FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 293/AA del 12/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MORDAGA – ALLEGRI – SSD ROMAIANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 178 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Savino MORDAGA',
Mauro ALLEGRI e della società ROMAIANO SSD, avente ad oggetto la seguente condotta: Savino MORDAGA', allenatore iscritto al settore tecnico della F.I.G.C. all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Santa Maria a Monte e soggetto che ha svolto, all’interno e nell’interesse della società Romaiano S.R.L. S.S.D., attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dall’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024- 2025 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso, pur non essendo tesserato per la società Romaiano S.R.L. S.S.D. ed in costanza di tesseramento per la società A.S.D. Santa Maria a Monte, collaborato all’organizzazione dell’open day svolto il 19.6.2025 dalla società Romaiano S.R.L. S.S.D. presso la propria sede, in occasione del quale era presente ed al quale hanno preso parte, tra gli altri, giovani calciatori all’epoca tesserati per la società A.S.D. Santa Maria a Monte, in assenza del nulla osta da parte della predetta società di appartenenza;
Mauro ALLEGRI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Romaiano S.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso organizzato l’open day svolto il 19.6.2025 dalla società Romaiano S.S.D. presso la propria sede, in occasione del quale era presente il tecnico sig. Savino Mordagà, pur non essendo tesserato per la società Romaiano S.R.L. S.S.D. ed in costanza di tesseramento per la società A.S.D. Santa Maria a Monte, ed al quale hanno preso parte, tra gli altri, giovani calciatori all’epoca tesserati per la società A.S.D. Santa Maria a Monte, in assenza del nulla osta da parte della predetta società di appartenenza;
ROMAIANO SSD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti erano tesserati i soggetti avvisati nel citato provvedimento di conclusione delle indagini;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Savino MORDAGA',
- Sig. Mauro ALLEGRI,
- Società ROMAIANO SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Fulvia Quirici;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Savino MORDAGA',
- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Mauro ALLEGRI,
- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ROMAIANO SSD;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
