FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 355/AA del 17/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CERONE – RIGHI – SS BRINDISI FC
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 268 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Federico CERONE, Emanuele RIGHI e della società SS BRINDISI FC, avente ad oggetto la seguente condotta:
Federico CERONE, all’epoca dei fatti calciatore società S.S. Brindisi FC srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con l’art. 22, comma 2, delle N.O.I.F., per aver svolto funzioni di collaboratore della società S.S. Brindisi in particolare del direttore sportivo sig. Emanuele Righi, nel caso di specie, in occasione della richiesta di tesseramento del 5.8.2025 del calciatore sig. Fineo Andrea con la predetta società, senza averne titolo;
Emanuele RIGHI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato quale direttore sportivo della società S.S. Brindisi FC srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi avvalso dell’operato del calciatore sig. Cerone Federico, quale collaboratore nell’ambito della propria attività di direttore sportivo, in particolare, nel caso di specie, in occasione della richiesta di tesseramento del 5.8.2025 del calciatore sig. Fineo Andrea con la predetta società, senza averne titolo;
SS BRINDISI FC, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte poste in essere dal sig. Cerone Federico e dal sig. Righi Emanuele, come sopra descritte;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Federico CERONE,
- Sig. Emanuele RIGHI,
- Società SS BRINDISI FC, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Roma;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Federico CERONE,
- 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Emanuele RIGHI,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SS BRINDISI FC;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
