramento con la società G.S.D. Volpiano Pianese come dirigente e pur non essendo tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., partecipava alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico, ancorché non iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e sprovvisto delle necessarie abilitazioni; d) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Simone Uras effettuasse, nei mesi di maggio e giugno 2025, in costanza di tesseramento con la società U.S.D. Gassinosanraffaele, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “pulcini” (calciatori dell’annata 2015) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il sig. Uras, pur non essendo tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., pur non essendo iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e pur essendo sprovvisto delle necessarie abilitazioni, partecipava alle sedute di allenamento, nonché alle tre gare disputate dalla squadra della categoria “pulcini” della società Lascaris 1954 A.S.D., in data 1.6.2025 presso l’impianto sportivo sito in Torino, Corso Sicilia, in data 2.6.2025, nell’ambito del torneo organizzato a Charvensod (AO) dalla società A.S.D. V.S.A. CHARVENSOD, e in data 15.6.2025, nell’ambito del torneo “Ametis” a Torino, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico; e) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Enrico Nunzio Romano effettuasse, nel mese di giugno 2025, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “primi calci” (calciatori dell’annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Romano, in costanza di tesseramento con la società Pol. A.D. Union B.B. Vallesusa come calciatore e senza essere tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., partecipava alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico, ancorché non iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e sprovvisto delle necessarie abilitazioni; f) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Samuele Milanese effettuasse, a partire dal mese di marzo 2025 e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “primi calci” (calciatori dell’annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Milanese, in costanza di tesseramento con la società A.S.D. V.D.L. Fiano Plus come calciatore e senza essere tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., partecipava alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico, ancorché non iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e sprovvisto delle necessarie abilitazioni; LASCARIS 1954 A.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Vincenzo Gaeta, Christian Bellanova e Matteo Agnino ed al cui interno e nel cui interesse i Sig.ri Emanuel Bar, Massimo Ciano, Simone Uras, Enrico Nunzio Romano e Samuele Milanese hanno svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Emanuel BAR,

- Sig. Massimo CIANO,

- Sig. Simone URAS,

- Sig. Enrico Nunzio ROMANO,

- Sig. Samuele MILANESE,

- Sig. Christian BELLANOVA,

- Sig. Matteo AGNINO,

- Sig. Vincenzo GAETA,

- Società LASCARIS 1954 A.S.D., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Vincenzo GAETA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Emanuel BAR,

- 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Massimo CIANO,

- 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Simone URAS,

- 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Enrico Nunzio ROMANO ,

- 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Samuele MILANESE,

- 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione e squalifica per il Sig. Christian BELLANOVA,

- 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione e squalifica per il Sig. Matteo AGNINO,

- 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo GAETA,

- € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società LASCARIS 1954 A.S.D.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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