FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 267/AA del 17/12/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BAZZURRI – G.S.D. CASA DEL DIAVOLO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 415 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Marcello BAZZURRI, e della società G.S.D. CASA DEL DIAVOLO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Marcello BAZZURRI, all’epoca dei fatti Allenatore UEFA B tesserato per la società G.S.D. Casa del Diavolo, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, al termine della gara Casa del Diavolo – Padule, disputata in data 9.11.2025 e valevole per il Campionato di Promozione del C.R. Umbria - Girone A della stagione sportiva 2025-2026, nel corso di una intervista concessa all’emittente televisiva “Eccellenza Calcio Umbria”, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, mediante frasi ed espressioni irriguardose;
G.S.D. CASA DEL DIAVOLO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e 23, comma 5 del C.G.S. per il comportamento posto in essere, all'epoca dei fatti dal tesserato Sig. Marcello Bazzurri;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Marcello BAZZURRI,
- Società G.S.D. CASA DEL DIAVOLO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Moreno Zolfaroli;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Marcello BAZZURRI,
- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società G.S.D. CASA DEL DIAVOLO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
