F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0113/CFA pubblicata il 16 Aprile 2026 (motivazioni) – Omissis

Decisione n. 0113/CFA/2025-2026 

Registro procedimenti n. 0135/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Antonino Anastasi – Presidente

Francesco Tuccari – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Ivo Correale – Componente

Salvatore Casula - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso numero 0135/CFA/2025-2026 proposto dai signori [Calciatore A], all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società [Società A], e [Allenatore X], all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società [Società A], per la revocazione e/o revisione ai sensi dell’art. 63 C.G.S. della decisione della Corte Federale d'Appello n. 0015/CFA-2025-2026 del 23.07.2025 con la quale è stata disposta la conferma delle seguenti sanzioni: al sig. [Allenatore X] la squalifica di anni 5 (cinque), al sig. [Calciatore A] la squalifica di anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei);

visto il ricorso e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza del 10.4.2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Salvatore Casula e sentiti l’Avv. [Avv. Ricorrenti] per i ricorrenti e l’Avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale; presente altresì il signor [Allenatore X], ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

RITENUTO IN FATTO

1. In data 13.3.2026, i signori [Allenatore X] e [Calciatore A], all’epoca dei fatti rispettivamente allenatore e calciatore tesserati per la società [Società A] (nel prosieguo anche “[Società A]”), hanno presentato un ricorso straordinario per revocazione e/o revisione della decisione della Corte Federale d’Appello n. 15/2025-2026, resa in data 23 luglio 2025, relativa ai reclami riuniti n. 0138, 0139 e 0140/CFA/2024-2025, nella parte in cui è stato respinto il reclamo n. 0138/CFA/2024-2025 da loro proposto e confermate le sanzioni disciplinari irrogate nei loro confronti dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare con la decisione n. 0233/TFNSD-2024-2025, ossia la squalifica di anni 5 (cinque) al sig. [Allenatore X] e di anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) al sig. [Calciatore A].

2. L’oggetto del presente giudizio riguarda la gara del [Campionato regionale giovanile], ultima di stagione, disputata il 22.3.2025 tra la [Società B] e la A.S.D. [Società A], terminata con il risultato di 2-2.

Successivamente alla disputa della gara, era pervenuta alla Procura Federale della F.I.G.C., per il tramite del Presidente del C.R. Sicilia della L.N.D., un esposto sottoscritto dal Presidente della società [Società C], militante anch’essa nel [Campionato regionale giovanile], il quale aveva denunciato che la gara tra [Società B] e [Società A] fosse stata caratterizzata da gravi irregolarità volte ad alterarne il risultato finale. Con il conseguimento del risultato di pareggio mediante le irregolarità lamentate, il [Società A] aveva raggiunto alla vetta della classifica proprio l’[Società C], così garantendosi il diritto a disputare lo spareggio per la vittoria del Campionato.

A detta dell’esponente, nel corso del secondo tempo, mentre [Società A] conduceva l’incontro con il punteggio di 2-1, l’allenatore di detta società -appreso il risultato della concomitante partita che andava disputando l’[Società C]- avrebbe indotto ad uscire senza motivo alcuni suoi giocatori dal campo con l’evidente intento di lasciare la squadra in sette e far vincere la [Società B] che così si sarebbe aggiudicata il campionato, senza peraltro riuscirvi grazie alla opposizione di otto dei suoi calciatori, i quali si rifiutavano di abbandonare immotivatamente il terreno di gioco.

Accadeva quindi che nei minuti di recupero del secondo tempo, uno dei calciatori precedentemente usciti dal terreno di gioco su indicazione dell’allenatore faceva rientro in campo ed atterrava platealmente un avversario in area, procurando così il calcio di rigore che permetteva alla [Società B] di appaiare [Società C] alla vetta della classifica e guadagnare il diritto allo spareggio per la aggiudicazione del campionato.

All’esposto venivano allegati alcuni documenti tra i quali un file audio, una chat di sfogo della madre di un calciatore del [Società A] ed una serie di video dai quali, nella prospettazione dell’esponente, si poteva rilevare che la predetta società per alcune frazioni della gara aveva effettivamente giocato con solo otto calciatori e che in occasione del rigore il portiere aveva indicato all’attaccante avversario dove indirizzare il tiro per segnare la rete del pareggio.

La Procura Federale acquisiva inoltre una segnalazione anonima del 26.3.2025 alla quale erano allegati tre file video riguardanti la gara in questione e che confermavano sostanzialmente quanto già riportato nell’esposto.

Nel corso dell’attività istruttoria, venivano acquisite alcune chat tra calciatori del [Società A] e dell’[Società C] e il link al canale YouTube dal quale era possibile visualizzare l’intera gara. Veniva quindi disposta l’audizione di un significativo numero di tesserati e di soggetti che comunque potevano riferire circostanze rilevanti ai fini delle indagini.

3. All’esito di tale attività, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini all’allenatore della società [Società A], il signor [Allenatore X], e ai calciatori della società [Calciatore A], [Calciatore B] e [Calciatore C], per la violazione, tra gli altri, dell’art. 30 C.G.S.; la società [Società A] veniva coinvolta a titolo di responsabilità oggettiva per l’operato dei propri tesserati e la società [Società B] a titolo di responsabilità presunta.

A seguito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, i tesserati [Allenatore X] e [Calciatore A] / [Dirigente], nonché le due società facevano pervenire proprie memorie difensive con le quali confutavano l’accusa mossa nei loro confronti. Il calciatore [Calciatore C], come detto tesserato per il [Società A], chiedeva invece che fosse disposta la sua audizione.

Nel corso della sua deposizione davanti agli organi inquirenti, il [Calciatore C] ammetteva di avere tenuto un comportamento reticente in occasione delle sue precedenti audizioni e consegnava una sua dichiarazione spontanea con la quale forniva una completa ed esaustiva ricostruzione degli accadimenti verificatisi in occasione della gara. Produceva inoltre una copia integrale della chat intercorsa tra lui e il calciatore [Calciatore H] dell’[Società C] e cinque filmati della gara comprovanti quanto da lui riferito.

Il signor [Calciatore C] chiedeva ed otteneva quindi una applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 126 C.G.S., la cui entità veniva commisurata anche tenendo conto dell’atteggiamento collaborativo da lui tenuto e del contributo fornito alle indagini.

Nei confronti di tutti gli altri tesserati, la Procura Federale emetteva invece il deferimento davanti al Tribunale Federale Nazionale.

4. Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione in data 19.6.2025, irrogava nei confronti del signor [Allenatore X] la squalifica per anni cinque, del signor [Calciatore A] la squalifica di anni quattro e mesi sei, del signor [Calciatore B] la squalifica per anni quattro. Sanzionava inoltre la società [Società A] con nove punti di penalizzazione di cui tre da scontarsi nella stagione sportiva 2024/25 e sei nella successiva stagione sportiva 2025/26, nonché la società [Società B] con 23 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2024/25.

Avverso tale decisione, proponevano reclamo i signori [Allenatore X] e [Calciatore A], i genitori del calciatore minorenne [Calciatore B] e la società [Società B]. La pronuncia non veniva invece impugnata dalla società [Società A], nei confronti della quale la stessa diventava pertanto definitiva. All’esito del giudizio di secondo grado, la Corte Federale d’Appello respingeva i reclami proposti dai tesserati [Allenatore X], [Calciatore A] / [Dirigente] e [Calciatore B] confermando così la sentenza di primo grado.

Con riferimento invece al reclamo proposto dalla società [Società B], come detto sanzionata con 23 punti di penalizzazione a titolo di responsabilità presunta, la Corte Federale d’Appello disponeva l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti alla Procura Federale, rilevando che alla luce di tutte le risultanze processuali potesse emergere la configurabilità -quantomeno in termini di concreta ipotesi di accusa a carico della [Società B]- di una responsabilità diversa e ben più grave di quella ascrivibile ai sensi dell’art. 6, comma 5, C.G.S.

5. Per effetto di tale pronuncia, la Procura Federale procedeva ad aprire un procedimento avente ad oggetto “Accertamenti in merito al comportamento tenuto da tesserati per la società [Società B] in occasione della gara [Società B] - [Società A] del 22 marzo 2025, valevole per il girone C del campionato under 17 regionale”.

Nel corso dell’attività inquirente, venivano acquisiti ulteriori documenti e disposta l’audizione di due calciatori tesserati per la [Società B] -i signori [Calciatore F] e [Calciatore G]- i quali avrebbero tenuto comportamenti ritenuti anomali nel corso della gara, in occasione della assegnazione calcio di rigore a tempo quasi scaduto che aveva portato al risultato di pareggio dell’incontro.

Conclusa tale attività inquirente, il Procuratore Federale Interregionale in data 13.10.2025 comunicava al Procuratore Generale dello Sport l’intendimento di disporre l’archiviazione del procedimento, ritenendo che dalle indagini non sarebbero emersi “… elementi tali da poter ipotizzare concretamente condotte di rilievo disciplinare poste in essere da soggetti tesserati per la [Società B] tali da poter ritenere configurabile in capo alla stessa una responsabilità diretta od oggettiva per i fatti acclarati con la decisione Corte Federale di Appello che ha dato avvio al presente procedimento”.

Con nota in data 15.10.2025, tuttavia, il Procuratore Generale dello Sport non condivideva l’intendimento di archiviazione, evidenziando come dalle risultanze istruttorie alcune circostanze apparissero emblematiche di un comportamento connivente nell’alterazione del risultato della gara da parte di alcuni calciatori della [Società B]. In particolare, veniva ritenuto alquanto anomalo che l’allenatore del [Società A] [Allenatore X] togliesse dal campo un consistente numero di giocatori ma che alcuni di costoro si rifiutassero di ottemperare a tale inspiegabile richiesta. Non solo, ma era altresì emerso che dopo la trasformazione del calcio di rigore conseguente a un fallo plateale commesso nei minuti di recupero, il giocatore dello [Società B] [Calciatore F] non avesse in alcun modo esultato (nonostante il conseguimento del pareggio e la possibilità di disputare gli spareggi), mentre il compagno di squadra [Calciatore G], dopo aver trasformato il rigore anomalo, inspiegabilmente si scambiasse addirittura il “cinque” con il giocatore avversario [Calciatore E].

Il Procuratore Generale dello Sport riteneva quindi che potesse affermarsi una responsabilità diretta dei calciatori [Calciatore F] e [Calciatore G], con conseguente necessità di modificare il capo di incolpazione anche ai danni della società [Società B], considerato oltre tutto che il proscioglimento di tale società sostanzialmente avrebbe reso vano perfino il deferimento a suo tempo formulato contro di essa dal Procuratore Federale. Invitava quindi quest’ultimo alla nuova formulazione del capo di incolpazione nei confronti dei tesserati [Calciatore F] e [Calciatore G], nonché della società [Società B] ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 30, comma 1, del codice di Giustizia Sportiva.

6. Il successivo 1.12.2025, il Procuratore Federale Interregionale deferiva quindi davanti al Tribunale Federale Territoriale della Sicilia i signori [Calciatore F] e [Calciatore G], all’epoca dei fatti calciatori tesserati della società [Società B], per rispondere della violazione degli artt. 30, comma 1, e 4, comma 1, C.G.S., per avere posto in essere -in concorso con altri- atti diretti ad alterare la gara [Società B] [Società A] del 22.3.2025, nonché la società [Società B] a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30, comma 4, del C.G.S. per la condotta posta in essere dai propri tesserati [Calciatore F] e [Calciatore G].

In data 16.12.2025, sempre il Procuratore Federale Interregionale a seguito dell’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 24 pfi 25-26, avente ad oggetto: “Stralcio dal proc. 946 pf 24-25 per accertamenti in ordine ai comportamenti omissivi posti in essere da alcuni tesserati e volti ad alterare il regolare svolgimento della gara [Società B] - [Società A] valevole per il Campionato Under 17 – Girone C organizzato dal [Comitato Regionale] e svoltasi il 22 marzo 2025”, deferiva davanti al Tribunale Federale Territoriale della Sicilia i signori [Calciatore D] e [Calciatore E], all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società [Società A], per rispondere della violazione degli artt. 30, commi 1 e 6, e 4, comma 1, del C.G.S., e i signori [Dirigente Y], [Dirigente Z] e [Dirigente W], all’epoca dei fatti calciatore il primo e dirigenti gli altri della società [Società A], per rispondere della violazione degli artt. 30, comma 7, e 4, comma 1 del C.G.S., nonché la società [Società A] a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30, commi 4 e 6, del C.G.S.

7. All’esito di questo ulteriore giudizio e riuniti i procedimenti relativi a tali due deferimenti, in data 12.2.2026 il Tribunale Federale Territoriale della Sicilia proscioglieva i signori [Calciatore F], [Calciatore D], [Calciatore E], [Dirigente Z] e [Dirigente W] dagli illeciti loro rispettivamente ascritti; irrogava invece nei confronti del signor [Calciatore G] la squalifica per anni quattro, nei confronti del signor [Dirigente Y] la squalifica per mesi otto, nei confronti della società [Società A] l’ammenda di € 1.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta posta in essere dal calciatore [Dirigente Y] e nei confronti della società [Società B] la sanzione di sette punti di penalizzazione.

Avverso tale pronuncia, presentavano reclamo i signori [Dirigente Y] e [Calciatore G], nonché le società [Società A] e [Società B].

Con decisione n. 99/CFA-2025-2026, la Corte Federale d’Appello, in parziale riforma della pronuncia impugnata, riduceva la squalifica inflitta a [Dirigente Y] Antonio a mesi quattro e proscioglieva la società [Società A], in virtù del principio del ne bis in idem, dalla incolpazione relativa a tale secondo procedimento a titolo di responsabilità oggettiva, confermando nel resto la decisione di primo grado. 8. Ritenendo che la decisione del Tribunale Federale Territoriale della Sicilia avesse radicalmente ridisegnato il quadro fattuale e soggettivo dell’illecito sportivo originariamente contestato, i signori [Allenatore X] e [Calciatore A] hanno presentato un atto denominato: “Ricorso per revocazione e/o revisione straordinaria avverso la decisione della Corte Federale d’Appello n. 15/2025-2026 – Stagione Sportiva 2024-2025”, proposto in via principale come istanza di revisione per sopravvenienza di fatti e documenti decisivi, e in via subordinata, comunque, come domanda di revocazione per errore di fatto.

Con il primo motivo, i ricorrenti hanno sostenuto che la decisione del Tribunale Federale Territoriale della Sicilia del 12.2.2026 costituirebbe un nuovo atto giurisdizionale che avrebbe radicalmente demolito quello che secondo loro sarebbe “il perno del quadro accusatorio” posto a fondamento della condanna nei loro confronti, ossia le dichiarazioni accusatorie del calciatore [Calciatore C], il quale a seguito delle ulteriori indagini sarebbe stato invece dichiarato inattendibile.

I video acquisiti dimostrerebbero che non corrispondeva al vero la circostanza che nel corso del secondo tempo della partita in questione la squadra del [Società A] fosse rimasta con solo otto giocatori, né tanto meno che i due dirigenti di tale società [Dirigente W] e [Dirigente Z], avessero assistito alla presunta richiesta dell'[Allenatore X] ai propri giocatori di uscire dal terreno di gioco.

Conseguentemente, le affermazioni del [Calciatore C] sarebbero state, secondo il T.F.T. della Sicilia, solo delle mere percezioni soggettive che non consentirebbero di sostenere, secondo un parametro di giudizio di alta probabilità prossimo alla certezza, l’illecito sportivo contestato.

A detta dei ricorrenti, il giudizio di radicale inattendibilità del teste [Calciatore C] avrebbe quindi non soltanto determinato il proscioglimento dei calciatori deferiti con l’accusa di avere dato seguito alle direttive dell'[Allenatore X], ma avrebbe travolto anche le posizioni dei due ricorrenti.

In particolare, le direttive del [Allenatore X] non avrebbero alcuna connotazione anomala, ma andrebbero lette semplicemente in chiave tecnico-tattica; la condotta del [Calciatore A] in occasione del calcio di rigore, una volta decontestualizzata dalle accuse del [Calciatore C], “perde il carattere di univoca intenzionalità fraudolenta, riassumendo invece i connotati di un fallo certamente goffo e forse irruento ma non finalizzato ad alcun illecito sportivo proprio perché la sua qualificazione come atto deliberato di un illecito sportivo poggiava su un contesto che la nuova decisione del TFT ha dimostrato essere totalmente insussistente”.

Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno lamentato una “patologia del sistema”, ossia una presunta coesistenza, all'interno dello stesso ordinamento sportivo, di due ricostruzioni del medesimo fatto storico (l'alterazione della gara del 22 marzo 2025) che sarebbero non solo diverse, ma logicamente e sostanzialmente incompatibili, con conseguente violazione dei principi di coerenza, proporzionalità e ragionevolezza.

Da un lato, il Tribunale Federale Nazionale avrebbe qualificato il fatto come un illecito sportivo grave, orchestrato e posto in essere da più tesserati del [Società A] con ruoli definiti e convergenti; dall’altro, il Tribunale Federale Territoriale della Sicilia avrebbe invece radicalmente ridimensionato lo stesso fatto e smantellato la narrazione del complotto di squadra attraverso il proscioglimento di diversi presunti partecipi e la dequalificazione della portata probatoria degli unici elementi posti a supporto della precedente condanna, ossia il frame video e le dichiarazioni del [Calciatore C]. Con il terzo motivo, è stato dedotto un “errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 63, n. 4, C.G.S.”, consistente nella supposizione di un fatto la cui verità sarebbe stata incontrovertibilmente esclusa dalla decisione del Tribunale Federale Territoriale della Sicilia a seguito della ulteriore attività istruttoria espletata.

La Corte Federale d’Appello avrebbe fondato la sua decisione sulla base dell’esistenza di un contesto di fraudolenza collettiva e di un’azione concertata da parte di più tesserati del [Società A], che sarebbe stata successivamente esclusa dal T.F.T. della Sicilia. Così operando, la Corte sarebbe incorsa in una svista, giacché avrebbe giudicato sulla base di un quadro fattuale rivelatosi poi insussistente.

I ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo in via principale la revoca e/o annullamento della decisione n. 15/2025-2026 della Corte Federale d’Appello del 23 luglio 2025 (reclami n. 0138, 0139, 0140/CFA/2024-2025) e, per quanto di ragione, la decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 0233TFNSD-2024-2025, nelle parti in cui hanno irrogato le sanzioni a loro carico, previa rinnovazione del giudizio alla luce delle sopravvenienze istruttorie; in via subordinata l’accoglimento del ricorso per revocazione per l’errore di fatto dedotto, con conseguente annullamento delle sanzioni impugnate.

9. In data 1.4.2026, la Procura Federale ha presentato le proprie controdeduzioni avverso il ricorso proposto dai signori [Allenatore X] e [Calciatore A].

In via pregiudiziale è stata dalla Procura Federale eccepita la inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso, giacché uno dei ricorrenti, il signor [Calciatore A], è risultato avere già proposto impugnazione dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. avverso la decisione della C.F.A. n. 15/CFA-2025-2026, con udienza di discussione fissata per il giorno 21.4.2026. A mente di quanto previsto dall’art. 63, comma 5, del C.G.S. del C.O.N.I., la revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport. L’attivazione del giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia da parte di uno soltanto dei due ricorrenti in relazione al medesimo fatto storico e al medesimo impianto accusatorio determinerebbe secondo la Procura Federale una preclusione che investe l’intero thema decidendum oggetto del presente ricorso, non essendo ammissibile una frammentazione delle tutele su identica vicenda sostanziale. Pertanto, la inammissibilità e/o improcedibilità sopra evidenziata ricadrà anche sulla posizione dell’altro ricorrente.

Sempre in via pregiudiziale, è stata eccepita l’inammissibilità del ricorso perché non riconducibile ad alcuno dei presupposti tipici e tassativi previsti dall’art. 63 C.G.S. per l’esperibilità dei rimedi straordinari della revocazione e revisione.

Secondo la Procura Federale non sarebbe nemmeno chiaro di quale dei due istituti -revocazione o revisione- si chiede l’applicazione, il che renderebbe già per tale ragione inammissibile il ricorso. Ad ogni buon conto, nessuna delle ipotesi di revocazione tassativamente previste dall’art. 63, comma 1, C.G.S. sarebbe riconducibile al caso in questione; conseguentemente, un ricorso per revocazione che si limiti a contestare un’erronea e contraddittoria motivazione conseguente a un mancato esame o errata valutazione di un documento ritenuto decisivo sarebbe inevitabilmente inammissibile.

Così pure, sempre secondo la prospettazione della Procura Federale, non sarebbe ravvisabile alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 63, comma 4, C.G.S. per la revisione del giudizio. Anche nel caso in cui le prove fossero state solamente ignorate o trascurate, e non siano realmente sopravvenute, il ricorso per revisione non meriterebbe accoglimento in quanto un eventuale vaglio critico della motivazione che le avesse erroneamente ignorate può essere sollevato solo avanti al Collegio di Garanzia dello Sport.

Nel merito, poi, il ricorso sarebbe infondato.

Secondo la Procura Federale sarebbe incontrovertibile che la gara in questione sia stata oggetto di un’operazione di alterazione del risultato, così come accertato dalla Corte Federale d’Appello che ha già sanzionato in via definitiva alcuni tra i promotori e gli esecutori dell’illecito.

I due procedimenti che hanno dato luogo ai reclami in discussione, lungi dal costituire una “duplicazione” o una “sorpresa processuale”, rappresenterebbero il completamento del quadro sanzionatorio nei confronti di quei soggetti che, a vario titolo, avrebbero partecipato all'esecuzione del disegno illecito o comunque avrebbero omesso di denunciarlo, nonché della società [Società B], la quale avrebbe beneficiato dell’alterazione del risultato.

Il ricorso, in sostanza, si baserebbe su una ricostruzione parziale e non corretta del quadro fattuale e probatorio, giacché non sarebbe vero che la decisione del T.F.T. della Sicilia abbia demolito le risultanze che avevano condotto alla pronuncia di condanna da parte del T.F.N. e della Corte Federale d’Appello, né tanto meno costituirebbe un fatto nuovo ma piuttosto una diversa valutazione di un unico segmento relativamente alla deposizione del calciatore [Calciatore C], che non è mai stato ritenuto inattendibile e le cui dichiarazioni semplicemente non sono state da sole ritenute sufficienti per una affermazione di responsabilità di alcuni dei deferiti.

Le argomentazioni avanzate con il ricorso, insomma, non sarebbero idonee ad incidere sulle statuizioni già rese nei precedenti gradi del giudizio, ma costituirebbero niente più che una mera richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, inammissibile e comunque infondata.

10. In data 3.4.2026, i ricorrenti hanno depositato le loro memorie di replica, con le quali hanno contestato quanto dedotto ed eccepito dalla Procura Federale.

Quanto alla eccezione di inammissibilità del ricorso, hanno evidenziato una illogicità del ragionamento dell’Organo requirente, rilevando che se si fosse atteso l’esito del giudizio davanti al Collegio di Garanzia, sarebbe spirato il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione del ricorso per revocazione.

La Procura Federale avrebbe poi fornito una lettura errata dell’art. 63 del C.G.S. del C.O.N.I., che escluderebbe la possibilità di esperire i rimedi della revocazione e della revisione solo quando la parte abbia agito davanti all’autorità giudiziaria e non invece nel caso in cui abbia proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. E in ogni caso, solo uno dei ricorrenti si è rivolto al Collegio di Garanzia, per cui il giudizio può andare avanti nei confronti dell’altro ricorrente.

L’eccezione di genericità del ricorso sarebbe altresì infondata, in base al principio iura novit curia, per cui costituirebbe un preciso potere-dovere del giudicante la qualificazione del rimedio, essendo egli tenuto ad esaminare l’istanza a prescindere dalle imprecisioni terminologiche utilizzate. Nel merito, la decisione del Tribunale Federale Territoriale avrebbe minato la gravità, precisione e conordanza degli indizi raccolti nel primo giudizio, facendo crollare l’intero impianto accusatorio.

11. All’udienza collegiale dell’11.4.2026, sentiti l’Avv. [Avv. Ricorrenti] per i ricorrenti e l’Avv. [Avv. Procura Federale] in rappresentanza della Procura Federale, il procedimento è stato tenuto a decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti avanzano in via principale una “istanza di revisione del giudizio ex art. 63, comma 4, C.G.S. fondata sulla sopravvenuta conoscenza di fatti e documenti aventi carattere di decisività rispetto all’esito del procedimento definito con la decisione  n. 15/2025-2026 della Corte Federale d’Appello del 23 luglio 2025”. Tale sopravvenienza consiste nell’emersione di un nuovo atto giurisdizionale, ossia la decisione del Tribunale Federale Territoriale della Sicilia del 12.2.2026 che nella prospettazione difensiva avrebbe radicalmente demolito il perno del quadro accusatorio posto a fondamento della sentenza di condanna, ossia le dichiarazioni accusatorie del calciatore [Calciatore C].

In via subordinata, gli stessi ricorrenti deducono un “errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 63, n. 4, C.G.S., applicabile al processo sportivo”. L’errore sarebbe stato determinato dalla supposizione di un fatto la cui verità è stata poi incontrovertibilmente esclusa dalla decisione del T.F.T. della Sicilia a seguito di una nuova attività istruttoria.

2. Preliminarmente, appare opportuno rimarcare che sia il giudizio di revisione, sia quello di revocazione, entrambi regolati dall’art. 63 C.G.S, sono articolati in due distinte fasi: una preliminare e rescindente, volta ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e una successiva e rescissoria, con riapertura della valutazione nel merito, possibile unicamente qualora il riscontro preliminare sul profilo rescindente si sia concluso in senso positivo (cfr. Corte federale d’appello Sez. I, dec. n. 0009/CFA/2022-2023; v. anche: n. 85/2021-2022 e SSUU, n. 57/2019-2020). E solo il vaglio in senso positivo della sussistenza di una delle cause di revisione o di revocazione può consentire all’organo giudicante sportivo di riaprire il giudizio e, ove ne sussistano i presupposti, di emendare i vizi di quello precedente.

Questa Corte Federale ha già avuto modo di affermare che il vaglio rescindente di ammissibilità costituisce quindi un filtro che è funzionale a consentire la celebrazione del giudizio di revisione o di revocazione, nel caso appunto in cui emergano sopravvenienze fattuali suscettibili di indurre il giudice della revisione a riconsiderare alla loro luce il precedente assetto decisorio di condanna (C.F.A. SS.UU. decisione n. 13/CFA/2023-2024).

Quelli di revisione e di revocazione sono quindi rimedi di natura eccezionale e straordinaria, poiché tendono a rimettere in discussione una decisione di condanna irrevocabile, per esigenze di giustizia sostanziale ed all’esclusivo fine di porre rimedio ad un errore giudiziario che abbia portato alla condanna di un soggetto che risulti estraneo ai fatti a lui ascritti.

Ed è appunto per tale motivo che, a pena di inammissibilità, tali rimedi siano esperibili solo se le ragioni poste a loro fondamento sopraggiungano o vengano scoperte in un momento successivo al passaggio in giudicato della pronuncia di condanna, poiché, se così non fosse, il giudizio ex art. 63 C.G.S. sostanzialmente si trasformerebbe in una inammissibile e non prevista possibilità di appello sine die, in violazione dei termini processuali (e perentori) di decadenza, e, in ultima analisi, del principio di certezza e definitività delle pronunce giurisdizionali.

Per quanto qui di interesse, è risultato che uno degli odierni ricorrenti, il signor [Calciatore A], abbia proposto impugnazione della pronuncia a lui sfavorevole davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.

Questa Corte Federale non intende discostarsi dal proprio orientamento giurisprudenziale in tema di possibilità di revisione o revocazione in ipotesi di contemporanea impugnazione davanti al Collegio di Garanzia dello Sport. Anche di recente, è stato chiaramente ribadito che “… non è affatto illogica la previsione secondo cui le decisioni della giustizia sportiva non sono più soggette a revisione o revocazione quando sia stata proposta impugnazione al Collegio di Garanzia o al giudice statale. In tali eventualità, infatti, la sopravvenienza di nuove prove potrebbe costituire motivo di revocazione della decisione del Collegio di Garanzia o del giudice statale (Corte fed. App., SS.UU. n. 62/2020/2021)” (C.F.A. SS.UU., dec. n. 106/CFA/2025-2026).

E poiché attualmente pende un ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport in merito ai fatti che formano oggetto del presente giudizio, tanto basterebbe per ritenere inammissibile, quanto meno per la posizione del signor [Calciatore A], il ricorso proposto. 3. Il ricorso è peraltro da ritenersi inammissibile anche sotto un ulteriore profilo.

Come anche rilevato dalla Procura Federale, l’atto introduttivo del presente giudizio è estremamente generico e non consente di comprendere a quale delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 63 C.G.S. i ricorrenti intendano fare riferimento.

Le due impugnazioni avanzate nello stesso ricorso, revisione e revocazione, sono come detto mezzi straordinari a critica vincolata, esperibili unicamente per vizi specifici, ed è quindi preciso onere del ricorrente specificare, a pena d’inammissibilità, a quale dei motivi di revisione o di revocazione -i quali come noto costituiscono un numerus clausus- si intenda fare riferimento; e il requisito della specificità, lungi dal costituire un mero formalismo, rappresenta la diretta conseguenza della natura eccezionale di questi rimedi, che derogano al principio fondamentale della stabilità del giudicato e proprio per tale ragione esigono che chi intenda farli valere dimostri di muoversi entro le strette maglie delle fattispecie tipizzate dalla norma. Diversamente operando, verrebbe impedito al giudicante di effettuare il controllo di ammissibilità che la normativa impone.

Sotto questo specifico profilo, proprio in tema di ricorso ex art. 63 C.G.S., questa Corte Federale ha avuto modo di affermare che: “E’ inammissibile per genericità il reclamo allorché non viene sussunta la circostanza in modo puntuale e specifico alla fattispecie revocatoria di cui all’art. 63, comma 1, lett. c) e d) CGS né alla alternativa fattispecie della revisione di cui al comma 4 della medesima disposizione in quanto vi è una sostanziale delega al collegio giudicante della qualificazione del mezzo straordinario di impugnazione (CFA, SS.UU., n. 59/2019-2020), essendo onere della parte specificare la domanda ed i suoi fondamenti ai sensi dell’art. 49, comma 4, ultima parte CGS, secondo il quale “...i ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili” (C.F.A., Sez. I, dec. n. 39/CFA/2020-2021).

Né vale a sanare tale inammissibilità l’evocazione da parte della difesa dei ricorrenti del principio iura novit curia, che determinerebbe un preciso onere in capo al giudicante di qualificare correttamente l’azione sulla base dei fatti allegati e dedotti, senza arrestarsi a un nomen iuris formale.

Proprio perché tale principio consente al giudice di correggere l’erronea indicazione delle norme di riferimento, ovvero di applicare una norma non espressamente citata a un quadro fattuale o a motivi di doglianza che tuttavia siano stati chiaramente allegati, occorre necessariamente che tali elementi siano stati specificamente inquadrati nell’ambito di una delle fattispecie tipiche previste dall’art. 63 C.G.S., perché in caso contrario verrebbe a mancare la materia stessa su cui l’organo giudicante potrebbe esercitare il proprio potere-dovere di qualificazione giuridica.

4. Anche volendo entrare nel merito dell’argomentazione fornita dalla difesa a sostegno del ricorso, questa non può certamente superare il vaglio di ammissibilità proprio della fase rescindente del presente giudizio.

Come detto, in prima battura viene chiesto un giudizio di revisione della pronuncia nei confronti dei due ricorrenti in virtù del fatto che la decisione del Tribunale Federale Territoriale della Sicilia del 12.2.2026 avrebbe demolito il perno del quadro accusatorio, costituito dalla deposizione del signor [Calciatore C] che sarebbe stato dichiarato inattendibile.

Sulla base del giudizio di radicale inaffidabilità della fonte principale di accusa, ossia la deposizione del [Calciatore C], il T.F.T. della Sicilia avrebbe “coerentemente prosciolto i calciatori che erano stati deferiti proprio per aver dato seguito a quelle presunte direttive del Mister” e tale declaratoria di inattendibilità costituirebbe “un fatto che, se conosciuto all’epoca, avrebbe determinato con ogni verosimiglianza un diverso esito del giudizio”.

Una lettura attenta della motivazione della pronuncia del T.F.T. della Sicilia porta però a smentire tale allegazione difensiva, giacché non risponde al vero che i giudici palermitani siano pervenuti ad una dichiarazione di inattendibilità del calciatore della società [Società A] [Calciatore C].

In realtà, il T.F.T. della Sicilia, nell’esaminare la posizione dei calciatori del [Società A] [Calciatore D] e [Calciatore E], che nella prospettazione accusatoria avrebbero partecipato al primo dei due tentativi di alterazione della gara allontanandosi dal terreno di gioco su indicazione dell'[Allenatore X] così da rimanere in numero insufficiente per la prosecuzione della stessa, ha ritenuto che la deposizione del [Calciatore C] -sotto questo specifico profilo- sia stata dichiaratamente frutto di una sua personale percezione (“Tra il 65esimo e il 70esimo minuto, ho percepito che l’andamento della gara stava però mutando in modo radicale…”) che tuttavia non ha trovato riscontri adeguati per una affermazione di responsabilità di tali due deferiti. E così il Tribunale Federale Territoriale conclude: “Dinanzi a tali elementi incerti, questo Tribunale non può qualificare gli stessi come prove idonee a sostenere l’accusa nei confronti dei signori [Calciatore D] e [Calciatore E] di avere compartecipato all’illecito sportivo che è stato commesso dal proprio allenatore ([Allenatore X]) e da un paio di compagni di squadra ([Calciatore A] e [Calciatore B]), così come accertato dal Tribunale Federale Nazionale con la decisione numero 0233/TFNSD del 23 giugno 2025, poi parzialmente confermata dalla Corte Federale di Appello con la decisione 0015/CFA/2025-2026 del 23 luglio 2025”.

A ben vedere, quindi, non solo il T.F.T. Sicilia non ha mai ritenuto inattendibile il signor [Calciatore C], ma ha anzi sostanzialmente confermato la solidità del quadro probatorio che ha portato all’affermazione di responsabilità dei soggetti già giudicati, ivi compresi gli odierni ricorrenti [Allenatore X] e [Calciatore A]. Il giudice territoriale sportivo ha insomma seguito un percorso logico sostanzialmente analogo a quanto sancito nell’ordinamento statale dall’art. 192 c.p.p., a mente del quale la prova è liberamente valutata (ovviamente motivando i risultati acquisiti ed i criteri adottati), tranne se si tratti di dichiarazioni di un coimputato, nel qual caso si rendono necessari riscontri estrinseci individualizzanti. E nella fattispecie in esame, non sono emersi riscontri estrinseci alle dichiarazioni del compartecipe [Calciatore C] con riferimento alla posizione dei compagni di squadra [Calciatore D] e [Calciatore E], che sono stati invece ravvisati riguardo (anche) alle condotte tenute dai signori [Allenatore X] e [Calciatore A].

Il Tribunale Federale Territoriale, nel decidere in merito a posizioni e addebiti parzialmente differenti, ha condotto una propria autonoma valutazione del compendio probatorio ai fini della decisione sulle specifiche responsabilità dei soggetti deferiti in quella sede. L'avere ritenuto che taluni specifici passaggi del narrato del calciatore [Calciatore C] -in particolare, la circostanza dell'abbandono del campo da parte di alcuni calciatori in un determinato frangente della gara- non trovassero riscontro oggettivo sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità nei confronti di alcuni deferiti, non equivale a una declaratoria di totale e generale sua inattendibilità.

Errano quindi i ricorrenti nell’individuare il “fatto nuovo” che giustificherebbe il giudizio di revisione nella decisione del T.F.T. della Sicilia, perché una pronuncia giurisdizionale in sé considerata non costituisce un "fatto", bensì una valutazione giuridica di fatti e prove acquisiti in un determinato procedimento. L'istituto della revisione è preordinato a consentire una nuova valutazione del materiale probatorio alla luce di elementi fattuali emersi ex novo e non a recepire una diversa valutazione del medesimo (o parzialmente diverso) materiale probatorio operata da un altro giudice in un separato contesto processuale.

5. La censura relativa al preteso "contrasto di giudicati" è parimenti inammissibile.

Tale istituto, mutuato dall'art. 395, n. 5, c.p.c., presuppone un'inconciliabilità logico-giuridica tra due decisioni passate in giudicato, aventi il medesimo oggetto e pronunciate tra le stesse parti. Nel caso in esame, tale presupposto manca del tutto, considerato che i due procedimenti, sebbene scaturiti dal medesimo evento storico, hanno visto coinvolti soggetti parzialmente diversi e hanno avuto ad oggetto capi di imputazione non coincidenti.

La decisione del T.F.T. della Sicilia non ha in alcun modo statuito sulla responsabilità degli odierni ricorrenti, già definita con pronuncia passata in giudicato, ma ha riguardato altri tesserati, il che esclude qualsiasi contrasto di giudicati in senso tecnico.

Il motivo di impugnazione è pertanto privo di pregio giacché la doglianza circa la violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza si è risolta, in ultima analisi, in una critica all'esito del giudizio, evidentemente inammissibile in questa sede straordinaria. La potenziale divergenza di esiti tra procedimenti distinti, ancorché connessi, è infatti una conseguenza fisiologica del sistema processuale, laddove l'accertamento della responsabilità si fonda sul materiale probatorio specificamente raccolto in ciascun giudizio.

6. Infine, deve essere dichiarata inammissibile anche l'istanza subordinata di revocazione per errore di fatto. L'errore di fatto che legittima la revocazione, ai sensi dell'art. 63, comma 1, lett. d) C.G.S., consiste in una falsa percezione della realtà processuale, ovvero in una svista materiale del giudice che suppone l'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti di causa. L'errore deve comunque essere decisivo e non deve attenere a un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato.

Nel caso di specie, non si ravvisa alcun errore percettivo. I ricorrenti lamentano che, dapprima il Tribunale Federale Nazionale e poi la Corte Federale d’Appello, abbiano fondato la propria decisione sul presupposto di un "complotto" di squadra, che sarebbe stato poi smentito dal Tribunale Federale Territoriale della Sicilia.

E’ evidente, però, che tale doglianza non attiene a un errore di fatto, bensì a un preteso errore di valutazione in cui sarebbero incorsi i giudici del procedimento all’esito del quale i due ricorrenti sono stati ritenuti responsabili delle condotte loro ascritte.

In realtà, la ricostruzione del contesto fraudolento e la qualificazione della condotta dei singoli come parte di un disegno collettivo lungi dall’essere state frutto di una svista, sono risultate essere l'esito di un'articolata attività di apprezzamento e interpretazione del materiale probatorio. Contestare tale apprezzamento significherebbe in buona sostanza sollecitare un nuovo giudizio di merito, che tuttavia è precluso in sede di revocazione, e ciò anche a voler prescindere dal fatto che, come detto, la successiva decisione del T.F.T. della Sicilia lungi dall’escludere incontrastabilmente la verità del fatto accertato da questa Corte Federale, si è limitata a fornire una diversa valutazione del materiale probatorio in un diverso procedimento a carico di soggetti differenti. Il che non può, pertanto, assurgere a prova di un errore revocatorio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                 IL PRESIDENTE

Salvatore Casula                                                               Antonino Anastasi    

           

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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