FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 298/AA del 14/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DI LABIO – S.S. CHIETI F.C. 1922 S.R.L.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 228 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe Gianni DI LABIO, e della società S.S. CHIETI F.C. 1922 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe Gianni DI LABIO, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Chieti F.C. 1922 s.r.l., in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 5, comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per avere lo stesso, in data 28.8.2025, tesserato il Sig. Alessandro Mancinelli quale dirigente della società S.S. Chieti F.C. 1922 s.r.l., nonché per avere consentito a quest’ultimo di svolgere fino all’attualità il ruolo ed i compiti di dirigente, nonostante fosse stato destinatario di un provvedimento di D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle Manifestazioni Sportive) emesso dal Questore di Chieti in data 23.9.2023 per la durata di anni quattro, per essersi reso responsabile di episodi di violenza che turbavano l’ordine pubblico e mettevano in pericolo l’incolumità di altre persone, consistite nell’essersi introdotto, al termine della gara Chieti – L’Aquila 1927 disputata in data 17.9.2023 e valevole per il campionato di Serie D, “all'interno dei locali adibiti a spogliatoio dei calciatori, a seguito di una discussione sorta tra i giocatori di entrambe le predette compagini sportive, scagliava una bottiglietta di plastica chiusa e piena d'acqua, che attingeva direttamente un dirigente accompagnatore della squadra aquilana, colpendolo al volto, provocandogli un trauma, resosi immediatamente visibile al predetto personale di Polizia presente allo stadio e per il quale, il giorno successivo, il pronto soccorso dell'ospedale di Avezzano (AQ) formulava prognosi di gg. 7 (sette) s.c.”;

S.S. CHIETI F.C. 1922 S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti erano tesserati i soggetti avvisati nel presente provvedimento di conclusione delle indagini;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Giuseppe Gianni DI LABIO,

- Società S.S. CHIETI F.C. 1922 S.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Gianni Di Labio;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe Gianni DI LABIO,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società S.S. CHIETI F.C. 1922 S.R.L.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it