FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 280/AA del 08/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ALIBERTI – BAVA – SASSI – DE RUSSIS – CALOSSO – BUZDUGAN – GSD SAN GIORGIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 185 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide ALIBERTI, Matteo BAVA, Eleonora SASSI, Assunta DE RUSSIS, Lucrezia CALOSSO, Stefania BUZDUGAN e della società GSD SAN GIORGIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Davide ALIBERTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della G.S.D. San Giorgio, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 3.4 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S.D. San Giorgio, consentito e comunque non impedito che in occasione della gara Cit Turin Lde – San Giorgio dell’1.6.2025, valevole per il girone C del campionato Under 15 Femminile, la sig.ra Lucrezia Calosso prendesse parte all’incontro al posto della calciatrice sig.ra A.M., che era indicata in distinta con il numero 7, utilizzando il tesserino di riconoscimento di quest'ultima, nonostante non avesse titolo a parteciparvi in quanto all’epoca del fatto aveva un’età superiore a quella prevista per la categoria; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dell’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver affidato la squadra della propria società di appartenenza militante nella categoria Under 15 Femminile, quanto meno in occasione della gara Cit Turin Lde – San Giorgio dell’1.6.2025, al sig. Matteo Bava, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Matteo BAVA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la G.S.D. San Giorgio, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F per avere lo stesso, in occasione della gara Cit Turin Lde – San Giorgio dell’1.6.2025 valevole per il girone C del campionato Under 15 Femminile, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società G.S.D. San Giorgio pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 3.4 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, in occasione della gara Cit Turin Lde – San Giorgio dell’1.6.2025 valevole per il girone C del campionato Under 15 Femminile, permesso e comunque non impedito che la sig.ra Lucrezia Calosso prendesse parte all’incontro al posto della calciatrice A.M., che era indicata in distinta con il numero 7, utilizzando il tesserino di riconoscimento di quest'ultima, nonostante non avesse titolo a parteciparvi in quanto all’epoca del fatto aveva un’età superiore a quella prevista per la categoria ; Eleonora SASSI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserata per la G.S.D. San Giorgio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 3.4 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile e Scolastico e dall’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in occasione della gara Cit Turin Lde – San Giorgio dell’1.6.2025 valevole per il girone C del campionato Under 15 Femminile, consentito e non impedito alla sig.ra Calosso Lucrezia di prendere parte all’incontro al posto della calciatrice sig.ra A.M., che era indicata in distinta con il numero 7, utilizzando il tesserino di riconoscimento di quest'ultima, nonostante non avesse titolo a parteciparvi in quanto all’epoca dei fatti aveva un’età superiore a quella prevista per la categoria;

Assunta DE RUSSIS, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserata per la G.S.D. San Giorgio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 3.4 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile e Scolastico e dall’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in occasione della gara Cit Turin Lde – San Giorgio dell’1.6.2025 valevole per il girone C del campionato Under 15 Femminile, consentito e non impedito alla sig.ra Calosso Lucrezia di prendere parte all’incontro al posto della calciatrice sig.ra A.M., che era indicata in distinta con il numero 7, utilizzando il tesserino di riconoscimento di quest'ultima, nonostante non avesse titolo a parteciparvi in quanto all’epoca dei fatti aveva un’età superiore a quella prevista per la categoria;

Lucrezia CALOSSO, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la G.S.D. San Giorgio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 3.4 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere la stessa preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società G.S.D. San Giorgio, alla gara Cit Turin Lde – San Giorgio dell’1.6.2025, valevole per il girone C del campionato Under 15 Femminile, al posto della calciatrice sig.ra A.M., che era indicata in distinta con il numero 7, utilizzando il tesserino di riconoscimento di quest'ultima, nonostante non avesse titolo a parteciparvi in quanto all’epoca del fatto aveva un’età superiore a quella prevista per la categoria;

Stefania BUZDUGAN, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la G.S.D. San Giorgio, in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentata, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltata sebbene ritualmente convocata per i giorni 27.9.2025 e 2.10.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

GSD SAN GIORGIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Davide Aliberti, Lucrezia Calosso, Eleonora Sassi, Assunta De Russis, Matteo Bava e Stefania Buzdugan, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Davide ALIBERTI,

- Sig. Matteo BAVA,

- Sig.ra Eleonora SASSI,

- Sig.ra Assunta DE RUSSIS,

- Sig.ra Lucrezia CALOSSO,

- Sig.ra Stefania BUZDUGAN,

- Società GSD SAN GIORGIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Davide Aliberti;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Davide ALIBERTI,

- 2 (due) mesi di inibizione e 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Matteo BAVA,

- 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Eleonora SASSI,

- 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Assunta DE RUSSIS,

- 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per la Sig.ra Lucrezia CALOSSO,

- 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per la Sig.ra Stefania BUZDUGAN,

- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società GSD SAN GIORGIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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