FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 347/AA del 12/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da COIA – CATERA – AC SSD TUTTOCUOIO 1957 SM
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 196 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Paola COIA, Vincenzo CATERA e della società AC SSD TUTTOCUOIO 1957 SM, avente ad oggetto la seguente condotta:
Paola COIA, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C. S.S.D. Tuttocuoio 1957 S.M. Srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 11 del Regolamento Direttori Sportivi, per avere la stessa, quale Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. S.S.D. Tuttocuoio 1957 S.M. Srl, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, fino al mese di agosto 2025, consentito e comunque non impedito al sig. Vincenzo Catera di svolgere in favore della società dalla stessa rappresentata attività di scouting e selezione senza essere tesserato e pur essendo sprovvisto del titolo di cui all’art. 1, commi 1, 2 e 3, del Regolamento Direttori Sportivi non essendo iscritto nell’Elenco dei Direttori Sportivi;
Vincenzo CATERA, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.C. S.S.D. Tuttocuoio 1957 S.M. Srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 12, comma 2, del Regolamento Direttori Sportivi, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026 fino al mese di agosto 2025, svolto in favore della società A.C. S.S.D. Tuttocuoio 1957 S.M. Srl attività di scouting e selezione senza essere tesserato e pur essendo sprovvisto del titolo di cui all’art. 1, commi 1, 2 e 3, del Regolamento Direttori Sportivi non essendo iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi;
AC SSD TUTTOCUOIO 1957 SM, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserata in qualità di amministratore unico la sig.ra Paola Coia ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Vincenzo Catera ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig.ra Paola COIA,
- Sig. Vincenzo CATERA,
- Società AC SSD TUTTOCUOIO 1957 SM, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Paola Coia;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 1 (uno) mese e 20 (venti) giorni di inibizione per la Sig.ra Paola COIA,
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo CATERA,
- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società AC SSD TUTTOCUOIO 1957 SM;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
