FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 291/AA del 12/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SEMERARO – BORDINI – ASD MEDOLLA SAN FELICE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 506 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro SEMERARO, Lorenzo BORDINI e della società ASD MEDOLLA SAN FELICE, avente ad oggetto la seguente condotta:
Alessandro SEMERARO, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società Medolla San Felice A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara Scandiano – Medolla, disputata il 30.11.2025 e valevole per il Campionato di Promozione del C.R. Emilia Romagna, Girone B, della stagione sportiva 2025-2026, nel corso delle interviste post gara concesse agli organi di stampa e riprese da varie testate giornalistiche online, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;
Lorenzo BORDINI, all’epoca dei fatti direttore generale della società Medolla San Felice A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, al termine della gara Scandiano – Medolla, disputata il 30.11.2025 e valevole per il Campionato di Promozione del C.R. Emilia Romagna, Girone B, della stagione sportiva 2025-2026, nel corso delle interviste post gara concesse agli organi di stampa e riprese da varie testate giornalistiche online, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;
ASD MEDOLLA SAN FELICE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascrivibili ai predetti sig.ri Alessandro Semeraro e Lorenzo Bordini nella propria qualità, all’epoca dei fatti, di tesserati della società;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Alessandro SEMERARO,
- Sig. Lorenzo BORDINI,
- Società ASD MEDOLLA SAN FELICE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni Levati;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva per il Sig. Alessandro SEMERARO,
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Lorenzo BORDINI,
- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD MEDOLLA SAN FELICE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
