FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 265/AA del 15/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PERELLI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 142 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo PERELLI avente ad oggetto la seguente condotta:
Lorenzo PERELLI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Sampierdarenese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della propria audizione da parte della Procura Federale del 18.3.2025, rilasciato una dichiarazione mendace consistente nell’avere affermato che, dopo aver ricevuto la comunicazione dalla società Riccò le Rondini in merito al fatto che la delegazione distrettuale di Chiavari non aveva concesso l’autorizzazione al rinvio della gara Riccò Le Rondini – Sampierdarenese del 26.10.2024, valevole per il girone A del campionato Under 16, ha “informato subito il Presidente Pittaluga di tale diniego comunicatomi dalla società Riccò Le Rondini e della necessità di presentarci in campo”.;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
- Sig. Lorenzo PERELLI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
- 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Lorenzo PERELLI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
