F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 16/TFNST del 15 Aprile 2026 (motivazioni) – Richiesta di Giudizio del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – 16/TFNST

Decisione/0016/TFNST-2025-2026

Registro procedimenti n. 0016/TFNST/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Alessandro Giuseppe Maruccio - Vice Presidente

Antonio Rinaudo - Vice Presidente

Domenico Apicella - Componente (Relatore)

Francesco Corsi - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 aprile 2026, a seguito della Richiesta di Giudizio del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, la seguente

DECISIONE

DECISIONE

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La società ASD ATLETICO RACALE, in persona del Presidente p.t., con ricorso preannunciato via P.E.C. e ritualmente trasmesso alla ASD NOVOLI CALCIO 1942, adiva il Giudice Sportivo Territoriale avverso il risultato della gara disputata in data 01 febbraio 2026 e valevole per il Campionato di Eccellenza Pugliese, eccependo la posizione irregolare del calciatore  SOSA Santiago Nicolas (matr.1037102), partecipante alla suddetta gara, in quanto assumeva – ai sensi dell’art. 10, comma 6, C.G.S. – che il tesseramento per la società resistente fosse viziato da nullità.

In particolare, secondo la ricorrente, il tesseramento del calciatore sarebbe irregolare in quanto viziato dalla nullità dell’antecedente atto di svincolo consensuale sottoscritto dal Presidente della ASD SOCCER MASSAFRA 1963 – nella persona del sig. RUBINO Fernando – durante il periodo di inibizione di due mesi ex art. 126 C.G.S. pubblicato sul C.U. FIGC n. 187/AA del 30 ottobre 2025. La società resistente NOVOLI Calcio 1942, con propria P.E.C. in data 21 febbraio 2026, aveva trasmesso una memoria contenente la documentazione relativa al tesseramento del calciatore unitamente alla copia dell’atto di svincolo, fornitole dallo stesso calciatore.

La società ASD NOVOLI CALCIO 1942, costituendosi in giudizio, eccepiva la regolarità del tesseramento del calciatore SOSA Santiago Nicolas indicato alla data della gara, essendo a loro dire “svincolato” giusta C.U. n. 127 pubblicato dal Comitato Regionale Puglia in data 04 dicembre 2025. Investito della questione, il Giudice Sportivo Territoriale aveva acquisito dall’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Puglia la documentazione relativa alla risoluzione consensuale del contratto di lavoro sportivo ex art. 117 N.O.I.F. del suindicato calciatore unitamente al modulo di censimento della società ASD SOCCER MASSAFRA 1963 con le firme depositate dai singoli dirigenti, tra i quali risultava quella del Presidente inibito RUBINO Fernando e del Direttore Generale Giuseppe DIFINO.

Va precisato che, nella dichiarazione di risoluzione consensuale ex art. 117 N.O.I.F. del 30.11.2025, la società ASD SOCCER MASSAFRA 1963 veniva rappresentata in epigrafe dal sig. RUBINO Fernando mentre – da quanto risulta agli atti – appare opportuno evidenziare che – prima facie – la firma apposta in calce all’atto sia “difforme” da quella depositata nel modulo di censimento della società riferita al sig. Rubino e che la pratica relativa allo svincolo veniva successivamente “dematerializzata”, in data 03.12.2025, dal Direttore Generale sig. DIFINO Giuseppe (cfr. estratto del portale della società acquisito agli atti del Giudice Sportivo Territoriale).

Va rilevato che la validità del tesseramento del calciatore SOSA – con riferimento alla effettiva sottoscrizione dell’antecedente atto di svincolo – rappresenta questione preliminare alla decisione del ricorso, motivo per il quale, ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. b) del C.G.S., il Giudice Sportivo Territoriale deliberava di sospendere ogni decisione in merito all’omologazione del risultato della gara e dei termini del procedimento e di trasmettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti affinché accertasse la validità del tesseramento del calciatore SOSA Santiago Nicolas. All’udienza del 10.04.2026 nessuno compariva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come noto l’inibizione - in ambito sportivo – rappresenta una sanzione disciplinare o amministrativa che applicandosi a dirigenti o collaboratori impedisce loro di rappresentare la società per un periodo determinato potendo, pertanto, configurarsi come una impossibilità temporanea a svolgere le mansioni. Nel caso di specie, così come risulta dal C.U. FIGC n. 187/AA del 30 ottobre 2025 il sig. RUBINO Fernando firmava l’atto di risoluzione contrattuale del contratto di lavoro sportivo ex art. 117 N.O.I.F. durante il periodo di inibizione di due mesi ex art. 126 C.G.S. Da ciò ne deriva la nullità ex tunc dell’atto.

Difatti, l’art. 9 C.G.S. prevede espressamente che “l’inibizione comporti il divieto assoluto di rappresentare la società in qualsiasi attività rilevante per l’ordinamento sportivo e di sottoscrivere atti federali”.  A sostegno di ciò va richiamata la Giurisprudenza sportiva consolidata secondo cui “la firma apposta da un soggetto inibito è da considerarsi tamquam non esset” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Unite, Decisione n. 37/2022). Va altresì evidenziato che la procedura di tesseramento costituisce una fattispecie a formazione progressiva, articolata in una pluralità di passaggi – compilazione e sottoscrizione della modulistica, dematerializzazione dei documenti, richiesta di firma digitale, trasmissione attraverso il sistema federale e successiva validazione da parte degli uffici competenti – ciascuno dei quali contribuisce alla formazione dell’atto finale. In tale contesto, la sottoscrizione della modulistica cartacea relativa alla variazione di tesseramento non può essere considerata un atto meramente interno o privo di rilevanza giuridica, bensì costituisce un passaggio essenziale della procedura, indispensabile per la successiva prosecuzione dell’iter amministrativo federale. L’incertezza o la irregolarità della sottoscrizione sull’atto di “ risoluzione consensuale del contratto di lavoro sportivo” rappresenta, infatti, un requisito necessario per la validità della pratica, tanto che la produzione di un modulo privo di sottoscrizione o recante una sottoscrizione “apocrifa” determinerebbe il blocco della procedura o, comunque, l’impossibilità di procedere alla sua regolare definizione. Ne consegue che l’attività svolta dal Presidente della società ASD SOCCER MASSAFRA 1963, concretantesi nel figurare come soggetto rappresentante la società Massafra nell’atto di risoluzione consensuale, ivi compiutamente generalizzato e indicato come parte che raggiungeva l’accordo con il calciatore per tale risoluzione, risulterebbe, per un verso, elemento univoco e sufficiente per ricondurre al Rubino la paternità di tale manifestazione di volontà e, per altro aspetto, a far presumere (in assenza di ogni altra indicazione contraria emergente dallo stesso atto) la riconducibilità allo stesso della sottoscrizione apposta in calce per la società Massafra; dovendosi certamente ritenere che tale atto di risoluzione consensuale del calciatore SOSA vada qualificato come atto integrante la procedura federale di tesseramento e, dunque, come attività che rientra tra quelle precluse al soggetto colpito dalla sanzione della inibizione. A ciò va aggiunto che la presenza di un atto essenziale compiuto da soggetto inibito all’interno della sequenza procedimentale incide sulla validità dell’intera procedura, non potendo ritenersi che la successiva attività di altri soggetti sia idonea a sanare il vizio originario. Diversamente opinando, si giungerebbe ad una interpretazione che consentirebbe di aggirare agevolmente gli effetti della sanzione disciplinare, eludendola e svuotandola, permettendo al soggetto inibito di perfezionare – attraverso l’apposizione di firma da parte di soggetto/dirigente diverso – l’atto che dovrebbe ritenersi invalido per apocrifia della firma. Nel caso di specie, il Presidente Fernando RUBINO, in costanza della sanzione di inibizione, risulta in epigrafe il legale rappresentante costituito anche se la sottoscrizione e la dematerializzazione dell’atto di risoluzione consensuale relativo al tesseramento del calciatore SOSA, siano avvenute per mano di soggetto/dirigente diverso e ciò probabilmente per evitare la invalidità dell’atto. Tale circostanza determina l’invalidità e conseguente inefficacia dell’atto - comportando l’irregolarità della procedura di tesseramento del calciatore medesimo, con conseguente assenza di valido titolo sportivo alla partecipazione alla gara oggetto di reclamo, ma pone, altresì, dubbi sul comportamento tenuto dalla società Massafra (da persona fisica da individuarsi) che potrebbe integrare  – in caso di riscontro positivo sulla firma falsa – la sostituzione di persona e la falsità in scrittura privata, ipotesi di rilevanza disciplinare per le quali risulta doveroso trasmettere gli atti alla Procura Federale per i conseguenti accertamenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara non valido il tesseramento con la società ASD Novoli Calcio 1942 del calciatore Sosa Santiago Nicolas, sul presupposto della nullità della precedente risoluzione consensuale dello stesso calciatore con la società ASD Soccer Massafra 1963.

Trasmette gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza, ai sensi dell'art. 89, comma 7 CGS, in ordine alla sottoscrizione della risoluzione consensuale tra il calciatore Sosa Santiago Nicolas e la ASD Soccer Massafra 1963.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 aprile 2026.

 

I RELATORI                                                          IL PRESIDENTE

Domenico Apicella                                                  Gioacchino Tornatore

Francesco Corsi

 

Depositato in data 15 aprile 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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