FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 319/AA del 28/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CHERNYSHEV – CBS SCUOLA CALCIO ASD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 265 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Aleksandr CHERNYSHEV, e della società CBS SCUOLA CALCIO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:
Aleksandr CHERNYSHEV, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società C.B.S Scuola Calcio A.S.D. ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 16.7.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società C.B.S. Scuola Calcio A.S.D., sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;
CBS SCUOLA CALCIO ASD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Aleksandr Chernysev ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Aleksandr CHERNYSHEV,
- Società CBS SCUOLA CALCIO ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Maurizio Ariaudo;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Aleksandr CHERNYSHEV,
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società CBS SCUOLA CALCIO ASD;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
