FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 365/AA del 23/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SPREAFICO – CORTI – AC RENATE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 215 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi SPREAFICO, Ivan CORTI e della società AC RENATE S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:
Luigi SPREAFICO, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società A.C. Renate, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla violazione dell’art. 2 della Circolare n. 1 del 1° luglio 2025 della Lega Italiana Calcio Professionistico per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di chiedere - o di verificare che fosse stata richiesta - alla Lega Pro l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e disputa della gara amichevole tra la A.C. Renate e la Pol. D. San Giorgio del 28 luglio 2025 presso il campo sportivo di Renate (MB), nonché la designazione dell'arbitro e degli assistenti;
Ivan CORTI, all’epoca dei fatti segretario della A.C. Renate, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla violazione dell’art. 2 della Circolare n. 1 del 1° luglio 2025 della Lega Italiana Calcio Professionistico per aver omesso, pur avendone la responsabilità in qualità di segretario della società, di chiedere alla Lega Pro l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e disputa della gara amichevole tra la A.C. Renate e la Pol. D. San Giorgio del 28 luglio 2025 presso il campo sportivo di Renate (MB), nonché la designazione dell'arbitro e degli assistenti;
AC RENATE S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dal sig. Luigi Spreafico e dal sig. Ivan Corti, così come riportati nei relativi capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Luigi SPREAFICO,
- Sig. Ivan CORTI,
- Società AC RENATE S.r.l., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi Spreafico;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 1 (uno) mese di inibizione commutato in € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Luigi SPREAFICO,
- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Ivan CORTI,
- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società AC RENATE S.r.l.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
